social network

La massiccia diffusione delle piattaforme di comunicazione digitale e dei sistemi di messaggistica istantanea ha radicalmente ridefinito i confini tra la sfera privata e quella pubblica, determinando una condizione di promiscuità digitale che espone i professionisti sanitari a severi rischi giuridici.

L'infermiere, nell'esercizio della propria attività intellettuale protetta, non agisce come un privato cittadino, ma assume una precisa posizione di garanzia e di protezione nei confronti del bene giuridico della salute e della riservatezza dei pazienti a lui affidati.

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Il paradosso della promiscuità digitale e la posizione di garanzia sul web

Questa posizione di garanzia si estende integralmente all'attività svolta online, qualificando ogni contributo o pubblicazione web come atto espressione di una funzione intellettuale pubblica, soggetto al principio del legittimo affidamento da parte della collettività.

Nel contesto della divulgazione scientifica e dell'uso di moderni strumenti tecnologici, l'infermiere è tenuto a un rigoroso dovere di vigilanza. L'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale generativa per la stesura di testi clinici o informativi introduce il rischio di pubblicare dati errati o dosaggi terapeutici inventati, noti come allucinazioni dell'algoritmo.

La responsabilità sostanziale di tali contenuti ricade interamente sull'autore umano a titolo di culpa in vigilando, in quanto la qualifica di professionista iscritto all'Albo impone la validazione scientifica di ogni informazione veicolata.

Allo stesso modo, l'inserimento di un generico disclaimer medico all'interno di un blog o di una pagina social non costituisce uno scudo legale assoluto contro le richieste risarcitorie qualora vengano forniti consigli clinici negligenti o pericolosi3. La diffusione di informazioni prive di validità scientifica, atta a generare panico o disordine informativo su terapie, vaccini o epidemie, può inoltre configurare specifiche fattispecie di reato quali il procurato allarme o l'abuso della credulità popolare3.

Il quadro normativo penale: Segreto professionale e d'ufficio alla prova dei social

La tutela del segreto sulle informazioni apprese durante il percorso di cura trova una duplice copertura nel Codice Penale, differenziandosi a seconda della natura giuridica del rapporto d'impiego del professionista.

L'articolo 622 del Codice Penale sanziona la rivelazione del segreto professionale da parte di chiunque ne abbia notizia in ragione della propria professione sanitaria o arte, qualora la condotta avvenga senza giusta causa e sia idonea ad arrecare un nocumento, anche solo potenziale, alla persona assistita. Tale delitto è procedibile a querela della persona offesa, la quale coincide con il paziente o con i suoi legali rappresentanti.

Qualora l'infermiere operi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, egli acquisisce ex lege la qualifica di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale, con la conseguente applicabilità dell'articolo 326 del Codice Penale in materia di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Questo reato è volto a tutelare l'integrità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione ed è procedibile d'ufficio, configurandosi come un reato di pericolo concreto per il quale non è necessario il verificarsi di un danno effettivo alla persona.

La circolazione delle informazioni cliniche all'interno dell'équipe curante, che comprende anche gli Operatori di Supporto (OSS), è regolata dal principio della trasmissione del segreto per necessità assistenziali o organizzative. L'articolo 39 del Codice Deontologico FNOPI attribuisce all'infermiere il compito di pianificare, supervisionare e verificare le attività del personale di supporto.

La condivisione di dati sanitari con l'OSS è legittima unicamente se strettamente funzionale allo svolgimento delle mansioni affidate, necessaria alla prevenzione di rischi clinici o finalizzata alla continuità delle cure, fermo restando l'obbligo di minimizzazione dei dati e il dovere del professionista di informare preventivamente l'operatore di supporto sull'obbligo di riservatezza a cui è parimenti vincolato.

Fattispecie

Riferimento normativo

Condotta tipica

Procedibilità

Sanzione edittale

Segreto professionale

Art. 622 c.p.8

Rivelazione senza giusta causa o impiego a proprio profitto di un segreto che provochi nocumento.7

A querela di parte7

Reclusione fino a un anno o multa da 30 a 516 euro6

Segreto d'ufficio

Art. 326 c.p.1

Violazione dei doveri d'ufficio tramite rivelazione o agevolazione della conoscenza di notizie segrete.6

D'ufficio12

Reclusione da sei mesi a tre anni (ipotesi dolosa)6

Diritto d'autore (Immagini)

Legge 633/1941 (Art. 171)3

Riproduzione o diffusione abusiva sul web di fotografie o opere dell'ingegno altrui senza consenso.3

D'ufficio / Querela3

Sanzioni civili pecuniarie e sanzioni penali in caso di lucro3

Accesso abusivo a sistemi IT

Art. 615-ter c.p.1

Introduzione o mantenimento in un sistema informatico protetto contro la volontà del titolare.

