L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno firmato l'ipotesi di contratto che interessa oltre 540.000 dipendenti del comparto sanità, non hanno firmato Nursind, Nursing UP e altri sindacati. Gli aumenti sono variabili, ma per un contratto fermo da oltre 8 anni introduce si degli aspetti nuovi ed entra di fatto nel XXIº secolo, ma economicamente ci si aspettava di più, dato che per recuperare l'inflazione dal 2009, sarebbe dovuto aumentare dell'11%..
Novità e semplificazioni nella nuova bozza, del tipo: chi è il lavoratore notturno, semplice, introduce le ferie e i riposi solidali, le 150 ore anche per chi è a tempo determinato, in caso di violenza e altro...
Sfogliando l'ipotesi di contratto scaricabile al LINK è un contratto ben leggibil e questo fa si che chi lavora possa chiedere il rispetto dei propri diritti con maggior cognizione di causa.
L'ipotesi di contratto è un documento di 109 pagine e in alcuni punti chiarisce aspetti tecnici ed in altri ne introduce di nuovi, riporto alcuni articoli interessanti, ma a seconda delle esigenze ce ne sono altri:
Art. 30 Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
Art. 34 Ferie e riposi solidali
1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
Art. 39 Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Art. 48 Diritto allo studio
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
Art. 50 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonchè le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. 75 Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale, comprensivo dell’indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell’art. 24, comma 3 del CCNL 19/4/2004 (Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale), nonché dalla misura comune dell’ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’ art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996( Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro);
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica;
d) indennità professionale specifica;
e) indennità correlate alle condizioni di lavoro;
f) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
g) compensi per lavoro straordinario; h) indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio e valutazione del personale titolare degli incarichi di funzione) e l’indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all’art.21 (Indennità di coordinamento ad esaurimento).
Un contratto che introduce e chiarisce alcuni aspetti ma che lascia aperte delle porte ad ulteriori cambiamenti con l'Art. 12 "Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale" che prelude ad una nuova classificazione che si spera dia più coerenza fra lavoro e retribuzione.
La tabella riassuntiva degli incrementi tabellari presentata da CGIL (LINK), gli aumenti fanno sempre piacere, ma usando la pagina web rivaluta istat ci si accorge che mettendo 1000 euro al gennaio 2009, al gennaio 2018 dovevano essere 1112 per avere lo stesso valore ed uno stipendio di 1500 euro sarebbe dovuto aumentare di 168 euro.
Normativamente è un contratto interessante ma economicamente lascia un sapore amaro, la pagina web comunicato ARAN (LINK)
Foto di Arek Socha da Pixabay