Nella busta paga del mese di giugno è comparsa una nuova voce, l'elemento perequativo art.78 CCNL, essendo una voce nella colonna competenze è positivo, sono soldini in più. Ma ce l'abbiamo tutti o solo alcuni?
Chiaramente è dato in misura diversa.
Gli infermieri che lavorano nella Sanità pubblica o privata hanno un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che regola tutti quegli aspetti legati alla retribuzione, le ferie, i permessi, i diritti e doveri sul lavoro e fuori dal lavoro.
Questa è una sezione molto impegnativa perchè la normativa del lavoro è molto articolata, se hai delle priorità scrivici nel forum.
Il nuovo CCNL Sanità presenta una continuità con un aspetto presente anche nel contratto precedente, in caso di dimissioni volontarie, la possibilità di chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Il periodo temporale aumenta da 2 a 5 anni, il rientro è però subordinato al parere motivato dell'azienda sanitaria.
Nel 2018 la svolta nel CCNL Sanità, una novità importante riguardo al diritto allo studio che fino al 2017 prevedeva che le "150 ore" venissero assegnate solo agli infermieri assunti a tempo indeterminato e di fatto si avevano lavoratori che, pur facendo le stesse cose, avevano diritti diversi.
Leggi tutto: Diritto allo studio, 150 ore... al tempo determinato
Il nuovo contratto dedica un articolo al servizio di pronta disponibilità, quella che tutti chiamiamo reperibilità, i reparti o servizi che devono avere la pronta reperibilità sono caratterizzati da una presenza di turni o periodi in cui il dipendente è a casa ma deve essere rintracciabile e poter raggiungere la sede di lavoro in tempi brevi.
Essere a casa in reperibilità ha dei vincoli e la retribuzione anche se non si fa nulla è simbolica.
Leggi tutto: CCNL Sanità: la pronta disponibilità/ reperibilità
La mobilità interregionale I bandi di mobilità fino a qualche tempo fa erano rigorosi sul preventivo assenso alla mobilità, in mancanza del quale non ammettevano la partecipazione alla mobilità.
Il preventivo assenso era un impegno per l'azienda sanitaria che nei 30 giorni doveva riuscire a deliberarlo ma poi poteva anche rivelarsi tempo sprecato se l'infermiere non faceva la mobilità. Adesso il nuovo CCNL Sanità 2016-2018 l'ha abolito nell'articolo 52.
Leggi tutto: CCNL Sanità: mobilità, non serve il preventivo assenso
Il CCNL Sanità è stato pubblicato nel sito dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), un documento di 112 pagine che riporta tutte le regole che gestiranno il nostro rapporto di lavoro.
L'articolo 34 è dedicato alle ferie e riposi solidali, una possibilità nuova, che hanno i genitori in stato di bisogno di chiedere aiuto ai colleghi per avere una cessione volontaria dei loro giorni di ferie non godute.
Le indennità di turno e le notti sono una componente rilevante dello stipendio del turnista; a queste si aggiungono le reperibilità, una tipologia di indennità che è prevista per gli infermieri di servizi particolari dedicati alle emergenze, tipo sale operatorie, reparti trapianti, dialisi ecc.
La reperibilità è definito anche come il servizio di pronta disponibilità ed ha nel nuovo contratto un articolo dedicato che ne spiega le indennità e di quanto può essere l'importo.
Leggi tutto: La reperibilità nel nuovo CCNL, si guadagnerà di più?
Il nuovo CCNL, già scaricabile la bozza sul sito dell'ARAN, cambierà definizioni a cui eravamo abituati, sono stati definiti il professionista esperto e il professionista specialista.
L'incarico di infermiere professionista esperto sarà acquisito in seguito a percorsi formativi anche regionali, mentre l'infermiere specialista è anche in possesso del master di I livello. Aggiungiamo anche la funzione di coordinamento che avrà maggiori incarichi chi avrà 5 anni di anzianità e la laurea specialistica.
Leggi tutto: Il professionista esperto e professionista specialista nella bozza del nuovo...
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