calcolo pensione

La pensione e le regole che la governano sono un argomento che interessa giovani e meno giovani; forse è proprio per questo che ogni governo, ogni anno, cambia le norme.

Io sono arrivato ad avere 40 anni di contributi a 57 anni e accederò alla pensione con 43 anni e 1 mese, se le regole non cambieranno. La chiamano pensione "anticipata", ma non ho capito cosa anticipi, dato che nessun altro regime richiede così tanti contributi versati.

Ho chiesto a Claude di fare una ricerca con il seguente prompt:

«Sei un divulgatore, scrivi una relazione per infermieri dove spieghi agli infermieri degli ospedali pubblici a quale cassa pensionistica sono iscritti e da chi è gestita, quali requisiti devono avere per andare in pensione e quali differenze ci sono rispetto agli infermieri che lavorano nella sanità privata. A parità di contributi versati la pensione è uguale? Quali differenze esistono tra andare in pensione da dipendente pubblico o privato? Scrivi un articolo da pubblicare su InfermieriAttivi.it».

L'articolo che è stato realizzato immagina il profilo tipo di un infermiere o un'infermiera che lavora esclusivamente come dipendente pubblico o esclusivamente come dipendente di una struttura privata. Come ho anticipato all'inizio, le regole sono tante e frammentate proprio perché ogni governo interviene a modificarle, quasi a seguire l'antico motto latino del divide et impera. Ad esempio, se un infermiere ha versato contributi per un anno di lavoro svolto prima dei 19 anni rientra tra i lavoratori precoci e potrà accedere alla pensione con 41 anni di anzianità contributiva; riscattare gli anni di laurea permette di scalare tre anni di lavoro, ma per valutare la convenienza è sempre opportuno richiedere una simulazione puntuale a un patronato il prima possibile.

Se hai in mente di pianificare la tua carriera lavorativa tieni conto anche delle norme previdenziali: ti aiuterà a comprendere come oggi il dipendente pubblico sia spesso la figura su cui i governi continuano ad attingere per fare tagli e recuperare risorse.

Buona lettura!

In sintesi

  • Gli infermieri dipendenti di aziende sanitarie e aziende ospedaliere pubbliche sono iscritti, ai fini pensionistici, alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL). La CPDEL fa parte della Gestione dipendenti pubblici dell’INPS, l’ente che ha assorbito l’INPDAP [1,2].
  • Gli infermieri dell’ospedalità privata sono, in linea generale, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’INPS [3].
  • Le soglie di età e di contributi per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata sono le stesse nei due comparti [4,5]. Cambiano la decorrenza della pensione anticipata, il calcolo delle quote retributive, l’effetto della legge di bilancio 2024 e i tempi di pagamento della liquidazione (TFS/TFR).
  • A parità di contributi versati la pensione non è automaticamente uguale. Dipende dal sistema di calcolo applicabile (contributivo, misto o retributivo) e, nelle quote retributive, dalla cassa di appartenenza.
  • La legge di bilancio 2027 è in preparazione. Le regole descritte valgono a oggi e alcune misure (in particolare l’APE sociale) potrebbero cambiare entro fine anno [18].
  1. A quale cassa sono iscritti gli infermieri degli ospedali pubblici e chi la gestisce

L’INPS indica che i dipendenti pubblici, salvo eccezioni, sono iscritti a una delle casse CTPS, CPDEL, CPUG, CPI e CPS. Alla CPDEL sono iscritti i dipendenti degli enti locali e degli enti di diritto pubblico, tra cui le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Alla CPS sono iscritti, a titolo esemplificativo, i medici delle stesse aziende [1].

La conferma per gli infermieri arriva dalla circolare INPS n. 78 del 3 luglio 2024, che parla espressamente di «iscritti alla CPDEL che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri» [2].

Ragionamento. La cassa non dipende dalla professione ma dal datore di lavoro. Un infermiere di un’azienda ospedaliera pubblica ricade nella CPDEL perché l’ente è elencato tra quelli che l’INPS associa a quella cassa. Un medico dello stesso ospedale ricade invece nella CPS. Per questo, a parità di mansione, un infermiere di una struttura privata ha una cassa diversa [1,3].

