l quesito posto – come un infermiere dimissionario da un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) possa ottenere il pagamento delle ferie non godute – intercetta uno dei nodi più critici e controversi del diritto del lavoro pubblico italiano contemporaneo.
La questione trascende la mera dimensione amministrativa o contabile, configurandosi come un vero e proprio scontro tra due principi costituzionali di rango primario: da un lato, la tutela della salute psicofisica del lavoratore, garantita dall'articolo 36 della Costituzione attraverso il diritto irrinunciabile alle ferie.
Premessa:
La premessa è d'obbligo perchè un articolo così ben scritto non potrei farlo in anni, è necessario ricordare che essendo generato con l'IA non si può mai escludere che in alcuni passaggi abbia frainteso e dato risultati sbagliati, se trovi degli errori avvisami che lo faccio rimuovere.
Come utilizzare le informazioni, per comprendere i meccanismi dietro il diniego del pagamento e per comprendere che la complessità richiede inevitabilmente il supporto di un legale o di un sindacato.
Inoltre ricorda che non è un procedimento breve.
Buona lettura
Dall'altro, l'imperativo del contenimento della spesa pubblica e dell'equilibrio di bilancio, introdotto con forza nell'ordinamento italiano, e in particolare nell'articolo 81 della Costituzione, a seguito della crisi del debito sovrano del 2011.
Nel contesto specifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), questa tensione assume connotati drammatici. Il personale infermieristico, strutturalmente sottodimensionato a causa di anni di blocco del turnover e vincoli assunzionali, si trova spesso nell'impossibilità oggettiva di fruire delle ferie maturate.
Le "esigenze di servizio", divenute croniche e non più eccezionali, hanno generato accumuli di ferie pregresse che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro – sia essa per pensionamento o per dimissioni volontarie – si trasformano in un contenzioso economico di vasta portata.
Per oltre un decennio, la risposta delle Amministrazioni Pubbliche a tali richieste è stata un diniego categorico, fondato su una lettura rigida e sanzionatoria della normativa sulla Spending Review (D.L. 95/2012). Tuttavia, il biennio 2024-2025 ha segnato uno spartiacque storico. Sotto la spinta inarrestabile della giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e la successiva, necessaria, presa d'atto della Corte di Cassazione italiana, il paradigma è stato ribaltato. Il divieto di monetizzazione, un tempo muro invalicabile, si è sgretolato di fronte al principio di effettività del diritto comunitario, imponendo alle ASL un onere probatorio stringente e aprendo nuove strade di tutela per i lavoratori.
Il presente rapporto si propone di fornire un'analisi esaustiva e dettagliata di questo scenario in rapida evoluzione. Attraverso l'esame approfondito delle fonti normative, delle pronunce giurisprudenziali più recenti (fino all'ordinanza di Cassazione del luglio 2025) e delle novità contrattuali introdotte dal CCNL 2022-2024, delineeremo il percorso strategico che l'infermiere deve seguire per trasformare il proprio credito ferie in liquidità, superando le resistenze burocratiche e le prassi amministrative obsolete.
Parte I: il labirinto normativo e la genesi del divieto (2012-2023)
Per comprendere la complessità odierna e le leve giuridiche a disposizione dell'infermiere, è indispensabile ricostruire l'architettura normativa che ha governato la materia nell'ultimo decennio, identificando le origini del blocco e le sue prime crepe.
1.1 L'Articolo 5, Comma 8, del D.L. 95/2012: la "Spending Review"
La pietra angolare del sistema restrittivo è rappresentata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. In un clima di emergenza finanziaria, il legislatore intervenne drasticamente sulle voci di spesa del personale pubblico.
L'articolo 5, comma 8, stabilisce testualmente:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età." 1
La norma introduceva un divieto assoluto, rafforzato dalla previsione di nullità per eventuali clausole contrattuali difformi e dalla minaccia di responsabilità disciplinare e amministrativa per i dirigenti che avessero autorizzato i pagamenti. La ratio dichiarata era duplice:
- Economica: azzerare gli esborsi milionari derivanti dalla liquidazione di ferie accumulate (spesso strumentalmente) dai dirigenti e dai dipendenti pubblici al termine della carriera.
