Cos'è la mobilità in ambito pubblico
La mobilità nel pubblico impiego è uno strumento utilizzato per spostare o trasferire personale da un ente ad un altro o meglio da un’amministrazione ad un’altra amministrazione. E anziché bandire nuovi concorsi, si bandisce un concorso di mobilità volontaria.
La mobilità è sempre stata seguita dal legislatore fin dalla legge quadro del 1983 nel tentativo di perfezionarla rendendola fruibile sia all’interno che all’esterno ai comparti. Sembra che ci sia riuscito del tutto?
La mobilità può essere vista come un efficace strumento di gestione del personale. Utilizzato dagli enti soprattutto quando non hanno i fondi per poter assumere nuovo personale. Consente di risparmiare costi di gestione e facilita il reperimento di nuovo personale. Il trasferimento può avvenire nell’ambito dello stesso comparto (es. tra Comuni, Province, Regioni) o tra due comparti diversi (es. tra un Comune e un Ministero, Tra un Asl e un comune).
La normativa
Superati i vincoli del D.L. n. 78/2010, non diversamente disposto dalla legge 133/2008, che incisero anche sulla riforma Brunetta, la normativa che disciplina la mobilità pubblica rimane il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’art.30, che ha novellato l’art. 33 del D. Lgs. 3/2/1993 n. 29 e dai CC.CC.NN.LL. di tutte le Aree Dirigenziali e del Comparto, poi ritoccato dall’art.4, comma 1, della L. 114/2014, stabilisce che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. La normativa, data la particolare configurazione delle aziende sanitarie e le peculiarità professionali nelle stesse operanti, è da ritenersi esaustiva, per cui non sono applicabili per estensione o analogia norme generali che si rivolgono ad altri comparti o situazioni similari (art. 33, comma 5 legge 104/1992; legge 100/1987; ecc.).
Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza” (nulla osta). Per questo la mobilità volontaria non rappresenta più un diritto del lavoratore. L’art. 2-bis del succitato articolo dispone che le amministrazioni, prima di procedere alle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità. La mobilità risponde alle necessità e alle priorità aziendali per le quali l'unico riferimento sono le valutazioni di merito e le conseguenti scelte. Detta impostazione risponde pienamente ai principi informatori di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 165/2001 e dell'art. 3-bis, comma 5 del decreto legislativo 502/1992, secondo il quale il Direttore Generale ha piena autonomia gestionale. Il ricorso alla mobilità è per l’azienda un’opportunità e non può divenire un vincolo. Deve, pertanto, rispondere prioritariamente alle esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda. Di conseguenza non sussiste alcun diritto soggettivo alla mobilità essendo essa sempre condizionata alle superiori finalità istituzionali che l'Azienda, fruendo di autonomia imprenditoriale e strumenti di diritto privato, deve perseguire e che, ad ogni buon conto, di seguito si ribadiscono:
- assicurare i livelli essenziali di assistenza informando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- accrescere i livelli qualitativi;
- razionalizzare il costo del lavoro del personale dipendente;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, nel rispetto dei livelli professionali richiesti.
Va, a tale proposito, rilevato che i principi di imparzialità, oggettività e trasparenza sono espressamente indicati unicamente nella norma che disciplina il reclutamento (art. 35 del decreto legislativo 165/2001), e nell'ambito della quale insistono diritti soggettivi e interessi legittimi tutelati dai principi generali del diritto amministrativo.
In giurisprudenza, è da anni pacifica l’illegittimità di procedure concorsuali non precedute dall’esperimento della mobilità volontaria: per citarne qualcuna, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 18 agosto 2010, n. 5830.
Dunque, gli enti per assumere debbono necessariamente procedere prima alla mobilità volontaria e solo avendo accertato motivatamente che essa non sia utilmente idonea a innescare il reclutamento, procedere col concorso.
