sentenza

La via giudiziaria: il trionfo in primo gradodella FP CGIL (Inizio 2026)

Parallelamente al binario della pressione politico-istituzionale, un'altra componente focale della rappresentanza dei lavoratori, la Funzione Pubblica CGIL (FP CGIL) guidata dal Segretario Generale provinciale Luciano Quarta, ha adottato un approccio diametralmente opposto, puntando su una strategia processuale massiva finalizzata a forzare la mano all'azienda mediante titoli esecutivi giurisdizionali.

Avvalendosi del proprio ufficio legale, la FP CGIL di Brindisi ha impostato un nutrito filone di "cause pilota" per il riconoscimento dei buoni pasto in favore dei turnisti dell'ASL Brindisi. A differenza di pregressi tentativi legali, in parte naufragati per una non ottimale calibrazione dei profili giuridici, la nuova e vincente strategia degli avvocati confederali si è incardinata in via esclusiva sul recentissimo e insuperabile orientamento statuito dall'Ordinanza di Cassazione n. 25525 del settembre 2025.

Tra gennaio e febbraio 2026, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi ha emanato sentenze storiche e trancianti, accogliendo integralmente i ricorsi patrocinati dalla FP CGIL. Il dispositivo delle pronunce ha reso proprio, per relationem, l'orientamento di legittimità degli Ermellini, smantellando le residue difese dell'ASL. La pronuncia non ha limitato i propri effetti a specifici plessi o singoli reparti, assumendo una valenza di respiro generale: il diritto al buono pasto è riconosciuto al personale di TUTTA l'azienda sanitaria per ogni turno in cui si configuri lo sforamento delle sei ore lavorative.

Questa vittoria processuale assume una valenza doppiamente significativa all'interno delle complesse dinamiche sindacali. Da un lato, sconfigge le prassi amministrative ostruzionistiche; dall'altro, rappresenta una poderosa arma dialettica nei confronti delle altre organizzazioni corporative (sovente collegate alle sigle autonome). La segreteria della FP CGIL Brindisi non ha mancato di sottolineare, con accenti polemici, come altri attori sindacali si fossero in passato resi corresponsabili della firma di accordi o testi contrattuali che introducevano pericolose derive peggiorative, quale l'odiosa norma che mirava surrettiziamente a innalzare la soglia per l'accesso al buono pasto da sei a otto ore di servizio continuativo. La sentenza di primo grado del 2026 invalida nei fatti queste ipotetiche "storture" pattizie, ancorando il diritto al tetto inderogabile delle sei ore imposto dal D.L. 66/2003 e preservando migliaia di dipendenti da perdite economiche ingenti. Con questo successo in tasca, la FP CGIL ha lanciato una massiccia campagna di tesseramento e vertenzialità, mettendo a disposizione il proprio ufficio legale per tutti gli iscritti al fine di promuovere cause fotocopia volte al recupero monetario del pregresso (entro il salvifico recinto della prescrizione decennale).

Dinamiche della frizione inter-sindacale: retorica vs. realtà processuale

L'eco mediatica delle sentenze vittoriose in primo grado ottenute dalla FP CGIL ha generato una rapida reazione di assestamento da parte delle altre compagini, in particolare della UIL FPL. Agli inizi di febbraio 2026, la segreteria territoriale della UIL, per bocca di Facecchia e Bruno, è intervenuta con un comunicato stampa dai toni ruvidi, definito come un atto teso a "fare chiarezza" di fronte alla "fiera degli sproloqui" innescata da sigle concorrenti.

L'analisi di questo cortocircuito comunicativo sindacale risulta essenziale per comprendere la reale operatività del diritto. La UIL FPL lamenta la diffusione di articoli di stampa e comunicati propagandistici giudicati fuorvianti, i quali ingenererebbero nel personale ospedaliero l'illusoria e perniciosa convinzione che la vittoria in tribunale in sede di prima istanza comporti un'automatica, immediata ed erga omnes corresponsione monetaria dei buoni pasto e dei relativi arretrati in busta paga.

La dura realtà del contenzioso amministrativo oppone, invece, che l'ASL Brindisi non ha manifestato alcuna reale volontà di acquiescenza spontanea alle sentenze soccombenti. Come sovente accade nelle logiche burocratiche delle direzioni strategiche regionali vincolate ai vincoli di bilancio, l'Azienda Sanitaria ha optato per l'impugnazione in Appello delle sentenze sfavorevoli, inaugurando una stagione di giudizi di secondo grado. L'interposizione dell'appello, laddove accompagnata da istanze cautelari di sospensiva dell'esecutività, dilata drammaticamente le tempistiche di effettivo incasso per il lavoratore.

Il richiamo della UIL FPL alla necessità di ritornare sui tavoli della politica regionale (presso gli Assessorati) ha proprio la funzione di by-passare le secche e le lungaggini del contenzioso ordinario di Appello e di eventuale legittimità. Solo un atto di natura deliberativa regionale, un intervento d'imperio che imponga lo sblocco dei fondi transattivi per ottemperare al precetto della giurisprudenza ormai ineludibile, può sanare il profondo vulnus al principio di uguaglianza costituzionale (Art. 3) in cui versano gli infermieri brindisini, logorati da carichi di lavoro enormi e ancora in attesa della materiale fruizione di un diritto riconosciuto sulla carta ma congelato dai gradi di giudizio.

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