La responsabilità penale e civile dell’infermiere nella trasfusione di sangue contro la volontà del paziente Testimone di Geova

trasfusione di sangue

La trasfusione di sangue contro la volontà del paziente Testimone di Geova rappresenta uno degli scenari più complessi in ambito sanitario, in cui si intrecciano principi costituzionali, norme civilistiche e penali, responsabilità professionali e profili deontologici.

In tale contesto, la figura dell’infermiere assume un ruolo centrale, non più riducibile a mero esecutore di prescrizioni mediche, ma configurabile come professionista sanitario autonomo, dotato di specifiche responsabilità giuridiche.

L’analisi della responsabilità dell’infermiere in questi casi impone una riflessione approfondita sul principio di autodeterminazione del paziente, sulla validità del consenso informato e sui limiti dell’agire sanitario in presenza di un rifiuto esplicito, informato e documentato.

Il quadro costituzionale e legislativo

Il fondamento giuridico del diritto del paziente a rifiutare le cure, comprese quelle salvavita, trova origine nell’art. 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona umana.

Tale principio è stato ulteriormente chiarito e rafforzato dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che disciplina il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). In particolare:

  • art. 1, comma 5: sancisce il diritto del paziente di rifiutare o revocare in qualsiasi momento il consenso a qualsiasi trattamento sanitario;
  • art. 1, comma 6: esclude ogni responsabilità civile o penale del sanitario che rispetti la volontà del paziente.

Il rifiuto della trasfusione da parte del paziente Testimone di Geova, se espresso in modo libero, consapevole e documentato, assume quindi piena validità giuridica.

Il ruolo e la responsabilità dell’infermiere

L’infermiere, ai sensi della Legge 42/1999 e della Legge 251/2000, è un professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica, dotato di autonomia e responsabilità proprie. Tale assetto normativo esclude una responsabilità “riflessa” o subordinata a quella medica.

In ambito trasfusionale, l’infermiere:

  • partecipa attivamente all’esecuzione dell’atto;
  • verifica l’identità del paziente e la correttezza della procedura;
  • contribuisce alla sicurezza del processo assistenziale.

Di conseguenza, la partecipazione a una trasfusione eseguita contro la volontà validamente espressa del paziente espone l’infermiere a profili di responsabilità personale.

Profili di responsabilità penale

Dal punto di vista penale, la trasfusione forzata può configurare diverse fattispecie di reato:

  • Art. 582 c.p. – Lesioni personali, qualora l’atto sanitario determini una lesione dell’integrità fisica o psichica del paziente;
  • Art. 610 c.p. – Violenza privata, nel caso in cui il trattamento venga imposto contro la volontà del soggetto;
  • Art. 593 c.p. – Omissione di soccorso, invocabile solo in presenza di uno stato di necessità reale, attuale e non altrimenti evitabile.

La giurisprudenza prevalente ha chiarito che il dissenso informato esclude lo stato di necessità, rendendo penalmente rilevante l’intervento sanitario non autorizzato. L’infermiere, pertanto, non può invocare l’ordine del medico come causa di giustificazione automatica, poiché l’ordine manifestamente illegittimo non scrimina la condotta.

Profili di responsabilità civile

Sul piano civilistico, la trasfusione contro la volontà del paziente configura una violazione del diritto all’autodeterminazione, tutelato come diritto fondamentale della persona.

Rilevano in particolare:

  • Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito, per danno ingiusto arrecato al paziente;
  • Art. 1218 c.c. – Responsabilità contrattuale, in riferimento al rapporto di cura;
  • Art. 2059 c.c. – Danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale ed esistenziale.

L’infermiere può essere chiamato a rispondere in concorso con altri professionisti, qualora il suo contributo causale sia rilevante nella produzione del danno.

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche

Il Codice Deontologico FNOPI (2019) fornisce indicazioni chiare sul comportamento professionale dell’infermiere in tali situazioni.

In particolare:

  • Art. 4: l’infermiere rispetta la dignità, l’autonomia e i diritti della persona assistita;
  • Art. 13: promuove e tutela il diritto all’autodeterminazione;
  • Art. 15: si astiene da interventi non conformi alla volontà della persona, se validamente espressa;
  • Art. 29: l’infermiere è responsabile delle proprie azioni e decisioni.

L’adesione a una procedura trasfusionale imposta in violazione della volontà del paziente costituisce, quindi, anche un illecito disciplinare.

La prospettiva del risk management

Dal punto di vista del risk management sanitario, il rischio maggiore non risiede nell’astensione dall’atto, bensì nell’esecuzione di una prestazione priva di copertura giuridica.

Le principali strategie di prevenzione includono:

  • verifica e documentazione del consenso o del dissenso;
  • consultazione delle DAT;
  • attivazione di un confronto multiprofessionale;
  • tracciabilità delle decisioni in cartella clinica;
  • segnalazione delle criticità ai livelli organizzativi competenti.

L’infermiere svolge un ruolo chiave nella prevenzione del contenzioso e nella tutela della sicurezza delle cure.

Conclusioni

La trasfusione di sangue contro la volontà del paziente Testimone di Geova non è un atto clinico neutro, ma un comportamento potenzialmente illecito sotto il profilo penale, civile e deontologico. L’infermiere, in quanto professionista responsabile, è chiamato a esercitare un ruolo attivo, consapevole e giuridicamente fondato.

Il rispetto dell’autodeterminazione del paziente non rappresenta un limite alla professione, ma un presidio di legalità, etica e qualità dell’assistenza. Investire nella formazione giuridica e nella cultura del risk management significa proteggere il paziente e, al contempo, la professione infermieristica.

Bibliografia 

  • Costituzione della Repubblica Italiana. (1948).
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  • Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. (2019). Codice deontologico delle professioni infermieristiche. FNOPI.
  • Cendon, P. (2018). Il consenso informato e il rifiuto delle cure. Milano: Giuffrè Editore.
  • Di Rosa, G. (2020). Responsabilità sanitaria e professioni infermieristiche. Torino: Giappichelli.
  • Codice Penale Italiano.
  • Codice Civile Italiano.

 

Foto di Charlie-Helen Robinson

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