L’errore sanitario rappresenta uno dei temi centrali nel dibattito contemporaneo sulla qualità e sicurezza delle cure. In un contesto caratterizzato da crescente complessità organizzativa, aumento dell’intensità assistenziale e progressiva digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali, la professione infermieristica si trova esposta a un rischio elevato di eventi avversi, con rilevanti implicazioni sul piano giuridico, deontologico e organizzativo.
L’infermiere moderno non è più solo esecutore tecnico, ma professionista responsabile del processo assistenziale, dotato di autonomia, responsabilità e competenze avanzate.
Ciò comporta una diretta esposizione a profili di responsabilità professionale, sia in ambito civile che penale e disciplinare. In tale cornice, l’analisi dell’errore sanitario deve necessariamente integrarsi con le logiche del clinical risk management, orientate alla prevenzione sistemica piuttosto che alla mera attribuzione di colpa individuale.
Inquadramento giuridico della responsabilità infermieristica
Nel sistema giuridico italiano, la responsabilità professionale sanitaria trova oggi un riferimento centrale nella Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), che ha ridefinito i confini della responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie.
Sul piano civile, la responsabilità dell’infermiere, in quanto esercente una professione sanitaria, è generalmente ricondotta all’ambito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo specifiche ipotesi di rapporto diretto con il paziente. Ciò comporta, tra le altre cose, un diverso regime dell’onere della prova e della prescrizione. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, la distinzione tra responsabilità della struttura e del singolo professionista assume rilievo soprattutto nella ripartizione delle conseguenze risarcitorie.
Sul piano penale, l’art. 590-sexies c.p. introduce una causa di non punibilità per imperizia qualora l’evento si sia verificato nonostante il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Questo elemento assume particolare rilevanza per l’infermiere, la cui attività deve essere costantemente allineata a protocolli, procedure e standard assistenziali validati.
Resta ferma, in ogni caso, la punibilità per condotte caratterizzate da negligenza e imprudenza, nonché per imperizia grave in presenza di scostamenti ingiustificati dalle buone pratiche.
Tipologie di errore in ambito infermieristico
In ambito infermieristico, l’errore sanitario può assumere molteplici configurazioni, tra cui:
- Errori di terapia: errata somministrazione di farmaci per dose, via, tempo o paziente, mancata verifica delle allergie, errata gestione delle pompe infusionali.
- Errori assistenziali: omissione di sorveglianza, mancata prevenzione delle cadute, gestione inadeguata dei presidi invasivi.
- Errori documentali: incompleta o errata compilazione della documentazione infermieristica, con rilevanti riflessi medico-legali.
- Errori organizzativi: carenze nella comunicazione intra-team, passaggi di consegne inefficaci, turn over e carichi di lavoro non adeguatamente bilanciati.
È fondamentale sottolineare come, nella maggior parte dei casi, l’errore non sia riconducibile esclusivamente al singolo operatore, ma emerga come espressione di una vulnerabilità sistemica (approccio “system-based” alla sicurezza delle cure).
Profilo deontologico e obblighi professionali
Il profilo deontologico dell’infermiere costituisce un pilastro fondamentale nella valutazione della correttezza dell’agire professionale, assumendo un ruolo centrale non solo sul piano etico, ma anche quale parametro di riferimento in sede giudiziaria e disciplinare. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, infatti, non rappresenta esclusivamente un insieme di principi valoriali, bensì un vero e proprio strumento di regolazione dell’esercizio professionale, frequentemente richiamato in ambito peritale e giurisprudenziale per la valutazione della diligenza professionale.
L’infermiere è tenuto ad agire secondo i criteri di competenza, prudenza, perizia e diligenza, che costituiscono i tradizionali canoni di valutazione della condotta professionale in ambito sanitario. Tali principi si traducono, nella pratica, nell’obbligo di:
- mantenere un adeguato livello di aggiornamento professionale continuo (ECM),
- operare secondo evidenze scientifiche aggiornate,
- rispettare linee guida, protocolli e procedure aziendali,
- riconoscere i limiti delle proprie competenze e richiedere il supporto di altri professionisti quando necessario.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’obbligo deontologico di tutela della sicurezza del paziente, che si concretizza nella segnalazione tempestiva di situazioni di rischio, condizioni organizzative critiche, carenze strutturali o procedurali potenzialmente idonee a generare eventi avversi. L’omessa segnalazione di un rischio noto può configurare, in determinate circostanze, un profilo di corresponsabilità professionale, soprattutto qualora il danno risulti prevedibile ed evitabile.
