5. Profili giuridici e responsabilità professionale: l'impatto della Legge Gelli-Bianco
Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di "non sapere" non rileva esclusivamente sotto il profilo del risk management, ma si cristallizza nelle aule di tribunale configurando la fattispecie di imperizia.43 L'imperizia, definibile come la carenza di abilità tecnica, la mancanza di preparazione professionale o l'ignoranza delle regole scientifiche essenziali relative a una specifica disciplina medica, costituisce, unitamente alla negligenza (disattenzione, superficialità) e all'imprudenza (condotta avventata), il fulcro della colpa specifica.43
La materia della responsabilità sanitaria è stata profondamente ridefinita dalla promulgazione della Legge 24 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), titolata "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".47
L'impianto legislativo mira a bilanciare la tutela del paziente danneggiato con l'esigenza di arginare il fenomeno pervasivo della "medicina difensiva" (la prescrizione di esami inutili al solo scopo di tutelarsi da denunce), garantendo maggiore serenità ai professionisti.
5.1 Il doppio binario della responsabilità civile
L'articolo 7 della Legge Gelli-Bianco ha sancito una netta demarcazione tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella dell'operatore dipendente, istituendo un "doppio binario" civilistico:
- Responsabilità della Struttura Sanitaria (art. 1218 c.c.): Le cliniche, gli ospedali (pubblici o privati) e le RSA rispondono del danno subito dal paziente a titolo di responsabilità contrattuale.44 In virtù del "contatto sociale" instaurato all'atto del ricovero, il paziente ricorrente deve unicamente allegare l'inadempimento (l'errore) e provare il danno e il nesso eziologico. L'onere probatorio gravoso spetta alla struttura, che dovrà dimostrare, per liberarsi della responsabilità, che la prestazione è stata eseguita diligentemente o che l'inadempimento è derivato da causa a essa non imputabile, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile.45 Questo paradigma enfatizza enormemente l'importanza delle "condizioni latenti" di cui al Modello di Reason: la struttura paga per difetti organizzativi, protocolli mancanti o inadeguatezza dei macchinari.29
- Responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (art. 2043 c.c.): Per il medico, l'infermiere o il farmacista che operano come dipendenti della struttura (non in regime di libera professione autonoma), la natura della responsabilità civile diviene extracontrattuale (o aquiliana).44 Ciò sposta l'onere della prova in capo al paziente danneggiato, il quale ha l'obbligo di dimostrare non solo l'evento avverso e il nesso di causa, ma anche la precisa colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) in cui è incorso il singolo sanitario.45
5.2 La responsabilità penale, l'imperizia e le linee guida
Nel perimetro della responsabilità penale, l'art. 6 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto nel Codice Penale l'articolo 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La novità preminente di questa disposizione interviene proprio per limitare le ripercussioni del "non sapere", circoscrivendo la responsabilità in caso di errore conoscitivo legato all'imperizia.44
La norma statuisce una specifica causa di non punibilità: qualora l'evento avverso sia derivato da imperizia, l'operatore sanitario non è penalmente perseguibile se dimostra di aver rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate e pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità attraverso il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) o, in subordine, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.50 Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34516/2023) ha operato un rigido perimetro ermeneutico:
- Limiti del tipo di colpa: la causa di non punibilità si applica esclusivamente all'imperizia e non all'imprudenza o alla negligenza.44
- Limiti di Grado della Colpa: L'esimente protegge il sanitario unicamente se la sua imperizia rientra nell'alveo della colpa lieve, non potendo mai giustificare casi di colpa grave, inestricabilmente legati a un livello macroscopico di knowledge gap o a contesti di "speciale difficoltà tecnica".50
- Il dogma della personalizzazione terapeutica: le linee guida non costituiscono norme prescrittive inderogabili o dogmi assoluti. Devono essere sempre adattate alla singola specificità anatomo-fisiologica del paziente. Se le comorbidità del paziente suggerivano un percorso alternativo, l'aderenza passiva e meccanica a una linea guida ("rule-based mistake") si trasforma in condotta colposa. L'esimente penale vale unicamente qualora le linee guida prescelte fossero intrinsecamente adeguate alle peculiarità del caso concreto in esame.49