Il procedimento richiede che l’amministrazione comunichi il suo fabbisogno di personale, con posti riservati alla mobilità, mediante avviso o concorso pubblico. Chi è interessato presenta la domanda che viene valutata nei termini e nei modi disposti dal bando compresi i criteri di scelta. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per agevolare la mobilità (ad esempio il CCNL SANITA 2016-2018, art.52). Al riguardo bisogna dire che la mobilità da un’amministrazione ad un’altra avviene per lo stesso ruolo e per la stessa funzione. Non si può pensare che un lavoratore che prima lavorava nel settore amministrativo venga assunto per lavorare in un settore e con mansioni diverse da quelle di origine. Lo strumento della mobilità, al contrario, non è riserva di legge ai sensi del citato art. 2 della legge 421/1992 e quindi rientra a pieno titolo nelle materie contrattualizzate in merito alle quali le determinazioni sono assunte "con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro" e le regole del diritto comune.
In generale le amministrazioni pubbliche dovendo operare nel rispetto delle regole di bilancio sono favorevoli a tutte quelle mobilità che comportano lo scambio del personale a costo zero o con notevole risparmio sulle casse dell’amministrazione.
Anche se negli ultimi tempi le amministrazioni hanno impiegato tempo prima di assumere, e quindi non ricorrendo alla mobilità, ritenuta più dispendiosa e con incerti risultati ritardando così gli effetti della crescita di spesa del personale. La regola del risparmio finanziario, dunque, ha travolto i sistemi virtuosi di reclutamento, quali la mobilità e ha finito per impedire la soluzione al principale dei problemi connessi al lavoro pubblico, cioè la cattiva distribuzione di personale tra enti. È da considerare consolidato il dato secondo il quale il numero dei dipendenti pubblici italiani non sia superiore a quello dei Paesi principali competitori (Germania, Inghilterra, Francia, Spagna). È altrettanto certo, tuttavia, l’eccesso di dipendenti in alcuni enti ed in alcune regioni territoriali, cui consegue una simmetrica carenza in altri comparti e altri territori.
La mobilità dovrebbe essere l’antidoto privilegiato per razionalizzare la spesa e l’efficacia del personale pubblico. La manovra 2010 indubbiamente ha segnato un deciso passo indietro.
Tipologie
La mobilità nel pubblico impiego può essere di due tipi:
mobilità temporanea
mobilità permanente
Mobilità temporanea
Procedimento di trasferimento temporaneo del lavoratore in un altra amministrazione pubblica. Il contratto di lavoro rimane sempre quello con l'amministrazione di provenienza, che continuerà a pagare l'impiegato (es.il Comando).
Mobilità permanente
Procedimento di trasferimento definitivo del lavoratore in un altra amministrazione pubblica. In questo caso il contratto passa alla nuova amministrazione che dovrà adempiere ai compiti di pagare il lavoratore.
Mobilità permanente
La mobilità permanente, lo dice il nome stesso, è definitiva. L’impiegato verrà trasferito in un’altra amministrazione fino alla fine del suo rapporto di lavoro. Di conseguenza anche il contratto di lavoro sarà ceduto alla nuova amministrazione, che provvederà a pagare il corrispettivo. Può essere di due tipi:
mobilità volontaria, ossia su richiesta del dipendente stesso
mobilità obbligatoria, imposta dallo Stato per soprannumero o eccedenza di personale
La mobilità volontaria
L'Azienda, alla luce del principio di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 165/2001 e allo scopo di valorizzare al meglio le professionalità garantendo comunque la continuità dei servizi, si riserva la facoltà di adire a procedure di mobilità anche in corso di svolgimento di concorsi pubblici, selezioni interne o in presenza di graduatorie quando particolari motivi di urgenza ovvero la necessità di acquisire professionalità specifiche e consolidate impongano il ricorso a tale soluzione; in questo caso le specifiche motivazioni a supporto della scelta aziendale saranno specificate nel provvedimento di trasferimento.
