vaccine 5895477 1280In Italia ci si accanisce sugli operatori sanitari per l’ennesima volta puntando il dito contro chi non ha provveduto a vaccinarsi per delicate questioni magari personali o di credo.

Eppure la questione degli operatori sanitari di una RSA di Belluno, ritenuti inidonei temporaneamente alla mansione, ha messo in campo la questione tra obbligo e sicurezza del datore di lavoro e libertà a vaccinarsi.

In assenza di una sentenza definitiva si cita invece l’iniziativa della senatrice FI infermiera Ronzulli di rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari dopo averli tutelati.

Ovvero, dimostrato il nesso di causalità tra la patologia e l'inoculazione del vaccino, il cittadino ha diritto al l'indennizzo, anche quando il siero non è obbligatorio.

Intanto, Con l’attuale normativa in vigore, si ricorda che non è possibile obbligare un lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e conseguentemente non è possibile licenziare lo stesso in seguito al suo rifiuto.

Sottolineiamo il fatto che in tema vaccini, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, la legislazione è di competenza esclusiva dello stato, pertanto non possono essere le singole Regioni ad intervenire unilateralmente. Ma, Salvo controindicazioni derivanti dal proprio stato di salute, e fermo restando il diritto di scelta individuale della persona, il vincolo di solidarietà ci rende disponibili a fare la vaccinazione anche perché con buona probabilità, la Covid-19 diventerà una malattia endemica, cioè continuerà comunque ad essere presente e circolare nella popolazione.

Come ormai tutti sappiamo, il virus SARS-CoV-2 è un rischio “generico” al quale cioè è esposta l’intera collettività e non solo i lavoratori, ma in determinati contesti, questo stesso rischio può invece diventare “professionale” quando è proprio la particolarità della prestazione lavorativa che ci espone ad esso.

Questa semplice distinzione, ai fini degli obblighi in capo al datore di lavoro per la tutela della salute dei propri dipendenti, comporta scelte differenti.

Il D.lgs 81/08 prevede che vengano valutati “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” ma per quanto riguarda il rischio “generico”, le misure da adottare saranno “semplicemente” quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere: distanziamento, igienizzazione, mascherine, riorganizzazione degli spazi etc.

Quando si parla invece di rischio professionale ed al tempo stesso ci si riferisce ad un virus, quindi ad un agente biologico, l’art.279 comma 2 lettera a) del D.lgs 81/08 prevede, fra le varie misure di protezione, la “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico” e l’Art.2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, per tutelare i propri dipendenti.

Questa norma, apparentemente, potrebbe già rendere chiaro il percorso relativo all’obbligo vaccinale, tuttavia, mentre per quanto riguarda l’art.2087, potremmo affermare che un vaccino approvato dagli appositi enti debba essere considerata una misura da dover adottare, ferma restando la reale disponibilità sul mercato, per quanto attiene all’art.279 si parla solo di “messa a disposizione” quindi il datore di lavoro deve metterlo a disposizione ma non può, ad oggi, obbligare un lavoratore a vaccinarsi.

La costituzione, in merito ai trattamenti sanitari, tutela anche il diritto individuale del lavoratore che pertanto potrebbe legittimamente rifiutarsi di essere vaccinato.

A questo punto, al datore di lavoro, non resterebbe che, come previsto dall’art.279 comma 2 lettera b) allontanare il lavoratore dal rischio professionale secondo le procedure previste dall’art.42, cioè adibirlo ove possibile.

Con una possibile Legge invece che imporrebbe un trattamento essa dovrebbe garantire al contempo di preservare lo stato di salute dell’individuo assoggettato all’obbligo vaccinale, ma dovrebbe anche garantire che non vi siano ragionevolmente conseguenze negative per il suo stato di salute, salvo quelle normali e tollerabili, e sia comunque prevista una equa indennità nell’ipotesi di ulteriore danno.

Se ci si rifiuta a vaccinarsi e si viene contagiati la tutela Inps ed Inail è generalmente dovuta al lavoratore anche in caso di colpa dello stesso, egli pertanto dovrebbe avere diritto alle prestazioni asassicurativa.

La nota INAIL infatti pervenuta in risposta al caso degli infermieri del San Martino di Genova chiarisce che il rifiuto a vaccinarsi non preclude in alcun modo l’indennizzabilita in caso di contagio in occasione di lavoro.

Deve inoltre essere evitata la somministrazione di questionari ai lavoratori in merito alla disponibilità a vaccinarsi, poiché vietata dallo statuto dei lavoratori, art.8 Legge 300/1970.

Norme di riferimento:

Costituzione italiana

Tra cui l’art. t.32 “… Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Codice Civile – Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262

Tra cui art.2087 “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.”

Statuto dei Lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n.300

Tra cui l’Art. 8 E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.lgs 81/08

Tra cui Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività.

Secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tra cui Art.20 Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Jobs Act – D.lgs 15 giugno 2015, n.81

Art. 3 Disciplina delle mansioni

PRIVACY

Il datore di lavoro non può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

Il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati. E Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

AGGIORNAMENTO:

Il 1 aprile con il DDL N.44 è stato introdotto l'obbligo vaccinale

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