La formazione continua in medicina nel CCNL 2019-2021

2022 CCNL formazione ECM

Il CCNL Sanità al Capo VI Formazione del personale ha 6 articoli dedicati alla formazione, i primi 3 articoli riguardano (art.64, art.65, art. 66) gli aspetti economici, organizzativi e della docenza nei corsi.

Gli articoli di interesse per la maggioranza degli infermieri sono il 67 Formazione continua ed ECM e l'articolo 68 Congedi per la formazione.

L'articolo 69 invece riguarda le disapplicazioni del CCNL precedente

Gli articoli 67 e 68 sono un punto di riferimento per comprendere le linee generali della formazione da un punto di vista dell'infermiere.  

Art. 67 Formazione continua ed ECM

  1. La formazione continua e l’ECM costituiscono requisito indispensabile per svolgere attività proprie del profilo, al fine di migliorare le competenze professionali, anche avanzate, ivi incluse quelle informatiche e digitali. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui all’art. 66 (Destinatari dei processi della formazione), la formazione continua del personale del ruolo sanitario di cui all’art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n 502/1992 è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente e in coerenza con l’assetto organizzativo e funzionale di ogni singola Azienda o Ente. L’attività formativa è finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità.
  2. L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
  3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto da parte dell’Azienda o Ente della garanzia prevista dal comma 2 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la 96 specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D. Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
  4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
  5. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
  6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
  7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti dei permessi retribuiti di cui all’art. 50 comma 1, lett. a) (Permessi giornalieri retribuiti), dell’art. 62 (Diritto allo studio) e dell’art. 68 (Congedi per la formazione).
  8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 (Formazione continua ed ECM) del CCNL del 21 maggio 2018.

Art. 68 Congedi per la formazione

  1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 97
  2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale.
  3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
  4. Il confronto di cui all’art. 6, comma 3, lett. l) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
  5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
  6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’azienda ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 56 (Assenze per malattia) e 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del presente CCNL.
  7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
  8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 (Congedi per la formazione) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.

2022-CCNL-2019-2021 pubblicato ARAN

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