vaccination 1215279 640Belluno: la notizia è di poche ore fa da parte del Corriere Veneto, un giudice ha dato sentenza favorevole al datore di lavoro che ha sospeso infermieri e OSS che non si sono vaccinati.

Le speculazioni giornalistiche sono alle stelle, non vedevano l'ora di dire che un no vax viene sospeso dal lavoro e che tutti quelli che non si vaccinano saranno licenziati, ma non è così perchè la storia riportata ha delle lacune importanti.

 I fatti riportati sono:

  1. 2 infermieri e 8 OSS rifiutano la vaccinazione,
  2. febbraio 2021 il medico competente decide l'inidoneità al lavoro,
  3. successivamente gli operatori sanitari sono in ferie forzate,
  4. si rivolgono ad un avvocato?...manca qualcosa.... dovevano fare altro,
  5. quindi fanno ricorso appellandosi al diritto di scelta,
  6. e in meno di un mese un giudice del lavoro esprime un parere,
  7. La sentenza è favorevole al datore di lavoro e aggiunge la sospensione dello stipendio.

Prima di tutto fra datore di lavoro e dipendente, nel momento in cui ci si rivolge al giudice del lavoro, la sua decisione non fa giurisprudenza per tutti, ma vale solo per quel caso.

La ricerca del giudizio di un giudice per appellarsi al diritto di non vaccinarsi è stata una cazzata enorme, scusate il francesismo, ma è così.

Il motivo è che il datore di lavoro ha fatto quanto previsto dalla legge, se il lavoratore è valutato NON idoneo, il datore di lavoro deve agire di conseguenza e le ferie forzate sono una scelta giusta nell'attesa di un ricollocamento.

Il giudice del lavoro non interviene su temi di libertà di scelta o costituzionali, ma su dati concreti come il giudizio di non idoneità e di conseguenza ha dato ragione al datore di lavoro ma ha aggiunto che deve esserci la sospensione dello stipendio.

Il giudizio di inidoneità del medico competente è quello che doveva essere contestato

Il medico competente cosa fa:
  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
  • collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria,  ove necessaria  come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di  visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Quegli infermieri e OSS forse non si erano ancora contagiati e il medico competente ha valutato che non avevano anticorpi circolanti e per tutelarli ulteriormente li ha giudicati inidonei al contatto con gli assistiti dato che spesso i pazienti sviluppano ricadute. Al tempo stesso ha anche giudicato che le RSA non sono in grado di fornire DPI adeguati per gli operatori sanitari per tutelarli, altrimenti non c'era motivo di un giudizio di inidoneità.

Il giudizio di inidoneità va contestato perchè è quello che determina tutte le scelte, ma non andando da un avvocato per chiedere il parere del giudice del lavoro, ma chiedendo un ulteriore visita da un medico competente esterno. Il motivo è che non è il giudice del lavoro che può contestare il giudizio del medico competente.

Il ricorso al giudizio del medico competente assunto dal datore di lavoro deve esser presentato entro 30 giorni dal momento in cui il lavoratore/datore di lavoro ha avuto piena conoscenza del giudizio del medico competente. Tale data è determinabile in modo certo se il medico competente ha comunicato il giudizio. Nel certificato il medico scrive sempre che la possibilità di proporre ricorso contro di esso.

La presentazione del ricorso al giudizio è gratuita e va fatta allo SPISAL dell’AULSS nel cui territorio è ubicata l’azienda. 

Il giudizio che fatto da un medico competente esterno a quel datore di lavoro poteva essere favorevole al lavoratore, visto che durante il periodo covid eravamo tutti buoni per lavorare, ovviamente  utilizzando i DPI e questo avrebbe causato un costo per il datore di lavoro.

Dopo un ulteriore giudizio di idoneità il reintegro doveva avvenire in automatico, se non avveniva si poteva fare ricorso dal giudice del lavoro.

Personalmente io credo sia giusto vaccinarsi e che dovrebbe essere obbligatorio per legge per i sanitari, ma è una questione che deve essere decisa con norme nazionali e non con scandalismi o spot elettorali.

AGGIORNAMENTO:

Il 1 aprile con il DDL N.44 è stato introdotto l'obbligo vaccinale

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Foto di Katja Fuhlert da Pixabay