Chi la gestisce. Le casse sono gestite dall’INPS attraverso la Gestione dipendenti pubblici, l’ex INPDAP. L’INPS incassa i contributi e liquida le pensioni; le casse restano distinte per regole di calcolo [1,6].

Eccezioni. Esistono casi particolari. Per esempio, i datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica ma hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL per i propri dipendenti [7]. Chi non è certo della propria posizione può verificarla sull’estratto conto INPS.

Contribuzione. Per il FPLD l’aliquota è il 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore [3]. Per i dipendenti di enti locali e aziende sanitarie locali, una fonte non istituzionale riporta il 32,65%, con l’8,85% a carico del lavoratore [8]. Il dato va verificato sul proprio cedolino, ma lo scarto indicato è contenuto.

  1. Gli infermieri dell’ospedalità privata

I dipendenti privati sono iscritti al FPLD [3]. L’iscrizione al FPLD segue il rapporto di lavoro subordinato presso la struttura privata, accreditata o no con il Servizio sanitario.

Gli infermieri che esercitano come liberi professionisti non rientrano né nella CPDEL né nel FPLD: la cassa di riferimento è l’ENPAPI [9]. Questo articolo non ne tratta le regole.

  1. Requisiti per andare in pensione

Le soglie seguenti sono quelle indicate dall’INPS e dalle fonti di sintesi per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive ed esclusive, tra cui la gestione pubblica [4,5,10]. Il 2026 è l’ultimo anno senza adeguamento; dal 2027 scatta un mese, dal 2028 tre mesi complessivi [4,5].

Prestazione

2026

2027

2028

Vecchiaia

67 anni e almeno 20 anni di contributi

67 anni e 1 mese

67 anni e 3 mesi

Anticipata ordinaria, uomini

42 anni e 10 mesi di contributi

42 anni e 11 mesi

43 anni e 1 mese

Anticipata ordinaria, donne

41 anni e 10 mesi di contributi

41 anni e 11 mesi

42 anni e 1 mese

Anticipata contributiva (primo accredito dal 1996)

64 anni, 20 anni di contributi effettivi, importo soglia

64 anni e 1 mese, 20 anni e 1 mese

64 anni e 3 mesi, 20 anni e 3 mesi

Vecchiaia contributiva (primo accredito dal 1996)

71 anni, almeno 5 anni di contributi effettivi

71 anni e 1 mese

71 anni e 3 mesi

Fonti: [4,5,10]. Il requisito contributivo di 20 anni per la vecchiaia ordinaria resta invariato [5].

Ragionamento. L’adeguamento alla speranza di vita è scritto in norme che riguardano sia l’assicurazione generale obbligatoria sia le gestioni esclusive e sostitutive. Poiché il FPLD appartiene alla prima e la CPDEL alle seconde, le soglie sono identiche. Un infermiere pubblico e uno privato con la stessa età e la stessa anzianità contributiva maturano il diritto nello stesso momento [4,5,10].

La decorrenza della pensione anticipata: qui il pubblico e il privato divergono

Maturato il requisito, la pensione anticipata non parte subito. Per i dipendenti privati la finestra è di 3 mesi [11]. Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG la legge di bilancio 2024 ha previsto un allungamento progressivo: 5 mesi per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026, 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, 9 mesi dal 1° gennaio 2028 [2]. Le nuove finestre non si applicano alla pensione anticipata in cumulo dei periodi assicurativi [2].

Ragionamento. Un’infermiera pubblica che matura i 41 anni e 10 mesi nel 2026 attende 5 mesi prima di percepire la pensione. Un’infermiera privata con la stessa anzianità ne attende 3. Nel 2028, per effetto dei 9 mesi, la differenza arriva a 6 mesi senza che i contributi versati siano diversi [2,11].