- Organizzativa: costringere le amministrazioni a pianificare le ferie e i dipendenti a fruirne, ripristinando la funzione fisiologica del riposo.
Per le ASL, questa norma è diventata immediatamente uno scudo legale insormontabile. Di fronte a qualsiasi richiesta di pagamento avanzata da un infermiere dimissionario, la risposta standardizzata degli uffici risorse umane citava l'art. 5 c. 8 come causa di forza maggiore ostativa al pagamento, indipendentemente dalle ragioni del mancato godimento.
1.2 Le prime interpretazioni restrittive e le circolari della funzione pubblica
L'applicazione draconiana della norma ha sollevato dubbi interpretativi immediati. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/2012 e successivi pareri, ha tentato di ammorbidire il rigore del divieto introducendo il concetto di "impossibilità oggettiva".
Si ammetteva la monetizzazione solo in casi tassativi in cui il rapporto di lavoro cessava in modo imprevisto, impedendo la pianificazione delle ferie residue:
- Decesso del dipendente.
- Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente e assoluta.
- Risoluzione del rapporto per raggiungimento dei limiti di età (inizialmente esclusa, poi riammessa solo se la malattia interveniva nel periodo di preavviso).
Le dimissioni volontarie, tuttavia, rimanevano il fulcro del divieto. Il ragionamento amministrativo era sillogistico: le dimissioni sono un atto volontario e unilaterale del dipendente; il dipendente controlla i tempi delle dimissioni; ergo, il dipendente ha l'onere di smaltire le ferie prima di dimettersi.
Se non lo fa, perde il diritto sia al riposo che al compenso.3 Questa interpretazione poneva interamente sul lavoratore il rischio della mancata fruizione, ignorando le dinamiche reali dei reparti ospedalieri dove le ferie venivano (e vengono) sistematicamente negate o revocate per carenza di organico.
1.3 L'intervento della corte costituzionale: sentenza n. 95/2016
Il primo vero attacco al monolite del D.L. 95/2012 è arrivato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016.1
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del divieto di monetizzazione, la Consulta ha operato una "sentenza interpretativa di rigetto". I giudici non hanno cancellato la norma, ma ne hanno riscritto le condizioni di applicabilità per renderla compatibile con l'art. 36 della Costituzione.
Il principio enunciato è cruciale: il divieto di monetizzazione non può operare quando la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del lavoratore. La Corte ha chiarito che il diritto alle ferie è irrinunciabile e che la sua perdita senza indennizzo è ammissibile solo se il lavoratore ha avuto la concreta possibilità di goderne e ha scelto deliberatamente di non farlo.
Se, invece, le ferie non sono state godute a causa di:
- Malattia prolungata;
- Infortunio;
- Gravi esigenze di servizio che hanno impedito la fruizione (da provare rigorosamente);
allora il divieto di cui all'art. 5 c. 8 recede, e il diritto alla monetizzazione riespande la sua efficacia.
Nonostante questa apertura, per gli infermieri dimissionari la strada rimaneva in salita. La giurisprudenza di merito richiedeva spesso una prova diabolica: il lavoratore doveva dimostrare non solo di aver chiesto le ferie, ma che queste fossero state negate formalmente per esigenze di servizio insuperabili. In assenza di dinieghi scritti, le dimissioni venivano ancora interpretate come una rinuncia implicita.
Parte II: la rivoluzione copernicana (2024-2025)
Se la sentenza del 2016 ha aperto una breccia, le pronunce del biennio 2024-2025 hanno abbattuto il muro, ridefinendo i rapporti di forza tra ASL e dipendenti. L'impulso decisivo è giunto dall'ordinamento comunitario, la cui supremazia ha imposto una rilettura radicale delle norme interne.
2.1 La corte di giustizia UE e la causa C-218/22
Il punto di svolta definitivo è la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2024, nella causa C-218/22.4
Il caso, originato da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, riguardava un dipendente pubblico italiano (Comune di Copertino) dimissionario, a cui era stata negata l'indennità per 79 giorni di ferie non godute sulla base del D.L. 95/2012.
