aranLa mobilità interregionale I bandi di mobilità fino a qualche tempo fa erano rigorosi sul preventivo assenso alla mobilità, in mancanza del quale non ammettevano la partecipazione alla mobilità.

Il preventivo assenso era un impegno per l'azienda sanitaria che nei 30 giorni doveva riuscire a deliberarlo ma poi poteva anche rivelarsi tempo sprecato se l'infermiere non faceva la mobilità. Adesso il nuovo CCNL Sanità 2016-2018 l'ha abolito nell'articolo 52.

 

 

 

L'assenso preventivo aveva impedito la partecipazione a molti colleghi ed aveva sollevato molte proteste.

Capo V

Mobilità

Art. 52

Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale

1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).

 

Purtroppo manca ancora l'abolizione di una legge ingiusta come il blocco di 2 o 5 anni che hanno deciso alcune regioni, blocco inutile che non ha nessun effetto se non quello di mantenere e favorire il precariato.

LINK al CCNL Sanità

 

Mobilità, ccnl