Un dipendente pubblico, in questo caso un infermiere, può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica dopo avervi partecipato ad avvisi pubblici di altre amministrazioni. La mobilità volontaria può avvenire anche fra comparti diversi, dove al lavoratore viene chiesta la stessa qualifica o inquadramento previsto dai contratti collettivi (art.29-bis), ma non per forza lo stesso ruolo professionale. In genere si partecipa ad un concorso pubblico per mobilità volontaria dove l’azienda di destinazione può riservarsi un vero e proprio colloquio di lavoro. Il dipendente mobilitato porrà di solito una dichiarazione attestante la propria incondizionata disponibilità ad accettare la destinazione proposta dall’Azienda e ove è possibile senza esclusione di alcun profilo orario; esso non può subire penalizzazioni sul trattamento economico e accessorio.
La mobilità volontaria può essere effettuato mediante modalità di Interscambio pubblico impiego o cosiddetta di compensazione.
Mobilità compensativa
Al riguardo, nell’ambito della disciplina di cui l’ ex art. 19 del CCNL integrativo del 2001, abrogato dall’attuale art.52 del CCNL 2016-2018, e come richiamato dall’art.21 ccnl 2002/2005, esiste una mobilità compensativa che si attua per interscambio fra dipendenti di amministrazioni diverse, oppure parliamo di vera e propria mobilità volontaria dal momento che la materia non è stata ancora risolta e resa chiara neanche dal Dipartimento della Pubblica Amministrazione il quale ha rinviato le complesse attività relative ai processi di mobilità. In realtà, la normativa di riferimento e' data dall'Art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988 compatibile con la disciplina dell’art.30 del 165/2001 e che prevede la possibilita' di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purche' esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. Ma la perdurante vigenza dell'art.7 in questione non esclude che la possibilità del trasferimento debba necessariamente far riferimento per la sua applicazione ai contratti collettivi vigenti. A tal proposito, si può affermare senza ombra di dubbio che è l'art.7 d.p.c.m. 325/1988 a disciplinare specificamente l'istituto della mobilità esterna per compensazione; pur nondimeno, una volta che il rapporto di lavoro pubblico è regolato contrattualmente (art.2, d.lgs. 165/2001). L'interscambio, d'altronde, altro non è se non un'ipotesi particolare del passaggio diretto, caratterizzata da un consenso a quattro soggetti, al posto del consenso trilatero insito nella cessione del contratto in cui consiste il passaggio diretto. L’intesa tra più soggetti coinvolti nel processo purchè diano il loro consenso può senz’altro ritardare i tempi di gestione che diventano incerti dal punto di vista burocratico, ciò non toglie la possibilità che l’interscambio avvenga tra più dipendenti.
Nonostante la discrezionalita' lasciata alle amministrazioni, l'interscambio e' un ottimo sistema per coniugare le proprie esigenze personali e professionali: lo svantaggio dovuto alla perdita di una risorsa per l'amministrazione e' virtualmente nullo, o comunque ridotto al minimo; questo e' uno dei motivi per cui una pratica di mobilita' compensativa ha maggiori probabilita' di successo rispetto alla mobilita' volontaria. Il legislatore ha voluto in altre parole lasciare la facoltà a favore della parte datoriale e certamente il CCNL poteva integrare meglio la disciplina anzicchè lasciare tante lacune ma non stupisce l’ennesima omissione in un contratto che la fretta elettorale e i condizionamenti politici hanno voluto.
Con le vecchie regole ovvero la finanziaria del 2014 la mobilità compensativa era quasi non applicabile perché mentre la mobilità in uscita non rilevava ai fini del computo della spesa pari al 20% delle cessazioni, la mobilità in entrata, invece, consuma sempre e comunque il plafond medesimo: esempio, se per l’ente sono disponibili 28.000 euro, sufficienti, cioè, solo per un’assunzione, ovviamente detto ente non può procedere ad un’ulteriore mobilità in entrata, perché finiva per spendere una cifra superiore a quella consentita dalla legge, ricavabile solo dai costi del personale effettivamente cessato.
La mobilità per compensazione consiste nel fatto che bisogna individuare le persone disposte contemporaneamente a trasferirsi e cambiare amministrazione.
Il nulla osta
Il nulla osta per la mobilità in uscita è autorizzato dal Direttore Generale, sentito il parere del Responsabile preposto ove il dipendente è inserito.