La Corte UE ha demolito la tesi difensiva dello Stato italiano (basata sul contenimento della spesa pubblica), affermando tre principi di diritto vincolanti:
- L'Articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE: questa norma conferisce a ogni lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Tale diritto ha una duplice natura: permettere al lavoratore di riposarsi e disporre di un periodo di svago.
- Il Divieto di estinzione automatica: il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute alla fine del rapporto non può estinguersi automaticamente sol perché il lavoratore si è dimesso volontariamente. La modalità di cessazione del rapporto (dimissioni o licenziamento) è irrilevante ai fini del diritto al pagamento.
- L'Inversione dell'onere della prova: questo è l'aspetto più operativo e rivoluzionario. La Corte ha stabilito che il datore di lavoro (l'ASL) può rifiutare il pagamento solo se dimostra di aver esercitato tutta la "due diligence" necessaria per mettere il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie.
Analisi dell'onere probatorio datoriale
Cosa deve provare l'ASL per non pagare? Secondo la Corte UE, l'Azienda deve dimostrare cumulativamente di:
- Aver invitato il lavoratore, in modo preciso e tempestivo, a fruire delle ferie.
- Averlo informato espressamente che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o del rapporto di lavoro.
Se l'ASL non riesce a fornire la prova documentale di questi due passaggi (invito + informativa sulle conseguenze), il diritto alla monetizzazione permane, anche se il dipendente è rimasto inerte e si è dimesso senza chiedere le ferie. La "colpa" della mancata fruizione ricade sul datore di lavoro che non ha organizzato correttamente i turni e i riposi.6
2.2 La recezione della corte di cassazione: ordinanza n. 20444/2025
I principi europei sono stati prontamente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità italiana, chiudendo il cerchio. L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20444 del 21 luglio 2025 8, rappresenta la bussola attuale per i giudici del lavoro italiani.
In questa pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non può essere interpretato in contrasto con la Direttiva UE.
Anche nel pubblico impiego, e specificamente nel settore sanitario:
- La monetizzazione è la regola in caso di cessazione, salvo prova contraria del datore.
- Non è sufficiente che l'ASL alleghi circolari generiche o piani ferie astratti. Serve la prova di un'interlocuzione diretta con il dipendente specifico.
- La perdita del diritto alle ferie (e alla relativa indennità) ha natura sanzionatoria e, come tale, può essere applicata solo se il lavoratore è stato posto in condizione di comprendere le conseguenze della sua inerzia.
Altre pronunce recenti, come l'ordinanza n. 14083 del maggio 2024 10 e la n. 32807 del novembre 2023 11, avevano già anticipato questo trend, consolidando un orientamento ormai monolitico a favore del lavoratore. Questo significa che oggi, un infermiere che fa ricorso, parte da una posizione di netto vantaggio processuale.
Parte III: il quadro contrattuale (CCNL) e le strategie temporali
Oltre alla legge e alla giurisprudenza, il rapporto di lavoro dell'infermiere è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). L'evoluzione dei testi contrattuali riflette fedelmente il cambiamento giuridico in atto, offrendo nuovi strumenti operativi.
3.1 Il vecchio regime: l'Art. 85 del CCNL 2019-2021
Fino a poco tempo fa, il principale ostacolo operativo per l'infermiere dimissionario era l'articolo 85 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (sottoscritto il 2 novembre 2022).
Il comma 6 di tale articolo recitava:
"L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso." 12
Questa clausola creava una trappola perfetta.
- Scenario Tipico: L'infermiere decide di dimettersi il 1° marzo. Deve dare 2 mesi di preavviso. Ha 60 giorni di ferie arretrate. Vorrebbe usare le ferie per coprire il preavviso.
- Blocco: L'art. 85 glielo impediva. Doveva lavorare marzo e aprile.
- Risultato: Arrivava al 1° maggio (cessazione) con ancora 60 giorni di ferie. L'ASL rifiutava di pagarle citando il D.L. 95/2012 ("dovevi farle prima").
Molte ASL, forti di questa norma contrattuale, costringevano il personale a lavorare fino all'ultimo giorno, salvo poi negare la monetizzazione. L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), con orientamenti applicativi dell'epoca (es. parere 35066), sosteneva la legittimità di questa prassi, affermando che il preavviso doveva essere "effettivamente lavorato" per garantire il passaggio di consegne.