Il Codice Deontologico impone inoltre all’infermiere il dovere di:
- garantire la continuità assistenziale,
- assicurare un’adeguata comunicazione interprofessionale,
- contribuire attivamente alla qualità dei processi clinico-assistenziali.
In ambito forense, la violazione di obblighi deontologici può assumere una duplice rilevanza: da un lato come elemento valutativo nella ricostruzione della colpa professionale, dall’altro come presupposto per l’attivazione di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale, indipendentemente dall’esito di eventuali procedimenti civili o penali.
È quindi sempre più evidente come il profilo deontologico non rappresenti una dimensione separata rispetto alla responsabilità giuridica, ma costituisca un vero e proprio criterio integrativo nella valutazione della correttezza dell’agire infermieristico, contribuendo a delineare il perimetro della responsabilità professionale in un’ottica moderna e sistemica.
Il ruolo del Clinical Risk Management
Il clinical risk management rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per la prevenzione degli eventi avversi e la riduzione del contenzioso. In tale ambito, l’infermiere riveste un ruolo strategico, sia come operatore direttamente coinvolto nei processi assistenziali, sia come attore chiave nei sistemi di segnalazione e analisi degli eventi.
Tra gli strumenti principali si annoverano:
- Incident reporting strutturato e non punitivo.
- Root Cause Analysis (RCA) per l’analisi approfondita degli eventi sentinella.
- Audit clinico-assistenziale.
- Formazione continua su sicurezza delle cure, farmacosorveglianza e gestione del rischio.
- Standardizzazione dei processi mediante protocolli e check-list.
L’obiettivo non è la ricerca del colpevole, bensì l’identificazione delle criticità di sistema e l’implementazione di barriere di sicurezza.
Documentazione infermieristica e valore medico-legale
La documentazione infermieristica riveste un ruolo strategico sotto il profilo clinico, organizzativo e medico-legale, configurandosi come strumento essenziale sia per la continuità assistenziale sia per la tutela giuridica del professionista. In ambito forense, la cartella infermieristica assume valore probatorio, rappresentando una fonte primaria nella ricostruzione dei fatti in caso di contenzioso.
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio secondo cui ciò che non è documentato equivale, sul piano probatorio, a non essere stato effettuato. Tale orientamento rende la corretta compilazione della documentazione un atto professionalmente qualificante e giuridicamente rilevante.
Dal punto di vista medico-legale, la documentazione infermieristica deve rispettare criteri di:
- completezza,
- chiarezza,
- veridicità,
- tempestività,
- tracciabilità dell’operatore.
Annotazioni tardive, correzioni non giustificate, incongruenze temporali o lacune documentali possono essere interpretate come indicatori di criticità assistenziale e, nei casi più gravi, come tentativi di alterazione della ricostruzione dei fatti, con potenziali ricadute penali (es. falso ideologico) e disciplinari.
La cartella infermieristica documenta non solo le attività esecutive, ma anche il processo decisionale assistenziale, la valutazione dei bisogni, il monitoraggio clinico, le comunicazioni con il team multiprofessionale e le risposte del paziente agli interventi attuati. In tal senso, essa costituisce una vera e propria traccia del ragionamento clinico infermieristico, sempre più rilevante alla luce del riconoscimento dell’autonomia professionale.
Particolare attenzione deve essere posta alla documentazione di:
- parametri vitali,
- somministrazione della terapia,
- eventi avversi e near miss,
- comunicazioni rilevanti con il medico e con altri professionisti,
- educazione terapeutica e informazione al paziente.
In un contesto di crescente digitalizzazione, la cartella clinica informatizzata introduce ulteriori profili di responsabilità, legati alla corretta autenticazione, alla tracciabilità degli accessi e alla gestione delle credenziali. L’uso improprio delle credenziali, la mancata chiusura delle sessioni o l’accesso non autorizzato possono configurare violazioni in materia di privacy e protezione dei dati, oltre a compromettere la validità probatoria delle registrazioni.
In sede peritale, la documentazione infermieristica rappresenta spesso uno degli elementi principali per valutare la sussistenza o meno di una condotta colposa. Una cartella accurata, coerente e completa costituisce, di fatto, uno dei più efficaci strumenti di tutela professionale, mentre una documentazione carente può amplificare il rischio di soccombenza giudiziaria anche in presenza di un’assistenza clinicamente adeguata.
