Analisi dettagliata dell'articolo 38 del contratto 2022-2024: procedure, calcolo dei giorni cedibili e le nuove tutele per non perdere il diritto alla monetizzazione in caso di dimissioni.
Quando un infermiere decide di rassegnare le dimissioni dal Servizio sanitario nazionale, si trova spesso a dover gestire un accumulo significativo di ferie non godute e ore di riposo arretrate. In un contesto lavorativo segnato dalla carenza di organico, smaltire questo "tesoretto" durante il periodo di preavviso è spesso impossibile.
Se da un lato la giurisprudenza europea ha recentemente rafforzato il diritto al pagamento delle ferie (monetizzazione), dall'altro l'istituto delle ferie solidali offre un'alternativa etica di grande valore: trasformare i giorni persi in un aiuto concreto per un collega in difficoltà.
In questo approfondimento analizziamo nel dettaglio la normativa, con particolare riferimento all'articolo 38 del Ccnl comparto sanità 2022-2024 (sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025), per capire come un infermiere dimissionario può donare le proprie ferie.
Il quadro normativo: la solidarietà diventa contratto
L'istituto, tecnicamente definito "cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie", nasce con l'articolo 24 del decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act), ispirandosi alla "legge Mathys" francese. Il principio è semplice: permettere ai lavoratori di aiutarsi reciprocamente cedendo tempo retribuito a chi deve assistere figli minori con gravi problemi di salute.
Nel settore sanitario, questa norma è stata recepita inizialmente nel contratto 2016-2018 e ora potenziata dal Ccnl 2022-2024. L'articolo 38 regola la materia stabilendo tre pilastri:
- Volontarietà: la cessione è una libera scelta, mai un obbligo.
- Gratuità: non può esserci scambio di denaro tra colleghi.
- Anonimato: la privacy del donatore e del ricevente deve essere tutelata.
Quanti giorni si possono donare? Il calcolo esatto
Un infermiere non può donare indiscriminatamente tutte le sue ferie. La Costituzione (art. 36) e la legge (D.lgs 66/2003) impongono che ogni lavoratore goda di almeno 4 settimane di riposo l'anno per recuperare le energie psicofisiche. Questo diritto è indisponibile: non si può rinunciare a queste ferie, nemmeno per solidarietà.
Pertanto, è possibile cedere solo la parte eccedente il minimo legale. Ecco come calcolare la propria "capienza" per la donazione:
1. Ferie dell'anno corrente
Bisogna distinguere in base all'articolazione dell'orario di lavoro:
- Orario su 5 giorni (settimana corta): il minimo legale è di 20 giorni. Se il contratto prevede 28 giorni annui, l'infermiere può donare al massimo 8 giorni maturati nell'anno in corso.
- Orario su 6 giorni: il minimo legale è di 24 giorni. Se il contratto prevede 32 giorni annui, l'infermiere può donare al massimo 8 giorni maturati nell'anno in corso.
2. Ferie degli anni precedenti
Tutti i giorni di ferie residui accumulati negli anni passati (il cosiddetto "arretrato") sono interamente cedibili, poiché il vincolo del riposo annuale si riferisce all'anno di maturazione.
3. Festività soppresse
Le 4 giornate di riposo per le festività soppresse (legge 937/77) sono interamente cedibili se non ancora fruite.
A chi si possono donare? Le novità del Ccnl 2022-2024
La normativa originale limitava la donazione ai genitori di figli minori che necessitano di cure costanti. Tuttavia, il nuovo contratto ha introdotto un'apertura fondamentale.
Il comma 10 dell'articolo 38 prevede la natura "sperimentale" dell'istituto, aprendo a possibili estensioni. Inoltre, l'articolo 6 (Confronto aziendale) include tra le materie di discussione con i sindacati l'estensione dei beneficiari.
Grazie alla contrattazione integrativa, molte aziende sanitarie (Asl e Ao) hanno ampliato la platea dei beneficiari includendo:
- Coniugi e conviventi (inclusi unioni civili).
- Parenti di primo grado (es. genitori anziani non autosufficienti).