D'ufficio

Reclusione da uno a cinque anni

La disciplina della privacy: GDPR, dossier sanitario e l'accesso abusivo ai sistemi informatici

La tutela dei dati relativi alla salute nell'ordinamento nazionale ed europeo impone una rigorosa applicazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione del trattamento, previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/20031. La pseudonimizzazione rappresenta una misura di sicurezza fondamentale, ma non equivale all'anonimizzazione irreversibile3. La pubblicazione online di casi clinici contenenti dettagli apparentemente neutri, quali l'età espressa in modo puntuale anziché generalizzato, la data esatta di ricovero, la denominazione del reparto ospedaliero o la presenza di segni somatici particolari quali cicatrici e tatuaggi, consente l'identificazione indiretta dell'interessato, integrando una diffusione illecita di dati supersensibili in assenza di un esplicito consenso scritto1.

Un'importante distinzione deve essere operata sul piano degli strumenti di archiviazione clinica:

  • La cartella clinica: Strumento deputato alla descrizione e documentazione di un singolo episodio di ricovero o prestazione specialistica dell'assistito.
  • Il dossier sanitario: Insieme di dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi condivisi tra i professionisti operanti all'interno di un'unica struttura sanitaria.
  • Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0): Strumento governato dal D.L. 179/2012 e dal D.M. 7 settembre 2023, volto a raccogliere la storia clinica dell'assistito a livello regionale e interregionale per finalità di cura, ricerca e governo.

L'attivazione e la consultazione del dossier sanitario e del FSE richiedono obbligatoriamente l'acquisizione del consenso informato del paziente, il quale conserva il diritto di revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento e di richiedere l'oscuramento di determinati eventi clinici16. Tale scelta deve risultare non desumibile ai terzi per evitare forme di discriminazione. L'ordinamento impone l'adozione di audit log per garantire la tracciabilità e la trasparenza di ogni operazione di accesso ai database contenenti dati sanitari.

L'accesso ai sistemi informatici aziendali per scopi estranei alle esigenze di servizio integra la fattispecie di accesso abusivo a un sistema informatico ed è considerata una violazione di straordinaria gravità1. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° novembre 2025 (n. 41), ha stabilito che l'accesso non autorizzato alle banche dati aziendali per finalità personali lede irrimediabilmente il vincolo di fiducia e giustifica l'applicazione della massima sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare, escludendo la configurabilità di un fatto di lieve entità.

Inoltre, sotto il profilo della sicurezza aziendale, la mancata adozione di adeguate misure di protezione e l'omessa tempestiva notifica di una violazione dei dati personali (data breach) all'autorità di controllo entro le 72 ore previste dall'articolo 33 del GDPR espone le strutture sanitarie a ingenti sanzioni pecuniarie, come testimoniato dal provvedimento del Garante del 9 ottobre 2025 nei confronti di una nota società ospedaliera milanese, sanzionata per 70.000 euro.

Il Codice Deontologico FNOPI 2025 e le tutele nella libera professione

Il nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, entrato in vigore il 22 marzo 2025, recepisce pienamente le sfide poste dalla digitalizzazione della sanità e dalla comunicazione web, delineando i confini etici del professionista sia nell'ambito del lavoro subordinato che nella libera professione1. L'articolo 20 sancisce l'obbligo di tutelare la natura confidenziale della relazione di cura, mentre l'articolo 30 impone un comportamento improntato a decoro, correttezza, trasparenza e veridicità in ogni forma di comunicazione, inclusa quella digitale.

Nello scenario della libera professione, l'articolo 40 del Codice prescrive l'obbligo di formalizzare un apposito contratto di cura con la persona assistita. Tale documento deve evidenziare in modo trasparente l'adeguata presa in carico dei bisogni, l'assenso o dissenso informato rispetto alle prestazioni proposte, il compenso professionale pattuito secondo il principio dell'equo compenso e gli elementi espliciti a tutela del trattamento dei dati personali.