  1. Turni, lavoro gravoso e APE sociale

Tra le categorie «gravose» indicate dalla normativa compaiono le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni [14]. Da questo derivano tre conseguenze, secondo le sintesi consultate:

  • Esenzione dall’adeguamento 2027-2028. Per le attività gravose è confermata l’esclusione dall’aumento dei requisiti, a condizione di almeno 30 anni di contribuzione e di avere svolto l’attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure per almeno metà della vita lavorativa [12,13]. Per la vecchiaia il requisito anagrafico resterebbe 66 anni e 7 mesi con almeno 30 anni di contributi [12].
  • APE sociale. È un’indennità ponte fino alla vecchiaia. È prorogata fino al 31 dicembre 2026, con 63 anni e 5 mesi di età; le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2026 [16]. Per le attività gravose le sintesi indicano almeno 36 anni di contributi [17].
  • Pensione per lavoratori precoci. Le sintesi indicano che gli infermieri turnisti possono rientrare anche in questa via, se hanno i requisiti dei precoci [14].

Per il 2027 l’APE sociale non è garantita: serve una nuova norma. Il Documento programmatico di bilancio 2027 ne prevede la proroga, ma il testo della legge non è ancora definitivo [18].

La distinzione tra lavoro gravoso e lavoro usurante è decisiva: gli infermieri non sono riconosciuti come categoria usurante in quanto tale, e l’accesso ai benefici dipende da mansione, turni e classificazione previdenziale [15].

Ragionamento. Le fonti consultate descrivono il requisito in termini di attività svolta (infermiere ospedaliero in turni) e non di natura pubblica o privata del datore di lavoro. Ne deduco che il beneficio non dovrebbe dipendere dal comparto. È un’inferenza, non un dato verificato: i casi dubbi (RSA, servizi territoriali, cooperative, turni non continuativi) vanno controllati con INPS o patronato, perché il riconoscimento richiede una certificazione dei turni.

  1. La legge di bilancio 2024 e gli infermieri iscritti alla CPDEL

Questa è la differenza di maggiore rilievo per chi lavora nel pubblico, perché non riguarda il FPLD.

Che cosa prevede. Per le pensioni anticipate (e per quelle dei lavoratori precoci) con requisiti maturati dal 1° gennaio 2024, le quote retributive riferite a chi aveva meno di 15 anni di anzianità al 31 dicembre 1995 si calcolano con un’aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio, in sostituzione delle aliquote precedenti. L’INPS esegue un doppio calcolo e paga l’importo più basso [2]. Le nuove regole valgono anche per gli oneri di riscatto delle domande presentate dal 1° gennaio 2024 [2].

Correttivo per gli infermieri. Per chi cessa dal servizio con qualifica di infermiere (classificazione ISTAT 3.2.1.1.1, professioni sanitarie infermieristiche), la riduzione si attenua di un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo rispetto alla prima decorrenza utile [2]. La qualifica deve essere attestata dal datore di lavoro [2].

Ragionamento. Se la riduzione cala di 1/36 al mese, dopo 36 mesi di posticipo la penalizzazione si annulla. Una sintesi sindacale lo descrive così: dopo tre anni l’importo torna completo [19]. Il correttivo non elimina la penalizzazione per chi esce subito alla prima finestra utile.

Chi è escluso. Le nuove aliquote non si applicano, tra gli altri, a: pensione di vecchiaia; cessazione per limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento di appartenenza; requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023; pensione di inabilità; pensione con requisiti agevolati per lavori particolarmente faticosi maturati entro il 31 dicembre 2023 [2].

Ragionamento. La misura incide solo su chi ha anzianità retributiva (cioè contributi prima del 1996) ma meno di 15 anni a fine 1995, e solo se esce con la pensione anticipata. Un infermiere assunto dal 1996 in poi ha una pensione contributiva e non ha quote retributive da ridurre. Un infermiere con 18 anni o più al 31 dicembre 1995 non rientra nella fascia sotto i 15 anni. Poiché la norma cita solo CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i colleghi iscritti al FPLD non sono interessati [2].

