Un infermiere che lascia un'azienda ospedaliera privata riceve la liquidazione entro pochi mesi. Un infermiere che lascia il Servizio Sanitario Nazionale, con lo stesso contratto, la stessa anzianità e lo stesso importo maturato, aspetta invece un anno se va in pensione per limiti di età, e fino a due anni se si dimette prima. A questo tempo si aggiungono altri tre mesi tecnici per l'erogazione, e se la somma supera i cinquantamila euro il pagamento viene diviso in più rate annuali.

Non è un disguido amministrativo: è quello che prevede la legge italiana da quasi trent'anni. Questo articolo spiega quali norme producono questo effetto, chi le ha scritte, che cosa hanno detto la Corte Costituzionale e le sedi europee, e perché il meccanismo è considerato ingiusto anche da chi finora lo ha lasciato in vigore.

Che cosa succede in concreto

Il trattamento che spetta a un infermiere dipendente pubblico ha due nomi diversi a seconda di quando è stato assunto. Chi è entrato in servizio dopo il 1° gennaio 2001 matura il TFR, calcolato con le stesse regole del settore privato. Chi è entrato prima matura il TFS, la vecchia "buonuscita", calcolata sull'ultima retribuzione e di norma più favorevole nell'importo. In entrambi i casi, però, il pagamento non segue le regole del settore privato: segue le regole speciali del pubblico impiego, che impongono un'attesa prima ancora di iniziare le pratiche di liquidazione.

L'attesa è di dodici mesi dalla cessazione del servizio se il rapporto termina per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per pensionamento ordinario. Sale a ventiquattro mesi se il rapporto termina per altre cause, tra cui le dimissioni volontarie: la situazione più comune per un infermiere che cambia lavoro, si trasferisce in un'altra regione o lascia il servizio pubblico prima dell'età pensionabile. A questo periodo si sommano circa novanta giorni tecnici necessari all'ente per liquidare materialmente la somma. Per chi si dimette, il conto arriva quindi a circa ventisette mesi, poco più di due anni, prima di vedere il primo euro.

Se l'importo maturato è consistente, l'attesa si allunga ulteriormente. La legge prevede infatti la rateizzazione: fino a cinquantamila euro il pagamento avviene in un'unica soluzione, tra cinquantamila e centomila euro in due rate annuali, oltre centomila euro in tre rate annuali. Un infermiere con una carriera lunga, magari con incarichi di coordinamento, può quindi ricevere l'ultima rata anche tre anni dopo aver lasciato il servizio, senza alcuna rivalutazione delle somme ancora da incassare.

La normativa italiana: due decreti degli anni Novanta e Duemila

Il meccanismo nasce da due provvedimenti distinti, adottati in momenti diversi e per ragioni diverse, entrambi legati al contenimento della spesa pubblica.

Il primo è l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, adottato dal governo Prodi I nell'anno in cui l'Italia doveva rispettare i parametri di Maastricht per l'ingresso nell'euro. Questa norma introduce il differimento di dodici o ventiquattro mesi a seconda della causa di cessazione del rapporto.

Il secondo è l'articolo 12, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, la manovra correttiva varata dal governo Berlusconi IV, su impulso del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, per contenere il debito pubblico dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. Questa norma introduce la rateizzazione per gli importi più alti, sopra le soglie indicate.

Nessuna delle due norme riguarda il TFR dei lavoratori privati, che continua a essere liquidato secondo le regole ordinarie, in genere entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto, o entro quattro mesi nelle aziende sotto i cinquanta dipendenti. La differenza di trattamento tra un infermiere assunto da una struttura sanitaria privata e un infermiere assunto dal Servizio sanitario nazionale nasce quindi da una scelta legislativa esplicita, non da una caratteristica intrinseca del lavoro pubblico.

