injection 957260 640Il DDL 1 aprile n.44 ha introdotto due novità, lo scudo penale per chi vaccina e l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della sanità pubblica o privata in alternativa la sospensione dal lavoro senza stipendio. Il DDL è valido fino al 31 dicembre 2021 salvo proproghe.

Il DDL riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il DDL è il n.44 uno dei molti fatti per l'emergenza causata dalla pandemia, l'art.3 affronta lo scudo penale per la vaccinazione e l'art. 4 introduce l'obbligo vaccinale.

Art. 3. Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 1.

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

L'articolo 3 si è reso obbligatorio perchè nel sistema legislativo italiano, come è capitato, se chi viene vaccinato ha dei problemi e fa causa, porta in causa anche il medico e il vaccinatore per anni. 

L'articolo 4. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario"

Vengono coinvolti il datore di lavoro e gli ordini professionali nell'inviare i dati alla regione, così da attivare l'azienda sanitaria di residenza per la vaccinazione e non escludere nessuno ed arrivare al 100% degli operatori sanitari vaccinati.

L'impianto normativo non è semplice da attuare, in teoria il DDL è stato pubblicato il 1 aprile, in 5 giorni la regione dovrebbe ricevere i dati e in 10 giorni incrociarli con i dati delle vaccinazioni, per poi inviare i nominativi dei non vaccinati alle ASL di residenza. 

Le ASL di residenza comunicano con il non vaccinato per avere informazioni e per dare l'appuntamento per la vaccinazione se non si comunica con l'ASL di residenza il passaggio successivo è la comunicazione all'Ordine professionale che provvede alla sospensione.

Leggi anche tu i commi dell'articolo 4 ma non c'è scritto come rimediare in caso di un errore di comunicazione che porti ad una sospensione errata, chi deve intervenire, l'asl di residenza, l'ordine delle professioni o il datore di lavoro?

Il comma 1 ci dice chi si deve vaccinare per poter esercitare

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Il comma 2 prevede delle esclusioni dal vaccinazione

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il comma 3 ci dice chi deve mettersi in moto per registrare tutti i vaccinati per capire chi resta da vaccinare

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Il comma 4 da una tempistica precisa alla regione per la comunicazione dei non vaccinati

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Il comma 5 spiega cosa deve fare l'azienda sanitaria di residenza 

Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

La comunicazione del lavoratore fuori regione o che lavora all'estero con l'azienda sanitaria di residenza è interessante, verrà effettuata tramite PEC o posta ordinaria?

Le tempistiche del DDL sono rigidissime.

Il comma 6 attiva l'ordine delle professioni che sospende il professionista

Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il comma 7 obbliga l'ordine delle professioni a sospendere il professionista che risulta non vaccinato

La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Il comma 8 definisce cosa deve fare il datore di lavoro

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il comma 9 definisce la durata della sospensione del lavoro

La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

Il DDL sembra semplice da applicare, ma molti professionisti potrebbero trovarsi ad essere in ritardo nella vaccinazione perchè si sono contagiati e quindi potrebbero dover chiarire la loro situazione clinica all'ASL di residenza.

Inoltre il DDL non chiarisce come fare ricorso nel caso venga emessa per errore una sospensione dal proprio ordine professionale.

Per completezza:

Vedi il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale  

 

Foto di Jochen Pippir da Pixabay