3.2 La svolta del CCNL 2022-2024: l'art. 53
Il nuovo CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025, ha introdotto una modifica chirurgica ma devastante per la vecchia prassi.
L'articolo 53, che disciplina "Termini di preavviso", sostituisce integralmente il vecchio art. 85.
La novità cruciale è nel comma 6:
"Durante il periodo di preavviso è consentita la fruizione delle ferie a giornata intera, compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dipendente." 12
3.2.1 Implicazioni strategiche dell'art. 53
Questa riscrittura ribalta la strategia di uscita dell'infermiere.
- Dirittodi richiesta: non esiste più un divieto contrattuale. L'infermiere può legittimamente chiedere di consumare le ferie residue durante i mesi di preavviso.
- L'alternativa del diavolo per l'ASL: Di fronte a tale richiesta, l'ASL ha due strade:
-
- Accettare: l'infermiere smaltisce le ferie. L'ASL non paga l'indennità sostitutiva (risparmio di cassa), ma perde la forza lavoro durante il preavviso.
- Rifiutare: l'ASL nega le ferie per "esigenze di servizio" (es. coprire i turni). In questo momento, però, l'ASL stessa certifica che la mancata fruizione è dovuta a esigenze organizzative (causa non imputabile al lavoratore). Questo diniego diventa la "prova regina" che blinda il diritto alla monetizzazione finale. L'ASL non potrà più dire "dovevi farle prima", perché gliele ha negate anche nel periodo finale disponibile.
3.3 Calcolo e gestione del preavviso di dimissioni
Per sfruttare al meglio l'art. 53, l'infermiere deve calcolare con precisione i termini di preavviso. L'art. 53 comma 2 (che richiama le tempistiche precedenti ma ridotte alla metà per le dimissioni) stabilisce i seguenti termini per il personale del comparto (infermieri, OSS, tecnici):
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Anzianità di Servizio |
Preavviso in caso di Licenziamento |
Preavviso in caso di Dimissioni (Metà) |
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Fino a 5 anni |
2 mesi |
1 mese |
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Fino a 10 anni |
3 mesi |
1 mese e 15 giorni |
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Oltre 10 anni |
4 mesi |
2 mesi |
Regole di decorrenza:
I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.12
- Esempio: Se invio le dimissioni il 5 giugno, il preavviso parte il 16 giugno. Se ho 10 anni di anzianità (2 mesi di preavviso), il rapporto cesserà il 15 agosto.
Strategia operativa:
Se l'infermiere ha un residuo ferie di 50 giorni e deve dare 2 mesi di preavviso (circa 44-46 giorni lavorativi su 5/6 giorni), può chiedere di coprire l'intero preavviso con le ferie. In questo modo, cessa di lavorare fisicamente il 15 giugno, percepisce lo stipendio normale fino al 15 agosto, e azzera il contatore ferie senza bisogno di monetizzazione (evitando contenziosi). Se l'ASL rifiuta, si va alla monetizzazione.
Parte IV: guida operativa passo-dopo-passo per l'infermiere
Sulla base del quadro legale e contrattuale analizzato, ecco il protocollo d'azione raccomandato per l'infermiere che intende rassegnare le dimissioni garantendosi il pagamento delle ferie.
Fase 1: l'audit personale (6 mesi prima delle dimissioni)
Non bisogna aspettare l'ultimo giorno. Una corretta pianificazione inizia mesi prima.
- Verifica saldi: accedere al portale dipendente (es. WHR, portale presenze) e scaricare il prospetto aggiornato.
- Distinzione delle voci:
- Ferie anno corrente: monetizzabili se non fruite.
- Ferie anni precedenti: monetizzabili(attenzione alla prescrizione, ma solitamente 18 mesi di riporto sono garantiti, e oltre scatta l'indennità previdenziale).
- Festività soppresse (L. 937/77): Sono 4 giorni all'anno. Vanno trattati come ferie ai fini della monetizzazione se non fruiti.13
- Ore di recupero/straordinario: hanno regole diverse. Spesso vanno recuperate o pagate come straordinario, non come ferie. È bene chiedere il pagamento separato o il recupero prima delle dimissioni.
