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Il CCNL Sanità 2019-2021 ha introdotto delle piccole modifiche nell'articolo che riguarda il lavoro straordinario.

Questo articolo porterà in poco tempo tutte le aziende sanitarie verso un maggior controllo degli orari e verso una gestione degli straordinari come "banca delle ore".

Il motivo è il comma 6 dell'articolo 47 lavoro straordinario, che porterà o ad un esborso di soldi senza precedenti.

Art. 47 Lavoro straordinario

1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Le parti si incontrano con periodicità quadrimestrale per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
3. Le risorse di cui al fondo dell’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) destinate, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera a), (Contrattazione integrativa: soggetti e materie), al lavoro straordinario sono assegnate dalle Aziende ed Enti alle articolazioni aziendali individuate dal D. Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e/o alle diverse Unità Operative/Servizi, in relazione alle esigenze di servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale. L’utilizzo delle risorse all’interno delle Unità Operative/Servizi delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 (Lavoro straordinario) del CCNL del 21 maggio 2018.

Perchè il comma 6 porterà tutte le aziende sanitarie ad una gestione degli orari come banca delle ore?

Il motivo è che le aziende sanitarie che non hanno ancora adottato la banca delle ore usufruivano di una lacuna contrattuale, per cui lasciavano le ore straordinarie in giacenza per anni, a volte venivano recuperate alla pari (ricordiamoci che le ore straordinarie danno diritto a maggiorazioni) oppure con calma venivano pagate con la maggiorazione minima, dato che nessuno andava a vedere se erano ore su festivi o notti.

Adesso il nuovo CCNL al comma 6 inizia così:

In alternativa al pagamento, questa frase fa si che non sia più richiesta la domanda del lavoratore per il pagamento, il quale diventa un dovere implicido dell'azienda, perchè il lavoratore può fare solo la richiesta di recupero.

Infatti, il comma 6 prosegue dicendo che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.

Il comma 6 stravolge le abitudini, straordinari pagati subito e il dipendente che può richiederne il recupero entro 4 mesi.

Tutto chiaro?

Assolutamente no, gli straordinari devono essere debitamente autorizzati, ma quando abbiamo un turno h24 che non tiene conto della presenza dei festivi ed è calcolato su 36 ore settimana, il debito orario mensile è minore per i festivi e abbiamo il turnista che non lavora il festivo e fa ore in più.

Oppure quando fra un turno e l'altro ci sono 10 minuti e sfori di mezz'ora tutte le volte, il dirigente ne è consapevole,sono ore implicitamente autorizzate?

Il comma 6 deve far riflettere e si applica alle aziende sanitarie che non adottano la banca delle ore e dovrebbe portare i sindacati ad un maggiore controllo e su stimolo dei lavoratori a porre dei quesiti per trovare delle soluzioni.

Scarica 2022-CCNL-2019-2021 pubblicato ARAN