Il codice approfondisce altresì pratiche cliniche ad alta valenza etica e giuridica, dedicando una disciplina stringente all'uso delle misure di contenzione. L'articolo 35 stabilisce che la contenzione non costituisce in alcun caso un atto terapeutico, assumendo un carattere esclusivamente precauzionale, eccezionale e temporaneo. Essa può essere applicata dall'équipe curante o, in condizioni di indifferibile urgenza, dall'infermiere singolo esclusivamente laddove ricorrano i presupposti dello stato di necessità per tutelare l'incolumità fisica del paziente o di terzi, con l'obbligo di immediata annotazione e costante monitoraggio nella documentazione clinica.

I dipendenti pubblici e il D.P.R. 81/2023: Nuovi obblighi comportamentali e ambientali

Per gli infermieri inseriti nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, il quadro delle responsabilità digitali è governato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, che ha introdotto importanti modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'articolo 11-bis disciplina l'uso delle tecnologie informatiche istituzionali, imponendo l'utilizzo degli account di posta elettronica esclusivamente per scopi di servizio e vietando l'invio di messaggi oltraggiosi, discriminatori o idonei a generare profili di responsabilità civile o amministrativa per l'ente di appartenenza.

L'articolo 11-ter regola l'utilizzo dei social media personali, disponendo che il dipendente pubblico debba astenersi da qualunque commento, post o intervento che possa recare pregiudizio al prestigio, all'immagine o al decoro della propria amministrazione o della Pubblica Amministrazione in generale. Qualsiasi opinione espressa su piattaforme digitali deve essere presentata specificando la natura strettamente personale dell'intervento, senza coinvolgere o richiamare la qualifica professionale in associazione all'ente di appartenenza.

Le novità introdotte dal D.P.R. 81/2023 comprendono anche specifici obblighi formativi e ambientali:

  • La formazione obbligatoria: Viene sancito l'obbligo per le amministrazioni di strutturare cicli formativi obbligatori sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico in concomitanza con l'assunzione, il passaggio di ruolo o il trasferimento del personale.
  • La tutela ambientale: Il dipendente pubblico ha il dovere di contribuire attivamente agli obiettivi di sostenibilità dell'ente, riducendo il consumo di energia elettrica, risorsa idrica e carta, limitando la produzione di rifiuti e favorendone il riciclo nei luoghi di lavoro.

Libertà di critica, diritto d'autore e diffamazione online

La legittimità delle manifestazioni di pensiero dei professionisti sanitari online trova un limite invalicabile nella tutela dell'onore e della reputazione delle persone fisiche e giuridiche, punita a titolo di diffamazione aggravata dall'articolo 595, comma 3 del Codice Penale qualora la condotta avvenga tramite social network1. La giurisprudenza riconosce la tutela della libertà di critica del lavoratore solo in presenza dei canoni di verità del fatto, pertinenza sociale dell'interesse e continenza espositiva, vietando l'uso di espressioni volgari, denigratorie o mirate a colpire le qualità personali dei superiori o dei colleghi.

Tale bilanciamento non deve essere confuso con la disciplina sul whistleblowing (Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001)37. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9148 del 31 marzo 2023, ha chiarito che le tutele del whistleblower non rappresentano uno scudo generalizzato per coprire inadempimenti o illeciti personali del dipendente, ma operano unicamente a salvaguardia del soggetto che segnali condotte illecite apprese in ragione del proprio rapporto di lavoro attraverso i canali interni previsti dall'ordinamento, escludendo qualsiasi forma di divulgazione indiscriminata a mezzo stampa o social media.

La scrittura e la pubblicazione di contenuti su portali specialistici o social network richiede altresì il pieno rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale (Legge 633/1941)3. Il plagio o la riproduzione integrale di capitoli o articoli altrui configura una violazione di legge; il diritto di citazione (Art. 70 L. 633/41) è ammesso esclusivamente per scopi di critica, discussione o insegnamento, nei limiti della parzialità e della proporzione all'obiettivo, con l'obbligo inderogabile di indicare l'autore, l'opera e l'editore.

L'utilizzo di immagini reperite sul web necessita del consenso espresso del titolare dei diritti, a meno che non si tratti di risorse rilasciate sotto licenza Creative Commons Zero (CC0) o cadute nel pubblico dominio. La violazione del copyright fotografico espone l'autore del post ad azioni risarcitorie civili volte al ristoro del danno emergente e del lucro cessante parametrato alle tariffe di mercato, nonché a sanzioni penali ai sensi dell'articolo 171 della Legge sul diritto d'autore qualora la condotta persegua finalità di lucro.

