Nel 2018 la svolta nel CCNL Sanità, una novità importante riguardo al diritto allo studio che fino al 2017 prevedeva che le "150 ore" venissero assegnate solo agli infermieri assunti a tempo indeterminato e di fatto si avevano lavoratori che, pur facendo le stesse cose, avevano diritti diversi.
Quali sono i criteri di assegnazione delle ore?
Il precedente contratto prevedeva il diritto allo studio all'articolo 22, quello nuovo all'articolo 48 (LINK), molte cose sono rimaste uguali, ad esempio i criteri generali di assegnazione delle 150 ore e le motivazioni.
Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di:
- titoli di studio universitari,
- titoli di studio post-universitari,
Titoli rilasciati da scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
Come utilizzare i permessi?
Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
Si possono fare straordinari?
Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Il CCNL, LINK , prevede che i permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. A questo si aggiunge che se il contratto di lavoro è un part time le 150 ore saranno ridotte nella stessa misura...probabilmente la stessa cosa vale se il contratto a tempo indeterminato è di 6 -8 mesi, le 150 ore potrebbero essere ridotte, ma per questo aspetto bisogna attendere il bando che uscirà a settembre/ottobre.
Finalmente il collega assunto a tempo determinato avrà gli stessi diritti per l'accesso alle 150 ore, per frequentare i corsi di studio universitari e post universitari.