Quanto costa l'attesa

Il differimento non è economicamente neutro. Le somme trattenute non vengono rivalutate per l'inflazione né producono interessi a favore del lavoratore, mentre nel frattempo perdono potere d'acquisto e non possono essere investite o utilizzate. La CGIL ha calcolato, sulla base dei pensionamenti anticipati del 2022, che la perdita reale può arrivare a circa diciottomila euro su un trattamento di fine servizio da ottantaseimila euro per una retribuzione annua di trentamila euro, e a oltre quarantunomila euro su un trattamento più alto, legato a una retribuzione annua di sessantamila euro.

Si tratta di una stima sindacale, costruita confrontando l'importo che sarebbe stato disponibile al momento della cessazione con quello effettivamente incassato dopo anni di attesa, ma rende l'idea della dimensione del problema: non è soltanto un ritardo, è una perdita di valore reale del compenso già maturato.

Le pronunce della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte su questo meccanismo, con un percorso che vale la pena ricostruire perché mostra come la giustizia costituzionale abbia riconosciuto il problema molto prima che venisse corretto.

Nel 2019, con la sentenza n. 159, la Corte aveva ritenuto legittimo il differimento nei casi di pensionamento anticipato, ma aveva già segnalato la necessità che il legislatore intervenisse per evitare esiti sproporzionati.

Nel 2023, con la sentenza n. 130, la Corte ha fatto un passo ulteriore: ha riconosciuto che il differimento del TFS confligge con l'articolo 36 della Costituzione, quello che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa. La Corte ha usato l'espressione "vulnus", cioè lesione, riferendola proprio a questo principio. Ciò nonostante, ha dichiarato la questione inammissibile, e non ha annullato la norma, perché una dichiarazione di incostituzionalità immediata avrebbe comportato per lo Stato un onere finanziario molto rilevante e di difficile gestione, dato il numero di lavoratori pubblici coinvolti. La Corte ha quindi rivolto un monito al Parlamento, chiedendo una riforma organica.

Il Parlamento non è intervenuto in modo risolutivo, e la questione è tornata davanti alla Consulta. Con l'ordinanza n. 25, depositata il 5 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha riunito tre giudizi sollevati dai tribunali amministrativi di Marche, Lazio e Friuli Venezia Giulia sulle stesse due norme del 1997 e del 2010, valutate questa volta anche alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto di proprietà, qui inteso come diritto a disporre di somme già maturate.

La Corte ha di nuovo rinviato la decisione, questa volta all'udienza del 14 gennaio 2027, concedendo al legislatore un'ultima possibilità di riformare il sistema. Se entro quella data non sarà intervenuta una riforma adeguata, la Corte ha lasciato intendere che dichiarerà l'illegittimità costituzionale delle norme, con effetti su tutti i rapporti in corso: un intervento che, secondo le stime discusse in udienza, avrebbe un impatto compreso tra 4,2 e 15,6 miliardi di euro sulla finanza pubblica.

Il livello europeo

Il riferimento all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza del 2026, colloca la vicenda anche in una cornice europea, quella del Consiglio d'Europa e della Convenzione di cui la Corte europea dei diritti dell'uomo è garante: il diritto a disporre delle proprie somme è trattato, in quella tradizione giuridica, come una componente del diritto di proprietà.

Parallelamente, sul piano dell'Unione europea, il sindacato Confsal-UNSA ha annunciato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sostenendo che il differimento e la rateizzazione violano il principio di parità di trattamento tra lavoratori e le garanzie previdenziali e retributive riconosciute a livello comunitario, e chiedendo che le sentenze della Corte Costituzionale italiana trovino applicazione effettiva.

Va precisato che, allo stato, si tratta di un ricorso promosso da un'organizzazione sindacale e non di una sentenza già emessa dalla Corte di Giustizia: la vicenda europea, a differenza di quella davanti alla Consulta italiana, è ancora aperta e non ha finora prodotto una decisione.

Perché è una scelta ingiusta

Gli elementi raccolti permettono di rispondere alla domanda centrale. Il differimento e la rateizzazione del TFR e del TFS pubblico sono ingiusti per almeno tre ragioni, tutte riconosciute, in tempi diversi, dalla stessa Corte Costituzionale.

