aranLe indennità di turno e le notti sono una componente rilevante dello stipendio del turnista; a queste si aggiungono le reperibilità, una tipologia di indennità che è prevista per gli infermieri di servizi particolari dedicati alle emergenze, tipo sale operatorie, reparti trapianti, dialisi ecc.

La reperibilità è definito anche come il servizio di pronta disponibilità ed ha nel nuovo contratto un articolo dedicato che ne spiega le indennità e di quanto può essere l'importo.

 

 

 

Che cos'è la reperibilità?

La reperibilità richiede che l'infermiere sia disponibile a recarsi in servizio in tempi brevi, i periodi di reperibilità vanno da un minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore.

Quante reperibilità si possono fare in un mese?

Il servizio di reperibilità di norma dovrebbe essere effettuato nei turni notturni e nei giorni festivi, il servizio deve essere svolto dal personale dello stesso reparto servizio. Il numero non è modificato e sono 6.

Quanto si guadagna con le reperibilità?

L'indennità non è variata dal CCNL precedente, si tratta di 20,66 euro e per 6 reperibilità fa un importo di 123,96 euro questo solo se vengono assegnate le reperibilità e non si viene chiamati. In caso di chiamata le ore sono pagate come straordinari o come banca ore. La maggiorazione in caso di pagamento è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

La tabella mette a confronto i commi dei due articoli del CCNL sanità che riguarda la pronta disponibilità, il primo è l'articolo della raccolta sistematica del contratto fino al 2009, data dell'ultimo rinnovo (LINK) e il secondo della bozza CCNL 2018 l'art.28 pronta disponibilità (LINK) 

  

2009  2018
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.  1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.  
2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.  2. All’inizio di ogni anno le Aziende o Enti predispongonoun piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi del le strutture.  
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all’art. 6, comma 1 lett. B) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL 7 aprile 1999  3. Le Aziende o Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.  
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.  4.Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le un ità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. 
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.  5.Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.  
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 per ogni dodici ore.  6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art.31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Banca delle ore).  
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi 7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione in tegrativa.  
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.  8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.  
9. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 (pag. 172 )(Lavoro straordinario) del CCNL 7 aprile 1999, ovvero trova applicazione l’art. 40 (pag.174) (Banca delle ore) del CCNL integrativo 20.09.01.   9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali , comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.  
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.  10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende o Enti.  
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto, esclusi:a. Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;b. il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;c. per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.  11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipende nte più di sei turni di pronta disponibilità al mese.  
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:a. personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;b. personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.  12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendentiaddetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità: a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo; b)il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico; c)il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui art. 6, comma 1 lett. B) (pag.16) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche)del CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.  13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.  
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 1 (pag.139)(Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio)del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell’art.39, comma 4, lett. d)(pag. 156) (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999ovvero a rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 del presente articolo  14. Le Aziende o Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.  
  15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art.80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo.  

Effetti economici per gli infermieri del nuovo CCNL

La paga base di un infermiere in D0 supera di poco i 1400 euro se si aggiungono i turni, le notti e i festivi lo stipendio è quello standard dei turnisti che arriva a 1600 euro +/- circa ed a questo si aggiunge reperibilità che va da un minimo di 123,96 euro se le 6 reperibilità non sono pagate ad un massimo di 6 turni retribuitit e questo può avere un effetto notevole sullo stipendio arrivando anche ad aumento del di oltre il 50% della paga base.

Il vecchio CCNL è datato 2009, il nuovo 2018, il nuovo contratto non comporta aumenti rilevanti a parte quelli previsti per i livelli retributivi del CCNL.

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