Il nulla osta è concesso rilasciato, come da previsione contrattuale, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dall’interessato all’Azienda di appartenenza per Enti di destinazione dello stesso comparto (sanità) ed entro un mese verso Enti intercompartimentali (il vincolo di 1 mese vale solo per il personale non Dirigente). La richiesta del dipendente deve necessariamente essere corredata dal formale assenso dell’azienda o ente di destinazione. La richiesta stessa, data la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti dal momento in cui viene portata a conoscenza dell’Azienda.
Resta salva, comunque, la facoltà per l’Azienda di accettare una eventuale richiesta di revoca, dietro adeguata valutazione che tenga conto del periodo di tempo entro il quale è intervenuta, nonché dei provvedimenti eventualmente già attivati per la copertura del posto.
Nei casi di mobilità compartimentale se il nulla osta viene negato o posticipato per esigenze di servizio, scattano i termini di preavviso di un mese per il personale del comparto e di tre mesi per il personale dirigenziale. L’accoglimento di domande di mobilità in entrata, in presenza di graduatorie concorsuali valide, rientra nei poteri discrezionali dell’Azienda sulla base delle proprie esigenze organizzative.
Modelli di domanda di mobilità compensativa e prassi da seguire
Le amministrazioni comunali di norma hanno dei propri schemi di domanda per presentare le richieste di mobilità volontaria. Per gli altri comparti non vi è un modello e non tutte le aziende sanitarie ne dispongono di uno, ma potete scaricarne qualcuno da qualche sito di azienda ospedaliera o facendovi guidare da qualche sindacato di categoria o ricorrendo perché no all’ordine professionale.
Questa e', per sommi capi, la prassi da seguire per presentare una richiesta di mobilita' compensativa:
- Trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale interessata all'interscambio;
- Spedire entrambi e contemporaneamente una lettera all'ufficio personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si chiede di essere trasferiti con mobilita' e si dichiara di essere a conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga domanda. Puo' essere utile inserire, nel testo della lettera, i riferimenti agli articoli di legge e dei CCNL che regolano la meteria.
- La lettera sopra descritta va spedita per conoscenza anche al proprio ente di apprtenenza.
- Dopo gli eventuali colloqui di rito, ai quali uno o tutti e due i richiedenti possono essere chiamati, si deve sperare di avere fatto una buona impressione. Se cosi' e', l'ente presso il quale si e' presentata domanda di mobilita' scrivera' all'ente presso il quale si lavora, chiedendo la concessione del nullaosta al trasferimento.
- A questo punto, l'ente di appartenenza dovra' rispondere concedendo o negando il nullaosta (che, per conoscenza, verra' inviato anche a voi) e vi ricordiamo che, in caso di interscambio, sara' piu' difficile negarvelo.
Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Responsabile servizio GRU
Dell’________________________
luogo,data
Oggetto : Istanza di trasferimento volontario per mobilità compensativa
Premesso che:
- il sig. _____________________________ nato a ________________ il ____________________,
residente a __________________________in via ____________________________n.________,
in servizio presso codesta azienda a tempo indeterminato nel profilo professionale di _______________ – Cat. __, matricola ____________, esprime la sua volontà a trasferirsi in mobilità presso _________________________________________,
e
- il sig.___________________________ nato a _____________________il ______________,
residente a ________________________ in via ________________________n.________
in servizio presso ___________________________________ a tempo indeterminato nel profilo professionale di _________________ - Cat. D_, matricola, ______________ esprime volontà a trasferirsi in mobilità presso ____________________________________;
che ciascuno dei due istanti ricopre, nell’azienda di rispettiva appartenenza, un posto di ruolo ascrivibile al medesimo profilo professionale e di porre la possibilità d’intesa tra le due amministrazioni di cui alle relative dipendenze e successiva corrispondenza;
chiedono pertanto:
la disponibilità a procedere all’interscambio e al trasferimento per mobilità compensativa ai sensi dell’art. 21 comma 5 del CCNL vigente, e di disporne il nulla osta.
Contatti
Sig.__________________________tel.__________________ mail ______________________
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