Attenzione pratica. La qualifica richiesta è quella con cui si cessa l’ultimo rapporto di lavoro. Chi, a fine carriera, ricopre un incarico diverso dall’assistenza diretta dovrebbe chiedere al proprio ufficio del personale come verrà attestata la qualifica rispetto alla classificazione ISTAT indicata. Questa è un’indicazione prudenziale mia: non ho trovato nelle fonti un’indicazione specifica sui ruoli di coordinamento.

  1. A parità di contributi versati la pensione è uguale?

Non necessariamente. La risposta dipende da quale parte della pensione si considera.

a) Quota contributiva. Per i contributi dal 1996 (o dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 [22]) la formula è la stessa: montante contributivo rivalutato moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che dipende dall’età. Se due infermieri, uno pubblico e uno privato, hanno lo stesso montante e vanno in pensione alla stessa età, la quota contributiva coincide. L’unico elemento che può scostarsi è il montante stesso: l’aliquota di versamento è lievemente diversa (circa 32,65% contro 33%, secondo le fonti indicate al punto 1 [3,8]) e la base retributiva dipende dal contratto applicato.

b) Quote retributive. Qui le regole divergono.

  • Per gli iscritti alla CPDEL la quota A (servizio fino al 31 dicembre 1992) si calcola sull’ultimo stipendio percepito alla cessazione dal servizio; la quota B (dal 1993) sulla media delle retribuzioni annue degli ultimi dieci anni, rivalutate [20].
  • Per i dipendenti privati la quota A si calcola sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi cinque anni, la quota B sulla media degli ultimi dieci [21].
  • Per gli iscritti alla CPDEL che escono con la pensione anticipata e hanno meno di 15 anni al 31 dicembre 1995, si aggiunge la riduzione descritta al punto 5 [2].

Ragionamento. Due infermieri con la stessa storia contributiva ma casse diverse hanno basi di calcolo diverse per le quote retributive: l’ultimo stipendio nel pubblico, una media di cinque anni nel privato per la quota A. A parità di altri fattori, se la retribuzione cresce nell’ultima fase di carriera, il riferimento all’ultimo stipendio può risultare meno penalizzante di una media quinquennale rivalutata. Al contrario, la riduzione delle aliquote del 2024 può comprimere la quota retributiva di chi lavora nel pubblico. Non è possibile stabilire in astratto quale dei due effetti prevalga: dipende dall’anzianità al 31 dicembre 1995, dall’andamento delle retribuzioni, dal tipo di pensione richiesta. Questo è un ragionamento qualitativo, non il risultato di una simulazione.

c) Il sistema che si applica. Chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012; chi ne ha meno ha il sistema misto (retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996); chi ha il primo accredito dal 1996 ha il sistema contributivo puro [22]. Gli infermieri assunti negli ultimi trent’anni sono in larga parte in quest’ultimo caso, e per loro la differenza tra pubblico e privato sulla quota pensionistica è ridotta.

  1. Liquidazione di fine servizio: la differenza più concreta

La differenza più evidente nella pratica riguarda i tempi di pagamento del TFS o del TFR dei dipendenti pubblici, che il settore privato non conosce: nel privato il TFR è liquidato dal datore di lavoro alla cessazione, mentre nel pubblico è differito [26].

Causa di cessazione (dipendente pubblico)

Attesa per la prima rata

Ulteriore periodo tecnico

Pensione di vecchiaia o limiti di età, requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026

12 mesi

3 mesi

Pensione di vecchiaia o limiti di età, requisiti maturati dal 1° gennaio 2027

9 mesi

3 mesi

Dimissioni volontarie, anche con diritto a pensione; pensione anticipata

24 mesi

3 mesi

Inabilità o decesso

nessuna

105 giorni

Fonti: [23,24,25]. La riduzione da 12 a 9 mesi è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 e vale solo per la pensione di vecchiaia con requisiti maturati dal 2027; per le dimissioni il termine resta 24 mesi [24,25]. Per importi elevati il pagamento è rateale; per le soglie e il numero delle rate si rimanda alla circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 [23,24]. È disponibile un anticipo bancario fino a 45.000 euro con garanzia dello Stato [24]. Una questione di legittimità sui tempi di pagamento è pendente davanti alla Corte costituzionale con udienza fissata al 14 gennaio 2027 [24].