Il regime sanzionatorio e la rivalsa erariale

Le condotte illecite realizzate online dagli infermieri attivano un articolato sistema sanzionatorio che unisce le tutele interne del datore di lavoro alle tutele ordinistiche e alla giurisdizione contabile.

Il procedimento disciplinare aziendale e i licenziamenti in tronco

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego e nel settore privato si articola nelle fasi di formale contestazione dell'addebito da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), audizione difensiva del dipendente ed emissione del provvedimento decisorio entro 120 giorni.

Le sanzioni applicabili variano in base alla gravità dell'infrazione:

  1. Sanzioni conservative: Rimprovero verbale, rimprovero scritto (censura), multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 10 giorni fino a un massimo di sei mesi.
  2. Sanzioni espulsive: Licenziamento con preavviso o licenziamento senza preavviso per giusta causa ex articolo 2119 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento che ritiene legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di post diffamatori su Facebook rivolti ai superiori gerarchici o all'azienda, in quanto idonei a recare un gravissimo pregiudizio reputazionale ed economico all'immagine dell'ente e a rompere in via definitiva il vincolo fiduciario. Con l'ordinanza n. 2058 del 29 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento in tronco di una lavoratrice per condotte denigratorie espresse a mezzo social, qualificate come violazione radicale dei doveri di lealtà e correttezza. Analogamente, l'ordinanza n. 14165 del 14 maggio 2026 ha statuito la proporzionalità del licenziamento per post offensivi reiterati, evidenziando come l'inosservanza di precedenti ordini cautelari di rimozione dei contenuti costituisca elemento di estrema gravità e recidiva disciplinare.

La responsabilità amministrativa e l'azione di rivalsa della Corte dei Conti

Qualora la condotta illecita del dipendente (es. la diffusione non autorizzata di immagini di un paziente) determini una condanna risarcitoria a carico della struttura sanitaria pubblica, si configura un'ipotesi di danno erariale indiretto.

L'articolo 9 della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) disciplina l'azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. L'azione può essere esercitata unicamente nei casi in cui l'operatore abbia agito con dolo o colpa grave.

L'ordinamento prevede importanti garanzie di natura processuale per il professionista sanitario:

  • Inopponibilità della decisione: La sentenza pronunciata nel giudizio risarcitorio tra il danneggiato e la struttura sanitaria non fa stato nel successivo giudizio di rivalsa se l'operatore non è stato parte formale del primo processo.
  • Inopponibilità delle transazioni: L'accordo transattivo o stragiudiziale eventualmente siglato tra la struttura ospedaliera pubblica e il paziente non è in alcun modo opponibile all'infermiere nel giudizio di rivalsa.
  • Limite risarcitorio (Cap): L'importo della condanna per responsabilità amministrativa in caso di colpa grave non può superare, per singolo evento, una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita dal professionista nell'anno di riferimento. Tale limite non si applica nelle condotte connotate da dolo.
  • Sanzione accessoria professionale: L'accertamento della responsabilità amministrativa per colpa grave comporta l'impossibilità per il professionista di essere preposto a incarichi professionali superiori nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza.

Linee guida operative per una comunicazione istituzionale e privata sicura

Al fine di orientare l'agire quotidiano dell'infermiere e prevenire l'irrogazione di sanzioni o denunce, si definisce una sintesi delle condotte raccomandate ed escluse nello spazio digitale.

Condotte tassativamente escluse (Cosa non fare)

  • Divieto di pubblicare fotografie o video ritraenti i locali interni dei reparti, corsie o sale operatorie, anche in assenza di pazienti inquadrati, qualora siano visibili dettagli strutturali, apparecchiature dotate di schermi attivi o registri cartacei che consentano l'identificazione indiretta della struttura e dei ricoverati.
  • Divieto di utilizzare la divisa sanitaria o i dispositivi di protezione individuale aziendali in video, immagini o "trend" social dal contenuto goliardico, ironico o inappropriato al decoro della professione intellettuale esercitata.
  • Divieto di pubblicare sfoghi, insulti, commenti denigratori o post minacciosi rivolti all'amministrazione ospedaliera, ai coordinatori, ai colleghi o all'utenza, sia su profili pubblici che all'interno di chat e gruppi privati di messaggistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram).
  • Divieto di accedere ai terminali e ai sistemi informatici aziendali (cartelle cliniche elettroniche, dossier) per scopi estranei alle strette necessità di cura dei pazienti formalmente presi in carico durante il turno di servizio.
  • Divieto di condividere dati clinici con terzi (inclusi i familiari del paziente o gli stessi operatori di supporto) in assenza di una delega scritta o di una necessità assistenziale e organizzativa tassativamente motivata e registrata nella cartella infermieristica.

