2.6 Dagli OPG alle REMS
Radici sostanziali del cambiamento affermato nel 2008, nell’O.P.G. di Aversa, quando il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ne denunciò le scandalose condizioni di vita: reparti sprovvisti di mobilio; scarse dotazioni sanitarie e pessime condizioni igieniche (addirittura fu accertata la presenza di ratti); soluzioni di fortuna per i pazienti allettati o incontinenti e disumani mezzi di costrizione e isolamento; pazienti legati al letto da giorni, sedati, senza alcuna assistenza medica.
La prima tappa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è il d.p.c.m. del 1 aprile 2008, con il quale le competenze in materia di medicina penitenziaria – dunque anche in merito agli O.P.G. – sono state trasferite dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello della Sanità, sancendo definitivamente una territorializzazione del servizio sanitario psichiatrico che a tutto ha portato fuorché al risultato auspicato, ossia il rafforzamento delle funzioni terapeutiche e sanitarie degli istituti penitenziari e di internamento.
Il problema principale, infatti, nasceva dal fatto che gli O.P.G. rimanevano nelle mani del direttore penitenziario (responsabile degli aspetti amministravi, contabili e di sicurezza della struttura), mentre ai direttori sanitari (responsabili degli aspetti terapeutici) era demandato solo un ruolo secondario. Insomma: sorvegliare e punire era il “motto”. La seconda tappa è rappresentata, invece, dal d.l. 211/2011 (convertito nella legge 9/2012) che ha previsto ufficialmente la chiusura degli O.P.G. per il 1 febbraio 2013 nonché l’istituzione di nuove strutture (le R.E.M.S.) idonee ad accogliere i soggetti che, per ragioni di sicurezza e protezione, non era possibile dimettere.
E qui finalmente si ebbe quell’inversione di ruoli e priorità tanto auspicata: a differenza degli O.P.G., l’unica funzione svolta in tali strutture avrebbero dovuto essere la gestione sanitaria degli ospitati, infatti “l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati” sarebbe stata svolta “nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (in parole povere, a costo zero).
Queste strutture avrebbero dovuto ospitare soggetti “provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle “medesime”.
La novità starebbe anche in questo: gli O.P.G. erano solo sei e ospitavano internati di più regioni limitrofe, mentre le R.E.M.S. sarebbero dislocate, in maniera omogenea e proporzionale al numero di abitanti, in ciascuna regione.
L’ultima tappa è rappresentata dal d.l. 52/2014 (con. legge 81/2014), che ha prorogato allo scorso 31 marzo 2015 il termine per la chiusura definitiva degli O.P.G., con l’entrata in funzione delle R.E.M.S.
Questa legge, chiudendo il cerchio, ha anche previsto, una volte per tutte, l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. o in una casa di cura e custodia (C.C.C.) solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura, nonché una serie di corsi di formazione per gli operatori del settore.
Dal punto di vista sostanziale, ha anche posto fine a quello che era definitivo come “l’ergastolo bianco”, poiché ad oggi le misure di sicurezza, a differenza del passato, devono avere una durata massima che non può superare la pena detentiva massima prevista per il reato commesso.
(Le REMS sono strutture residenziali sanitarie gestite dalla sanità territoriale in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ove competente. Queste residenze garantiscono l’esecuzione della misura di sicurezza (detenzione) e, al tempo stesso, l’attivazione di percorsi terapeutico riabilitativi territoriali per i soggetti a cui è applicata una misura alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e all’assegnazione a casa di cura e custodia.)