- Verifica delle Comunicazioni Aziendali: Controllare se nella mail aziendale o in bacheca ci sono stati "inviti formali" a fruire delle ferie con avviso di decadenza. Se non ci sono (o sono circolari generiche), si è in una botte di ferro.
Fase 2: la costituzione della prova (3-4 mesi prima)
L'obiettivo è dimostrare la volontà di fruire delle ferie.
- Inviare piani ferie: presentare richieste scritte di ferie al Coordinatore/Dirigente Infermieristico.
- Documentare i dinieghi: se il Coordinatore dice "non posso darteli ora", farsi mettere il rifiuto per iscritto o inviare una mail di conferma: "Prendo atto che, a seguito della mia richiesta verbale del giorno X, le ferie mi sono state negate per carenza di personale". Il silenzio-assenso spesso non vale nella PA per le ferie, ma il silenzio su una comunicazione PEC ha valore probatorio.
Fase 3: le dimissioni e la clausola di salvaguardia (Il momento X)
Le dimissioni nel pubblico impiego non si danno più (solo) con la letterina cartacea, ma spesso richiedono procedure telematiche o moduli specifici. Tuttavia, la comunicazione via PEC all'Ufficio Personale è l'atto giuridico fondamentale.
Bozza di lettera di dimissioni (Formula Consigliata):
"Spett.le Direzione Risorse Umane ASL [Nome],
Oggetto: Dimissioni volontarie con preavviso e richiesta fruizione ferie residue.
Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], matricola [N.], infermiere presso l'U.O., con la presente rassegna le proprie dimissioni volontarie dal servizio.
Ai sensi dell'art. 53 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, il periodo di preavviso avrà decorrenza dal e terminerà il.
Premesso che allo stato attuale il sottoscritto vanta un residuo ferie pari a n. [Giorni] giorni (oltre a festività soppresse non godute),
CHIEDE
di poter fruire di tali ferie durante il periodo di preavviso, come espressamente consentito dal citato art. 53, comma 6.
Si resta in attesa di autorizzazione formale.
Qualora, per esigenze organizzative e di servizio, Codesta Amministrazione ritenesse di non poter accogliere la presente istanza di fruizione, si richiede sin d'ora che i giorni di ferie residui vengano liquidati tramite indennità sostitutiva unitamente alle competenze di fine rapporto, in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE (sentenza C-218/22) e della Corte di Cassazione (ord. 20444/2025), non essendo la mancata fruizione imputabile alla volontà dello scrivente. Distinti saluti."
Questa lettera è un capolavoro tattico: invoca il diritto contrattuale (art. 53) e cita preventivamente la giurisprudenza, mettendo l'ASL in condizione di dover motivare un eventuale rifiuto di pagamento.
Fase 4: la gestione del "no" e l'azione legale
Se l'ASL nega le ferie durante il preavviso e poi non le paga nel cedolino finale:
- Diffida legale: entro poche settimane dalla cessazione, far inviare da un legale (o sindacato) una diffida ad adempiere e messa in mora..15
- Accesso agli atti: chiedere copia dei turni e delle dotazioni organiche del reparto per dimostrare la sotto-organico cronica (prova delle "esigenze di servizio").
- Ricorsogiudiziale: depositare ricorso al Giudice del Lavoro. Con le sentenze del 2025, questi ricorsi sono divenuti molto rapidi e spesso si concludono con la condanna dell'ASL anche alle spese legali.
Parte V: implicazioni economiche, fiscali e responsabilità amministrativa
5.1 Il calcolo dell'indennità: quanto spetta?
Il valore delle ferie non godute non è forfettario, ma deve rispecchiare la retribuzione che l'infermiere avrebbe percepito se avesse lavorato quei giorni.
- Base di Calcolo: Retribuzione lorda mensile comprensiva di:
- Stipendio tabellare.
- Indennità di specificità infermieristica (voce fissa e ricorrente).
- Indennità di fascia/differenziale economico di professionalità.
- RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) se presente.
- Tredicesima mensilità (rateo).
- Formula: (Retribuzione Lorda Annuale / Divisore) * Giorni Ferie Residui.