La prima è che il TFR e il TFS sono retribuzione differita: somme che il lavoratore ha già guadagnato lavorando, accantonate anno dopo anno, non un regalo o un beneficio discrezionale erogato alla fine del rapporto. Trattenerle per anni significa trattenere denaro che appartiene già al lavoratore.

La seconda è che la stessa prestazione, maturata con lo stesso lavoro, è trattata in modo diverso a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato. Un infermiere non sceglie le regole sul TFR quando accetta un posto in ospedale: le trova già scritte, e sono diverse solo perché il suo datore di lavoro è lo Stato.

La terza è che le somme trattenute non vengono rivalutate né remunerate, mentre perdono valore reale per effetto dell'inflazione: il lavoratore sopporta un costo economico quantificabile, a beneficio della finanza pubblica, senza alcuna compensazione.

A questo si aggiunge un paradosso segnalato da più osservatori, incluse le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, nel commentare il rinvio del 2026: una norma che la Corte Costituzionale ha già definito in contrasto con la Costituzione continua ad applicarsi, perché la sua rimozione immediata avrebbe un costo pubblico ritenuto insostenibile nel breve periodo. È una logica comprensibile sul piano della sostenibilità dei conti pubblici, ma resta una contraddizione sul piano dei diritti: il diritto di un singolo lavoratore a ricevere ciò che gli spetta viene di fatto subordinato, anno dopo anno, alle esigenze di cassa dello Stato che è anche il suo datore di lavoro.

Che cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La scadenza da tenere presente è il 14 gennaio 2027, data dell'udienza davanti alla Corte Costituzionale. Entro quella data il Parlamento dovrebbe approvare una riforma che riduca progressivamente il differimento e la rateizzazione, con l'obiettivo dichiarato dalla stessa Corte di garantire tempi di pagamento definiti e ragionevoli.

In assenza di un intervento adeguato, la Corte ha lasciato intendere che dichiarerà l'illegittimità costituzionale delle norme attualmente in vigore. Un infermiere che sta valutando le dimissioni o il pensionamento in questo periodo, e che ha subito o subirà un ritardo nel pagamento del TFR o del TFS, può comunque far valere le proprie ragioni presso un consulente del lavoro o un legale specializzato in previdenza pubblica, anche in vista di eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali nei prossimi mesi.

Bibliografia

  1. Corte Costituzionale, ordinanza 5 marzo 2026, n. 25. cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/25
  2. Corte Costituzionale, sentenza 23 giugno 2023, n. 130. cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2023/130
  3. Corte Costituzionale, sentenza 25 giugno 2019, n. 159. cortecostituzionale.it — sentenza n. 159/2019
  4. Dottrina per il Lavoro, «Consulta: TFS degli statali, al legislatore un anno per eliminare differimento e rateizzazione». dottrinalavoro.it
  5. Il Fatto Quotidiano, «Tfs dipendenti pubblici, la Consulta rinvia la sentenza al 2027: un paradosso sul piano dei diritti», 12 marzo 2026. ilfattoquotidiano.it
  6. Infermieristicamente (Nursind), «TFS, ultimatum della Consulta: riforma entro il 2027 o stop ai ritardi nei pagamenti». infermieristicamente.it
  7. Infermieristicamente (Nursind), «TFR/TFS ed anticipo: dipendenti pubblici e privati. Facciamo chiarezza». infermieristicamente.it
  8. Business Online, «Tfs-Tfr statali, svolta con ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea da parte del sindacato Confsal-UNSA». businessonline.it
  9. Orizzonte Scuola, «CGIL: il differimento del TFS/TFR causa perdite fino a 41mila euro ai dipendenti pubblici. Il Governo intervenga». orizzontescuola.it
  10. Trieste All News, «Lo Stato trattiene il TFR dei dipendenti pubblici: miliardi bloccati per anni tra ritardi, rateizzazioni e promesse mancate». triesteallnews.it
  11. Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. gazzettaufficiale.it

 

Foto di Aaron Lefler su Unsplash

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