Condotte raccomandate e tutele attive (Cosa fare)

  • Mantenere profili social personali nettamente separati dalle eventuali pagine professionali destinate alla divulgazione, curando che in queste ultime i contenuti scientifici siano esclusivamente basati sulle evidenze (Evidence-Based Practice) e tratti da fonti accreditate e autorevoli.
  • Applicare tecniche di data masking irreversibile qualora si renda necessaria la trattazione online di casi clinici a scopo di studio o didattica, sostituendo le età puntuali con decadi di vita, omettendo date esatte e dettagli geografici o di struttura, e oscurando totalmente tatuaggi, nei, gioielli o sfondi ambientali riconoscibili.
  • Formalizzare per iscritto, in regime di libera professione, un dettagliato contratto di cura che indichi in modo esplicito le misure di protezione dei dati sanitari del paziente e l'acquisizione del consenso al trattamento.
  • Canalizzare eventuali rilievi o denunce in ordine a carenze organizzative, disservizi o condotte inappropriate di colleghi esclusivamente attraverso i percorsi istituzionali previsti (segnalazioni scritte ai superiori, ricorso all'Ordine Professionale provinciale, procedure di whistleblowing aziendali), escludendo categoricamente la pubblicazione di denunce pubbliche sul web.
  • Adottare rigorose misure di sicurezza informatica sui dispositivi personali e di servizio, provvedendo a effettuare il log-out dai PC di reparto al termine di ogni operazione e custodendo le credenziali d'accesso in posizioni non visibili a terzi estranei.

