1. La rivoluzione normativa: dall'esecuzione alla responsabilità
La comprensione dell'attuale statuto epistemologico e giuridico dell'infermiere di anestesia richiede una disamina approfondita del "terremoto legislativo" che ha investito la sanità italiana a partire dagli anni '90. Fino a quel momento, la professione era ingabbiata nel D.P.R. 225/1974, noto come "Mansionario", un elenco rigido e tassativo di mansioni tecniche che riduceva l'infermiere a mero esecutore di ordini medici, privo di discrezionalità decisionale.
In ambito anestesiologico, questo si traduceva in un ruolo di supporto logistico: preparazione dei farmaci (sotto dettatura), passaggio di strumenti e pulizia del materiale.
1.1 Il D.M. 739/1994: la genesi del profilo professionale
Lo spartiacque storico è rappresentato dalla promulgazione del Decreto Ministeriale n. 739 del 14 settembre 1994. Questo atto normativo non si limita a regolamentare, ma rifonda l'identità professionale. L'articolo 1, comma 1, definisce l'infermiere come "l'operatore sanitario che... è responsabile dell'assistenza generale infermieristica".1
L'uso del termine "responsabile" segna una rottura epistemologica: la responsabilità non è più solo quella di eseguire correttamente un compito (responsabilità di mezzi), ma di farsi carico dell'intero processo assistenziale e dei suoi esiti.
Per l'infermiere di anestesia, il D.M. 739/94 ha implicazioni operative immediate e profonde:
- Natura dell'Assistenza: Il decreto specifica che l'assistenza è di natura "tecnica, relazionale ed educativa". In anestesia, ciò legittima l'intervento infermieristico ben oltre la sala operatoria: dalla visita pre-operatoria (educazione al digiuno, gestione dell'ansia) al monitoraggio nel post-operatorio immediato.2
- Aree di Formazione Post-Base: Il decreto individua formalmente cinque aree di specializzazione, tra cui spicca l'"area critica". Questo riconoscimento giuridico è la pietra angolare su cui si costruiranno i successivi Master universitari in Area Critica ed Emergenza, fornendo la base legale per una formazione specialistica differenziata.1
- Autonomia: Viene sancita la capacità di individuare i bisogni di salute e pianificare l'assistenza. In sala operatoria, questo si traduce nella capacità di allestire autonomamente il setting di monitoraggio e ventilazione in base alla tipologia di intervento e alle condizioni del paziente, anticipando le necessità dell'anestesista.
1.2 La legge 42/1999: l'abrogazione del mansionario
Se il D.M. 739/94 ha costruito la nuova identità, la Legge 42/1999 ha demolito la vecchia prigione. Abrogando il mansionario, la legge stabilisce che il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è determinato da tre criteri guida fondamentali 2:
- Il Profilo Professionale (D.M. 739/94).
- L'Ordinamento Didattico (la formazione universitaria di base e post-base).
- Il Codice Deontologico.
L'impatto in anestesia è stato dirompente. Non esistendo più un elenco di "divieti", ogni atto non esplicitamente riservato alla professione medica (come la diagnosi nosologica e la prescrizione terapeutica) diventa potenzialmente di competenza infermieristica, a patto che il professionista possieda le competenze (sapere) e le abilità (saper fare) necessarie.
Questo principio ha permesso l'espansione del ruolo verso procedure tecniche avanzate precedentemente considerate "borderline", come il posizionamento di accessi venosi periferici ecoguidati (Midline), la gestione di sistemi di recupero sangue intraoperatorio (Cell Saver) o la titolazione di farmaci sedativi in base a protocolli condivisi.6
1.3 La legge 251/2000 e la dirigenza
La Legge 251/2000 consolida l'autonomia istituendo la dirigenza infermieristica e il Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale (SITRA). Questo passaggio ha sottratto l'infermiere di anestesia alla gerarchia medica diretta per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e disciplinari.
Oggi, l'organizzazione dei turni, l'assegnazione delle sale, la gestione delle risorse materiali e la formazione continua in sala operatoria sono gestite da Coordinatori e Dirigenti Infermieristici.7 Questo ha favorito la nascita di modelli organizzativi basati sul Skill Mix e sul Task Shifting, ottimizzando l'impiego delle risorse in un contesto di cronica carenza di personale medico.
1.4 La legge 43/2006 e la questione dello specialista
La Legge 43/2006 rappresenta un tentativo, ancora parzialmente incompiuto, di formalizzare la figura dell'infermiere specialista. La norma prevede che il possesso del Master di I livello in area specialistica dia diritto al titolo di "infermiere specialista".9 Tuttavia, l'applicazione contrattuale di questa previsione è rimasta lettera morta per quasi due decenni.
Solo con i recenti rinnovi contrattuali e le piattaforme rivendicative 2024-2025 si sta assistendo a un reale riconoscimento economico e di carriera per chi possiede competenze avanzate in anestesia e terapia intensiva.11
Il dibattito odierno verte sulla creazione di una "fungibilità limitata": un infermiere specialista in anestesia non dovrebbe essere spostato in reparti di medicina generale, in virtù della specificità e del costo sociale della sua formazione avanzata.