- Colleghi in gravi difficoltà di salute (es. per coprire il periodo di assenza necessario a non superare il comporto e rischiare il licenziamento).
Prima di donare, è essenziale verificare il regolamento specifico della propria azienda.
La procedura per il dimissionario: tempi e modi
Per l'infermiere che si dimette, la tempistica è il fattore critico. La donazione può avvenire solo finché il rapporto di lavoro è attivo.
1. Il vincolo del preavviso
La volontà di cedere le ferie deve essere formalizzata durante il periodo di preavviso. Una volta cessato il rapporto (l'ultimo giorno di servizio), l'ex dipendente perde la titolarità delle ferie e non può più disporne. Se si arriva all'ultimo giorno senza aver fatto richiesta, i giorni residui andranno persi (o monetizzati, se ne ricorrono i presupposti), ma non potranno più essere donati.
2. Come donare: fondo comune o richiesta nominativa?
Esistono due modalità operative, a seconda dell'organizzazione aziendale:
- Banca delle ore solidali (o Fondo): è la soluzione ideale per chi si dimette. L'azienda ha istituito un "pool" virtuale dove confluiscono le ore donate. L'infermiere versa le sue ferie nel fondo prima di uscire, e l'amministrazione le assegnerà in futuro a chi ne farà richiesta.
- Donazione diretta: in assenza di un fondo, la donazione è possibile solo se c'è un'attiva "chiamata di solidarietà" per un caso specifico (es. "raccolta ferie per un collega anonimo"). Se al momento delle dimissioni non ci sono appelli aperti, tecnicamente la donazione potrebbe non essere accettata per mancanza di un beneficiario legittimato.
Il bivio economico: donazione o monetizzazione?
Un aspetto cruciale da considerare è la possibilità di farsi pagare le ferie. La normativa italiana (D.L. 95/2012) pone un divieto generale alla monetizzazione per contenere la spesa pubblica, ma recenti sentenze hanno ribaltato lo scenario a tutela del lavoratore.
Quando si ha diritto ai soldi (Monetizzazione)
La Corte di Giustizia UE (sentenze C-619/16, C-684/16, C-218/22) e la Corte di Cassazione (ordinanza 20444/2025) hanno stabilito che il divieto di monetizzazione non si applica se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà (es. malattia, dinieghi per esigenze di servizio, grave carenza di organico).
Se l'infermiere dimissionario può dimostrare di aver provato a prendere le ferie e di aver ricevuto rifiuti formali, ha diritto all'indennità sostitutiva. In questo caso, donare le ferie solidali è un atto di pura generosità: si rinuncia a un credito economico certo (spesso migliaia di euro) per regalarlo ai colleghi.
Quando la donazione è l'unica via
Se invece le ferie non sono state godute per inerzia del dipendente (che non le ha mai richieste), si perde il diritto alla monetizzazione. In questo scenario, le ferie residue andrebbero perse "a zero" al momento delle dimissioni. La donazione solidale diventa quindi l'unico strumento per valorizzare quei giorni, evitando che vadano sprecati e trasformandoli in un bene sociale.
Vademecum operativo
Ecco i passaggi consigliati per l'infermiere dimissionario:
- Verifica il saldo: controlla quanti giorni hai di arretrato (tutti cedibili) e quanti dell'anno in corso (cedibili solo oltre i 20/24 giorni).
- Contatta l'ufficio personale: chiedi se esiste una "Banca delle ferie solidali" o se ci sono richieste attive.
- Agisci tempestivamente: compila il modulo di cessione ("a titolo gratuito e irrevocabile") durante il periodo di preavviso lavorato.
- Coinvolgi i sindacati: se l'azienda fa resistenza o non ha un regolamento chiaro, i rappresentanti sindacali (Rsu) possono facilitare la procedura, spesso conoscendo situazioni di bisogno non ancora formalizzate.
Riferimenti normativi citati:
- D.Lgs. 151/2015, art. 24 (Cessione dei riposi e delle ferie).
- Ccnl Comparto Sanità 2022-2024, art. 38 (Ferie e riposi solidali).
- D.Lgs. 66/2003, art. 10 (Ferie annuali).
- Costituzione Italiana, art. 36 (Diritto al riposo).