Caso clinico anonimo esemplificativo
Contesto clinico:
In un reparto di medicina interna, una paziente anziana, pluripatologica, viene ricoverata per scompenso cardiaco e insufficienza renale cronica. Durante la degenza, è prescritta una terapia diuretica endovenosa con monitoraggio stretto della diuresi e degli elettroliti.
Evento:
Nel corso di un turno notturno caratterizzato da carenza di personale e aumento del carico assistenziale, viene somministrata una dose diuretico superiore a quella prescritta, a causa di un errore di trascrizione sulla scheda di terapia. L’infermiere, inoltre, non rileva tempestivamente un significativo calo della pressione arteriosa e un peggioramento della funzione renale nelle ore successive.
La paziente sviluppa un episodio di ipotensione severa e insufficienza renale acuta, con necessità di trasferimento in area critica.
Analisi medico-legale:
L’analisi successiva evidenzia criticità multiple: sistema di prescrizione non informatizzato, assenza di doppio controllo sulla terapia ad alto rischio, passaggi di consegne incompleti e carenza di personale. In sede peritale, viene riconosciuto un concorso di responsabilità tra sistema organizzativo e condotta professionale, con particolare riferimento alla mancata verifica della prescrizione e all’omesso monitoraggio tempestivo dei parametri clinici.
Implicazioni:
Il caso sottolinea come l’errore non possa essere letto esclusivamente in chiave individuale, ma debba essere interpretato come espressione di vulnerabilità sistemiche che richiedono interventi strutturali e formativi.
Strategie di prevenzione e tutela professionale:
Alla luce dell’evidenza clinica e giuridica, è possibile individuare alcune strategie operative fondamentali per la prevenzione dell’errore e la tutela dell’infermiere:
- Adozione rigorosa di protocolli e linee guida.
- Implementazione del doppio controllo per farmaci ad alto rischio.
- Formazione continua su responsabilità professionale e sicurezza delle cure.
- Miglioramento dei passaggi di consegne, mediante strumenti strutturati (es. SBAR).
- Promozione di una cultura no-blame, orientata alla segnalazione precoce dei near miss.
- Corretta gestione della documentazione, come strumento clinico e legale.
Conclusioni
L’errore sanitario in ambito infermieristico non rappresenta solo un evento clinico, ma un fenomeno complesso con profonde implicazioni giuridiche, deontologiche e organizzative. L’infermiere, quale professionista autonomo e responsabile, è chiamato a coniugare competenza tecnica, consapevolezza giuridica e adesione ai principi del clinical risk management.
Solo attraverso un approccio sistemico, integrato e orientato alla prevenzione è possibile ridurre l’incidenza degli eventi avversi, tutelare il paziente e garantire, al contempo, una reale protezione professionale dell’operatore sanitario. In questo senso, la sicurezza delle cure non è solo un obiettivo clinico, ma un vero e proprio indicatore di qualità organizzativa e maturità del sistema sanitario.
Bibliografia
- Barbieri, G. (2020). La responsabilità professionale dell’infermiere: dalla legge Gelli-Bianco alla gestione del rischio clinico. Maggioli Editore.
- Benci, L. (2024). Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing. McGraw-Hill Education.
- Binotti, D. (2019). La responsabilità professionale dell’infermiere: risk management e nuove frontiere dell’infermieristica forense. APSILEF Edizioni.
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- Guaglianone, M. T., Sorrentino, E., Cardillo, E., Chiaravalloti, M. T., Spagnuolo, A. F., & Cavarretta, G. A. (2025). La conservazione dei documenti informatici nel contesto sanitario italiano: stato di attuazione e criticità. Archivio Italiano di Sanità Digitale, 11(2), 45–62.
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- World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030. WHO Press.
Sitografia (fonti istituzionali e tecniche)
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- Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (edizione 2025).
- https://www.fnopi.it
- Ministero della Salute – Sicurezza delle cure e responsabilità professionale.
- https://www.salute.gov.it
- Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) – Istituto Superiore di Sanità.
- https://www.iss.it/linee-guida
- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) – Clinical Risk Management.
- https://www.agenas.gov.it
- Consulcesi Club – Approfondimenti su responsabilità professionale sanitaria.
- https://www.consulcesi.it
- Studio Legale Stefanelli & Stefanelli – Responsabilità sanitaria e Legge Gelli-Bianco.
- https://www.studiolegalestefanelli.it
- Ministero della Giustizia – Normativa Codice Civile e Codice Penale.
- https://www.normattiva.it
- Istituto Superiore di Sanità – Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico.
- https://www.iss.it
di Matteo Tomassetti, Infermiere Specialista in Management delle professioni sanitarie – Clinical Risk Management
