La mobilità degli infermieri fra le aziende sanitarie avviene in due modi: per emissione di un bando o come mobilità compensativa. Il CCNL 2019-2021 introduce delle novità a riguardo.
Queste novità interessano molto gli infermieri, dato che viene eliminato il blocco dei 2 anni e vengono modificati i criteri per le graduatorie che daranno la precedenza al nucleo familiare e allo spostamento per motivi di salute.
L'articolo 63 sulla mobilità al comma 2 è una grande conquista dei sindacati.
La mobilità richiederà uno sforzo alle aziende sanitarie perchè dovranno indire un bando con cadenza annuale che sarà consentito a tutti coloro che hanno i requisiti e non vengono riportate clausole di blocchi alla mobilità e inoltre, dovranno dare priorità alla famiglia sia per ricongiungimento familiare o per problemi di salute.
Nel CCNL l'unico blocco di due anni è per coloro che fanno corsi di formazione a qualsiasi titolo della durata di un anno come i master infermieristici. Bisogna capire se si riferisce ai corsi dove il lavoratore ha chiesto le 150 ore, permessi o congedi o solo quelli che vengono concessi su piani aziendali.
Per rinforzare il concetto di mobilità consentita a tutti il comma 7 disapplica l'articolo 21 (Mobilità) del CCNL 19.4.2004 che introduceva il blocco di 2 anni per i neoassunti.
Questo articolo del CCNL sanità 2019-2021 risponde a molte richieste di tanti lavoratori, mentre le aziende sanitarie si troveranno a gestire un flusso regolare di infermieri in entrata e uscita, ma l'impegno più grande sarà di formare un sistema forte che trovi strategie per valorizzare e motivare gli infermieri a non spostarsi.
L'articolo 63 se applicato bene avrà degli effetti positivi sui concorsi che vedranno un numero sempre minore di infermieri iscritti, ma quelli che partecipano saranno motivati a restare in quell'Azienda Sanitaria. Questo perchè non sarà più necessario essere in 4 o 5 graduatorie per spostarsi nel posto desiderato.
Speriamo di non dover attendere decenni per vedere applicato questo articolo.
L'articolo pubblicato del CCNL Sanità 2019-2021 pubblicato il 3 novembre 2022 su arangenzia.it:
Capo V Mobilità
Art. 63 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all’art.19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) e all’art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);
b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.
4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
5. Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative.
6. La mobilità volontaria non comporta l’assoggettamento al periodo di prova secondo quanto disposto dall’art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di prova).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 52 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018 e l’art. 21 (Mobilità) del CCNL 19.4.2004.