Un infermiere, dieci pazienti

La proposta di riforma approvata dalla Camera il 28 ottobre 2026 richiama le condizioni reali di lavoro nella valutazione della colpa sanitaria. Cosa cambierebbe per gli infermieri?

Immaginiamo un turno di notte. Un infermiere assiste dieci pazienti, alcuni instabili, mentre deve somministrare terapie, rispondere alle urgenze e monitorare le condizioni cliniche. Un peggioramento viene riconosciuto in ritardo. La responsabilità è soltanto del professionista o contano anche le condizioni nelle quali era chiamato a lavorare? Il numero di pazienti è un esempio, non una soglia universale di sicurezza: il carico assistenziale dipende anche dalla loro complessità.

Una riforma approvata alla Camera, non ancora una legge

Il 28 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge A.C. 2700-A sulle professioni sanitarie e sulla responsabilità professionale. Il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato: le disposizioni descritte sono proposte normative, non regole già entrate in vigore.

Il testo propone di modificare l'articolo 590-sexies del Codice penale: per omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'attività sanitaria, il professionista che si attenga a linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto sarebbe punibile soltanto per colpa grave. Non è una protezione indiscriminata e non riguarda qualsiasi condotta.

Quando le carenze organizzative diventano rilevanti

Il nuovo articolo 590-septies proposto dall'articolo 7 prevede che, nell'accertamento della colpa o del suo grado, si considerino anche scarsità di risorse umane e materiali e carenze organizzative, quando non evitabili da parte del professionista. Contano inoltre complessità clinica, conoscenze scientifiche disponibili, ruolo nell'équipe e situazioni di urgenza o emergenza.

L'articolo 9 propone un criterio analogo nella legge 24/2017 per la valutazione della colpa in ambito civile. Responsabilità penale, civile e responsabilità della struttura non sono però la stessa cosa: il loro accertamento segue regole differenti. Nessuna carenza di organico determina automaticamente l'esonero da responsabilità.

La ricerca: meno personale, più cure che rischiano di essere rinviate

Le evidenze scientifiche aiutano a comprendere perché il contesto organizzativo sia importante. Griffiths e colleghi, in uno studio osservazionale longitudinale pubblicato nel 2019 su BMJ Quality & Safety, hanno analizzato dati relativi a oltre 138.000 ricoveri. Le giornate con disponibilità di infermieri registrati inferiore alla media del reparto risultavano associate a un aumento del rischio di mortalità: per ogni giornata di esposizione, il rapporto di rischio stimato era circa 1,03. È un'associazione statistica, non la prova che una singola carenza abbia causato un determinato decesso.

Una revisione sistematica del 2018 degli stessi autori ha rilevato che livelli inferiori di personale infermieristico sono associati a una maggiore frequenza di cure riferite come omesse o rinviate (missed nursing care). Gli studi inclusi erano eterogenei e in gran parte basati su segnalazioni degli operatori: anche in questo caso non è corretto tradurre l'associazione in una certezza causale per ogni evento.

Carenza di personale: giustificazione o circostanza da valutare?

La distinzione è decisiva. Una difficoltà organizzativa può limitare le alternative realisticamente disponibili, ma non elimina gli obblighi di valutazione, sorveglianza, comunicazione e attivazione delle risorse possibili. Per comprendere un evento avverso occorre chiedersi quali rischi fossero prevedibili, quali decisioni fossero praticabili, quali aiuti siano stati richiesti e quali interventi siano stati effettivamente eseguiti.

La carenza di personale può essere rilevante anche quando esistono responsabilità organizzative della struttura. Le due dimensioni non si escludono necessariamente: la valutazione va compiuta sul caso concreto, senza presunzioni di colpa o di innocenza.

Cosa può fare l’infermiere nella pratica quotidiana

Segnalare tempestivamente, attraverso i canali previsti dall'azienda, le criticità che mettono a rischio la sicurezza: carichi non sostenibili, impossibilità di garantire monitoraggi, mancanza di supporto o materiali. Una segnalazione non equivale di per sé a una tutela automatica, ma rende conoscibile il problema e può favorire interventi organizzativi.

Documentare in modo accurato e contemporaneo valutazioni, interventi, rivalutazioni e comunicazioni clinicamente rilevanti, senza ricostruzioni retrospettive artificiose. Stabilire le priorità in base al rischio, richiedere supporto quando necessario e utilizzare i sistemi aziendali di incident reporting e segnalazione dei near miss.

Sono comportamenti orientati anzitutto alla sicurezza dei pazienti, non formule per trasferire altrove ogni responsabilità.

Il punto centrale: prevenire prima di cercare un colpevole

Le norme sulla responsabilità intervengono soprattutto quando qualcosa è già accaduto. La sicurezza, invece, si costruisce prima: con dotazioni adeguate alla complessità dei pazienti, organizzazioni capaci di rilevare il sovraccarico e percorsi chiari per chiedere rinforzi.

La proposta di riforma riconosce che il contesto può influire sulla valutazione della condotta professionale. Non deve però diventare un alibi per considerare inevitabili i rischi legati alla carenza cronica di personale. Un infermiere risponde delle proprie scelte; un'organizzazione deve mettere i professionisti nelle condizioni di assistere in sicurezza. La sfida più importante resta ridurre la probabilità che l'errore si verifichi.

Bibliografia essenziale

  1. Camera dei deputati. A.C. 2700-A, articoli 7 e 9, testo e lavori parlamentari (consultazione: 29 ottobre 2026). https://www.camera.it/leg19/126?idDocumento=2700-A&leg=19
  2. Camera dei deputati. Seduta del 28 ottobre 2026: approvazione in prima lettura del disegno di legge. https://webtv.camera.it/evento/32715
  3. Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale. Gazzetta Ufficiale.
  4. Griffiths P, Maruotti A, Recio Saucedo A, et al. Nurse staffing, nursing assistants and hospital mortality: retrospective longitudinal cohort study. BMJ Qual Saf. 2019;28:609–617. doi:10.1136/bmjqs-2018-008043.
  5. Griffiths P, Recio-Saucedo A, Dall'Ora C, et al. The association between nurse staffing and omissions in nursing care: a systematic review. J Adv Nurs. 2018;74:1474–1487. doi:10.1111/jan.13564.

 

Foto di Nappy su Unsplash

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