Bibliografia

  1. Social media e infermieri: il sottile confine tra libertà di espressione e responsabilità professionale - Nurse24.it, https://www.nurse24.it/infermiere/tecnologie/social-media-infermieri-sottile-confine-liberta-espressione-responsabilita-professionale.html
  2. Professionisti e "promiscuità digitale": tra pubblico e privato i confini etici e giuridici, https://www.infermiereonline.org/2025/07/22/professionisti-e-promiscuita-digitale-tra-pubblico-e-privato-i-confini-etici-e-giuridici/
  3. Quali responsabilità ha l'infermiere che scrive online? Analisi tra legge e codice deontologico - InfermieriAttivi, https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/7560-responsabilita-infermiere-che-scrive-online.html
  4. aspetti medico-legali della documentazione sanitaria - UniFe, https://www.unife.it/medicina/lm.infermieristica/studiare/minisiti/epistemologia/modulo-di-dimensione-morale-ed-etico-sociale-prof-sanitarie/gaudio_2015-16/gaudio_aspetti_medico_legali_cartella.pdf
  5. Social media e professioni sanitarie: raccomandazioni per un uso etico - TrendSanità, https://trendsanita.it/social-media-professioni-sanitarie-raccomandazioni-fnomceo-fnopi/
  6. Il segreto professionale - Moodle@Units, https://moodle2.units.it/pluginfile.php/400969/mod_resource/content/0/segreto%20professionale.pdf
  7. segreto professionale e d'ufficio - A.P.S.P. San Giuseppe di Primiero, https://www.apsp-primiero.net/media/files/privacy/segreto-professionale-e-d'ufficio.pdf
  8. Art. 622 c.p. La rivelazione del segreto professionale Chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio, professio, https://www.dnbm.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid945989.pdf
  9. Rivelazione di segreto professionale: Codice Penale, art. 622 - AssoCounseling, https://www.assocounseling.it/rivelazione-di-segreto-professionale/
  10. Art. 622 codice penale - Rivelazione di segreto professionale - Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art622.html
  11. Aspetti medico-legali nel Triage - Regione Lazio, https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-05/aspetti-medico-legali-triage-agostini.pdf
  12. I delitti di utilizzo improprio derivante da una posizione di vantaggio - Diritto.it, https://www.diritto.it/i-delitti-di-utilizzo-improprio-derivante-da-una-posizione-di-vantaggio/
  13. Segreto professionale e oss: cosa può (e deve) comunicare l'infermiere - Nurse Times, https://nursetimes.org/segreto-professionale-e-oss-cosa-puo-e-deve-comunicare-linfermiere
  14. Medicina Estetica & Privacy: il Garante sanziona un medico per foto sui social in assenza di consenso., https://www.lplegal.net/post/medicina-estetica-privacy-il-garante-sanziona-un-medico-per-foto-sui-social-in-assenza-di-consens
  15. Garante: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso - Privacy.it, https://privacy.it/2026/05/21/diffusione-foto-malato/
  16. Dossier sanitario - Garante Privacy, https://www.garanteprivacy.it/temi/sanita/dossier-sanitario
  17. Fascicolo sanitario elettronico (FSE) - Garante Privacy, https://www.garanteprivacy.it/temi/fse
  18. Ambito sanitario: raccolta dei principali provvedimenti del Garante Privacy - Salvis Juribus, https://www.salvisjuribus.it/ambito-sanitario-raccolta-dei-principali-provvedimenti-del-garante-privacy/
  19. L'accesso al sistema informatico aziendale può giustificare il licenziamento, https://www.studioclaudioscognamiglio.it/laccesso-al-sistema-informatico-aziendale-puo-giustificare-il-licenziamento/
  20. Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10184697] - Garante Privacy, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10184697
  21. Codice Deontologico - OPI ROMA, https://opi.roma.it/codice-deontologico/
  22. Deontologia FNOPI | Federazione Nazionale degli OPI, https://www.fnopi.it/norme-e-codici/deontologia/
  23. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE 2019 Capo I Principi e valori professionali - Moodle@Units, https://moodle2.units.it/pluginfile.php/465460/mod_resource/content/1/Codice%20Deontologico%202019.pdf
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  33. Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Scuola7, https://www.scuola7.it/2023/350/nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici/
  34. 23/06/2023 – Codice comportamento dipendenti pubblici, attenzione a social e discriminazioni, https://www.segretaricomunalivighenzi.it/23-06-2023-codice-comportamento-dipendenti-pubblici-attenzione-a-social-e-discriminazioni/22/06/2023/
  35. Licenziamento per post su Facebook - Studio Gambalonga, https://www.studiogambalonga.it/centro-studi/pubblicazioni/2908/
  36. Insulti tramite Social network: quando il licenziamento è legittimo?, https://www.studiolegaledelliponti.eu/licenziamento/
  37. Legittima la sanzione disciplinare inflitta a un infermiere dipendente da una ASL che ha svolto attività privata non autorizzata, https://www.cgems.it/it/blog/legittima-la-sanzione-disciplinare-inflitta-a.html
  38. Responsabilità Professionale - opivicenza, https://opivicenza.it/professione/responsabilita-professionale/
  39. Procedimento disciplinare e infermieri - Studio Legale Leone - Fell, https://www.avvocatoleone.com/procedimento-disciplinare-pubblico-impiego/
  40. CODICE DI COMPORTAMENTO E DI DISCIPLINA DEL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI - FNOPI, https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2024/09/Codice-di-comportamento-e-disciplina-del-personale-Fnopi.pdf
  41. Licenziamento per giusta causa - Wikilabour, https://www.wikilabour.it/dizionario/licenziamento-e-dimissioni/licenziamento-per-giusta-causa/
  42. La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa a seguito delle condotte denigratorie su Facebook da parte della lavoratrice - De Luca & Partners, https://www.delucapartners.it/insights/la-cassazione-conferma-la-legittimita-del-licenziamento-per-giusta-causa-a-seguito-delle-condotte-denigratorie-su-facebook-da-parte-della-lavoratrice/
  43. Secondo la Cassazione gli insulti proferiti via social integrano giusta causa di licenziamento | Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it, https://www.diritto.it/secondo-la-cassazione-gli-insulti-proferiti-via-social-integrano-giusta-causa-di-licenziamento/
  44. Social e lavoro: confermato il licenziamento per post offensivi e reiterati su facebook, https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/social-e-lavoro-confermato-licenziamento-post-offensivi-e-reiterati-facebook-AIlatl4C
  45. Art. 9 responsabilità professionale del personale sanitario - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa - Brocardi.it, https://www.brocardi.it/resposabilita-professionale-personale-sanitario/art9.html
  46. Responsabilità patrimoniale, i rischi per l'infermiere - Nurse24.it, https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/responsabilita-amministrativa-patrimoniale-rischi-per-l-infermiere.html
  47. Codice Deontologico | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia, https://www.opigorizia.it/it/professione/codice-deontologico

L'articolo è stato realizzato con il supporto di Gemini Pro.

Foto di Bastian Riccardi

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