Ragionamento. Un’infermiera pubblica che chiede la pensione anticipata dopo i 42 anni di contributi incontra due attese: la finestra (5, 7 o 9 mesi) e il differimento della liquidazione (24 mesi più 3). Se invece attende la vecchiaia, il differimento è di 12 mesi più 3 (9 più 3 dal 2027). L’importo mensile della pensione e il capitale di fine servizio sono questioni distinte: la scelta del momento di uscita dipende da entrambe [23,24,25].

  1. Previdenza complementare

Per i dipendenti pubblici della sanità il fondo negoziale di riferimento è Perseo Sirio. Nel settore pubblico il TFR, per chi sceglie la previdenza complementare, può essere conferito soltanto a questo fondo [27]. Per la sanità privata esiste FondoSanità, fondo negoziale che si rivolge anche ai dipendenti privati [27]; Perseo Sirio può inoltre accogliere lavoratori della sanità privata tramite appositi accordi di adesione [28]. Quale fondo sia previsto dipende dal contratto collettivo applicato, che va verificato.

Una novità recente riguarda i contributivi puri: la legge di bilancio 2026 ha abrogato la possibilità, introdotta nel 2025 ma mai operativa, di sommare rendite di previdenza integrativa per raggiungere l’importo soglia richiesto per la pensione anticipata o di vecchiaia contributiva [5].

  1. Carriera mista pubblico e privato

Chi ha versato contributi sia alla CPDEL sia al FPLD può valutare il cumulo dei periodi assicurativi. Per la pensione anticipata in cumulo non si applicano le finestre allungate previste per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG [2]. Una sintesi riporta per questi casi un termine di 12 mesi più 90 giorni per la liquidazione del TFS/TFR [25]. Prima di scegliere conviene far calcolare le alternative (cumulo, totalizzazione, ricongiunzione) da INPS o patronato.

  1. Riepilogo delle differenze

Aspetto

Ospedali pubblici

Ospedalità privata

Gestione e cassa

INPS, Gestione dipendenti pubblici, CPDEL [1,2]

INPS, FPLD [3]

Aliquota contributiva

circa 32,65% (fonte non istituzionale) [8]

33% [3]

Soglie di età e contributi

uguali [4,5,10]

uguali [4,5,10]

Finestra della pensione anticipata

5 mesi nel 2026, 7 nel 2027, 9 dal 2028 [2]

3 mesi [11]

Quota A retributiva

ultimo stipendio [20]

media ultimi 5 anni [21]

Riduzione aliquote 2024

sì, con correttivo infermieri 1/36 al mese [2]

no [2]

Attesa TFS/TFR

9, 12 o 24 mesi, più 3 [23,24,25]

alla cessazione, secondo contratto [26]

Fondo complementare

Perseo Sirio [27]

secondo il contratto applicato [27,28]

Gravosità e APE sociale

stessi criteri sull’attività svolta [12,14,16] (inferenza)

stessi criteri sull’attività svolta [12,14,16] (inferenza)

  1. Che cosa controllare prima di decidere

  • L’estratto conto contributivo INPS, per verificare cassa di iscrizione, anzianità al 31 dicembre 1995 e periodi mancanti [29].
  • La data in cui si maturano i requisiti, soprattutto se cade a cavallo del 31 dicembre 2026, perché cambiano soglie, finestre e termini di liquidazione.
  • La qualifica con cui si cesserà dal servizio e l’attestazione dei turni notturni, se si intende chiedere l’APE sociale o l’esenzione dall’adeguamento.
  • Il testo definitivo della legge di bilancio 2027, che può modificare APE sociale e altri strumenti di uscita [18].
  • Una simulazione dell’importo con INPS o patronato: le simulazioni di questo articolo sono solo qualitative.