- Se l'infermiere lavora su 6 giorni (36 ore settimanali), il divisore mensile è 26.
- Se lavora su 5 giorni, il divisore è 22.
- Esempio: Un infermiere con retribuzione lorda mensile di 2.400 € e 30 giorni di ferie residui.
- Valore giornaliero (divisore 26) ≈ 92,30 €.
- Totale Lordo = 92,30 € * 30 = 2.769 €.
5.2 Il regime fiscale: tassazione separata
Un vantaggio significativo per il lavoratore è il regime fiscale. L'indennità sostitutiva delle ferie, essendo un emolumento "arretrato" riferibile ad anni precedenti o alla chiusura del rapporto, è soggetta a tassazione separata (Art. 17, comma 1, lett. b, TUIR).
- Vantaggio: non si cumula con il reddito dell'anno (evitando di far scattare scaglioni IRPEF più alti). Viene tassata con l'aliquota media del biennio precedente, solitamente più bassa dell'aliquota marginale.
- Contributi: l'indennità è imponibile ai fini previdenziali (INPS/CPDEL). Questo significa che aumenta il montante contributivo per la pensione.
5.3 Il dilemma del dirigente asl e il danno erariale
Perché le ASL resistono ancora? La paura dei dirigenti non è il Giudice del Lavoro, ma la Corte dei Conti. Pagare ferie non godute spontaneamente (senza sentenza) espone il dirigente al rischio di contestazione per "danno erariale" se non è in grado di documentare in modo ferreo l'impossibilità di fruizione.
Tuttavia, le sentenze del 2024-2025 hanno ribaltato anche questo rischio: oggi il danno erariale si configura maggiormente se il dirigente resiste in giudizio sapendo di avere torto, costringendo l'ASL a pagare non solo le ferie (che erano dovute) ma anche le spese legali e gli interessi.
Per questo motivo, molte ASL stanno iniziando a transigere o a liquidare le ferie in autotutela a fronte di diffide ben argomentate che citano la giurisprudenza recente.
Conclusioni
Alla luce della profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale intercorsa tra il 2012 e il 2025, la risposta al quesito dell'infermiere è radicalmente cambiata. Se un tempo la monetizzazione era un'eccezione quasi irraggiungibile, oggi è un diritto esigibile, purché si agisca con metodo.
Sintesi delle raccomandazioni chiave:
- Consapevolezza: Ignorare le "voci di corridoio" che dicono "le ferie si perdono". Non è più vero.
- Tempestività: Pianificare l'uscita. Usare il preavviso come leva strategica grazie al nuovo Art. 53 del CCNL.
- Documentazione: Creare prove scritte. Una richiesta di ferie via PEC vale più di mille discussioni verbali.
- Tenacia: Non fermarsi al primo diniego amministrativo. La legge (soprattutto quella europea) è dalla parte del lavoratore che non ha potuto riposare per colpa dell'organizzazione.
L'infermiere che si dimette da un'ASL pubblica nel 2026 non deve più scegliere tra la libertà professionale e i frutti economici del proprio lavoro pregresso; ha gli strumenti per ottenere entrambi.
Tabella riepilogativa: confronto vecchio vs nuovo regime
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Aspetto |
Vecchio Regime (Pre-2024 / CCNL 2019-21) |
Nuovo Regime (Post-2024 / CCNL 2022-24) |
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Norma Base |
Art. 5 D.L. 95/2012 (Divieto rigido) |
Art. 5 D.L. 95/2012 letto alla luce di C-218/22 UE |
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Onere della Prova |
A carico del lavoratore (provare l'impedimento) |
A carico dell'ASL (provare l'invito e l'avviso di perdita) |
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Ferie durante Preavviso |
Vietate (Art. 85 CCNL 2019-21) |
Consentite (Art. 53 CCNL 2022-24) |
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Causa di Monetizzazione |
Solo decesso, dispensa, forza maggiore |
Qualsiasi cessazione (anche dimissioni) se manca "due diligence" datoriale |
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Esito Contenzioso |
Spesso incerto / favorevole all'ASL |
Altamente probabile a favore del dipendente |
Questo rapporto dimostra che il "blocco" della monetizzazione è ormai un residuato storico, superato dalla forza dei diritti fondamentali del lavoratore, a patto che questi sappia reclamarli con la corretta procedura amministrativa.