Limiti di questo testo

L’articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza sulla propria posizione. Alcune informazioni provengono da sintesi giornalistiche o sindacali e non dai testi integrali delle circolari INPS n. 28/2026 (requisiti 2027-2028) e n. 30/2026 (TFS/TFR), che non ho consultato direttamente: l’aliquota CPDEL del 32,65%, il requisito di 36 anni di contributi per l’APE sociale dei lavori gravosi, le soglie di rateizzazione del TFS e le condizioni di esenzione per i lavori gravosi vanno verificati sulle fonti primarie prima della pubblicazione. Il confronto tra le due casse sul piano dell’importo è un ragionamento qualitativo.

Bibliografia

Tutte le fonti sono state consultate il 28 ottobre 2026. Il materiale non ha DOI né PMID.

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  2. INPS. Circolare 3 luglio 2024, n. 78. Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata [Internet]. Roma: INPS; 2024 [citato 28 ottobre 2026]. Testo ospitato su: https://informazionefiscale.it/IMG/pdf/15203_circolare-numero-78-del-03-07-2024.pdf
  3. Money.it. Contributi INPS lavoratori dipendenti, quanto costano all’azienda? [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.money.it/contributi-inps-lavoratori-dipendenti-quanto-costano-all-azienda
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  5. Pensioni Oggi. Pensioni, ecco cosa cambia nel 2026 con la legge di bilancio [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-cosa-cambia-nel-2026-con-la-legge-di-bilancio
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  15. Investireoggi. Notte, turni e stress: ecco perché gli infermieri si salvano dall’aumento dell’età pensionabile e perché non tutti hanno diritto alle agevolazioni per i lavoratori usuranti [Internet]. 5 novembre 2025 [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.investireoggi.it/pensione-infermieri-esclusi-aumento-lavoro-usurante-gravoso/
  16. INPS. Legge di bilancio 2026: le novità sulle pensioni (circolare 25 febbraio 2026, n. 19) [Internet]. Roma: INPS; 2026 [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.02.legge-di-bilancio-2026-le-novit-sulle-pensioni.html
  17. Centrofiscale. Lavori gravosi e pensione anticipata 2026: nuova tabella INPS, requisiti e Ape sociale [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://centrofiscale.com/lavori-gravosi-pensione-anticipata-2026-nuova-tabella/
  18. Ipsoa. Legge di Bilancio 2027: anticipazioni, misure attese, iter e novità [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.ipsoa.it/guide/legge-bilancio-2027-anticipazioni-misure-attese-iter-novita
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  23. INPS. TFR e TFS: nuovi termini di pagamento per i dipendenti pubblici (circolare 27 marzo 2026, n. 30) [Internet]. Roma: INPS; 30 marzo 2026 [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.03.tfr-e-tfs-nuovi-termini-di-pagamento-per-i-dipendenti-pubblici.html
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  26. Il Diritto. Pubblico impiego: tempi di pagamento del TFR [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://ildiritto.it/tag/tfr/
  27. Ciao Elsa. Pianificare il futuro pensionistico nella sanità: quale previdenza per il medico libero professionista? [Internet]. [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://ciaoelsa.com/blog/pensioni-medici-liberi-professionisti-partita-iva
  28. Fondo Perseo Sirio. Bilancio 2023 [Internet]. Roma; 2024 [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://fondoperseosirio.it/wp-content/uploads/2024/05/Bilancio-2023_completo.pdf
  29. INPS. Dipendenti pubblici e iscritti alla Gestione dipendenti pubblici: la prescrizione dei contributi pensionistici [Internet]. Roma: INPS [citato 28 ottobre 2026]. Disponibile su: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.51732.dipendenti-pubblici-e-iscritti-alla-gestione-dipendenti-pubblici-la-prescrizione-dei-contributi-pensionistici.html

 

Foto di Monstera Production

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