Bibliografia
- Sentenza n. 95 del 2016 - Giurcost.org, https://giurcost.org/decisioni/2016/0095s-16.html
- SENTENZA N. 95 ANNO 2016 - ANCI, https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/CCOST%2095-2016.pdf
- Ferie non godute nella P.A. e indennità sostitutiva: quando spetta anche se la cessazione dipende dal lavoratore - Limatola Avvocati, https://www.limatolavvocati.it/ferie-non-godute-nella-p-a-e-indennita-sostitutiva-quando-spetta-anche-se-la-cessazione-dipende-dal-lavoratore/
- Monetizzazione delle ferie non godute: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE - Cassa Forense News, https://www.cfnews.it/diritto/ferie-annuali-non-fruite-dal-lavoratore-la-sentenza-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-nella-causa-c-21822/
- Sentenza C 218/2022 Impiego pubblico – Direttiva UE 2003/88/CE art. 7, Diritto ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute prima della fine del rapporto di lavoro – art. 5, comma 8, DL 95/2012 | Aran Agenzia, https://www.aranagenzia.it/download/sentenza-c-218-2022-impiego-pubblico-direttiva-ue-2003-88-ce-art-7-diritto-ad-unindennita-finanziaria-per-ferie-annuali-retribuite-non-godute-prima-della-fine-del-rapporto-di-lavo/
- Il divieto di monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici: la corte di giustizia censura l'Italia, https://www.massimariogiurisprudenzadellavoro.it/Article/Archive/index_html?ida=399&idn=29&idi=-1&idu=-1
- Corte di giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22 - Wikilabour, https://www.wikilabour.it/segnalazioni/rapporto-di-lavoro/corte-di-giustizia-ue-sentenza-18-gennaio-2024-in-causa-n-c-21822/
- Sezione Lavoro Ordinanza 20444 del 21.7.2025 Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Licenziamento – Monetizzazione delle ferie maturate | Aran Agenzia, https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-20444-del-21-7-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-licenziamento-monetizzazione-delle-ferie-maturate/
- Sì alla monetizzazione delle ferie anche laddove la cessazione avvenga per fatto riferibile al lavoratore - NeoPA, https://www.neopa.it/si-alla-monetizzazione-delle-ferie-anche-laddove-la-cessazione-avvenga-per-fatto-riferibile-al-lavoratore/
- Sulla monetizzazione delle ferie non go- dute nel pubblico impiego - Rivista Labor, https://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2024/06/bdnfmhl.pdf
- Dimissioni e ferie non godute: sentenza Cassazione -.:Anaao - Assomed:., https://www.anaao.it/content.php?cont=40074
- Dimissioni e preavviso nel comparto sanità: analisi approfondita delle novità del CCNL 2022-2024 e delle strategie per la tutela del dipendente - InfermieriAttivi, https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7472-dimissioni-e-preavviso-nel-comparto-sanita.html
- CCNL 2016-2018 - E' possibile procedere alla monetizzazione delle festività soppresse non godute da un dipendente nel periodo di competenza a causa di malattia protrattasi durante tutto il corso dell'anno poi sfociata in dispensa dal servizio per inabilità? | Aran Agenzia, https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2016-2018-e-possibile-procedere-alla-monetizzazione-delle-festivita-soppresse-non-godute-da-un-dipendente-nel-periodo-di-competenza-a-causa-di-malattia-protrattasi-durante-tutto-il-cor/
- Dimissioni e ferie residue: guida completa alla donazione delle ferie solidali nel nuovo Ccnl sanità - InfermieriAttivi, https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/7529-dimissioni-ferie-residue-guida-alla-donazione-ccnl.html
- Richiesta Pagamento Ferie Non Godute - Modello Aggiornato 2025 | Studio Cataldi, https://www.studiocataldi.it/formulario/richiesta-pagamento-ferie.asp
- Modello FLC CGIL richiesta pagamento ferie, https://m.flcgil.it/sindacato/documenti/modello-flc-cgil-richiesta-pagamento-ferie.flc
