genitore con figlio

La fruizione dei permessi per i figli è spesso soggetta a un'applicazione talmente rigorosa da comportare la cancellazione o l'assorbimento di giornate di riposo. Per il personale turnista questo meccanismo può apparire come un abuso da parte della direzione aziendale, ma si tratta in realtà di un'interpretazione normativa stringente che risponde a precise logiche contrattuali e orientamenti ufficiali.

Per fare chiarezza su una materia così complessa, ho elaborato con il supporto di Gemini Pro una guida tecnica completa e basata sulle evidenze: un approfondimento su diritti, normative vigenti, calcolo delle assenze continuative (ponte tra ferie, riposi e congedi) ed esempi operativi dedicati a chi lavora su turni nel SSN.

1. Introduzione: la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro nella sanità pubblica

La gestione delle risorse umane all'interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rappresenta una delle sfide organizzative più complesse del panorama lavorativo italiano. La peculiare natura dell'assistenza sanitaria, intrinsecamente legata all'erogazione continua dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso un'articolazione in turni diurni, notturni e festivi, richiede un delicato bilanciamento tra le esigenze produttive delle Aziende Sanitarie e i diritti inalienabili dei lavoratori. In questo contesto, la professione infermieristica e quella degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) – caratterizzate da un'elevata femminilizzazione e da un notevole carico di stress psico-fisico (burnout) – necessitano di strumenti normativi solidi per garantire l'effettiva conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura della prole1.

L'architettura giuslavoristica che governa i permessi e i congedi per i figli nel pubblico impiego è il risultato di una profonda e stratificata evoluzione. Il pilastro fondamentale rimane il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), profondamente novellato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1158 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare1. Questa transizione normativa ha segnato il passaggio da una visione puramente "materna" dell'assistenza ai figli a una prospettiva di genitorialità condivisa, volta a destrutturare i paradigmi patriarcali e a incentivare l'assunzione di responsabilità di cura da parte dei padri1.

Tuttavia, per i professionisti della salute, la normativa generale si interseca – e spesso viene migliorata – dalle disposizioni della contrattazione collettiva. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità 2022-2024 (e le relative proiezioni del triennio 2025-2027) costituisce la fonte regolatrice diretta per l'applicazione di tali istituti1. A ciò si aggiungono le dirompenti novità introdotte dalle recenti Leggi di Bilancio (L. 213/2023 per il 2024, L. 207/2024 per il 2025 e L. 199/2025 per il 2026), che hanno progressivamente innalzato le coperture economiche e i limiti anagrafici dei minori per la fruizione dei congedi4.

Il presente contributo, redatto con rigore scientifico e finalità operativa per la testata InfermieriAttivi, analizza in modo esaustivo l'intero spettro dei permessi genitoriali a disposizione del personale sanitario pubblico. Verranno disaminati i profili economici, le modalità di fruizione oraria e giornaliera, e, in particolare, le complesse casistiche relative alla continuità delle assenze (il cosiddetto "frazionamento") alla luce dei più recenti orientamenti dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e della giurisprudenza costituzionale.

2. I congedi obbligatori: maternità e paternità nel contesto sanitario

I periodi di congedo obbligatorio costituiscono il nucleo intangibile della tutela della salute della donna, del nascituro e del diritto del minore a ricevere cure adeguate nei primi mesi di vita. Nel comparto Sanità, tali istituti godono di una tutela economica assoluta.

2.1 Il Congedo di maternità (Ex astensione obbligatoria)

Il congedo di maternità (Artt. 16 e seguenti del D.Lgs. 151/2001) prevede un divieto assoluto di adibire la donna al lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi7. Originariamente strutturato in 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi, l'istituto ha acquisito nel tempo una notevole flessibilità. La lavoratrice infermiera può optare per la formula "1+4" (un mese prima e quattro dopo) o per la fruizione esclusiva post-partum ("0+5"), prolungando l'astensione fino al quinto mese di vita del bambino2.

L'accesso a queste forme di flessibilità è subordinato all'acquisizione di una doppia certificazione medica, rilasciata durante il settimo mese di gestazione: il medico specialista del SSN e il medico competente aziendale (figura cruciale nell'ambiente ospedaliero, soggetto a rischi biologici e movimentazione carichi) devono attestare che la permanenza in servizio non arrechi alcun pregiudizio alla salute della gestante e del feto7. In caso di mansioni a rischio non modificabili, l'Azienda Sanitaria (o l'Ispettorato del Lavoro) può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità a rischio2.

Per quanto concerne il trattamento economico, il CCNL Sanità disapplica la decurtazione all'80% prevista dall'INPS per il settore privato. All'infermiera spetta il 100% della retribuzione fissa e continuativa7. Tale computo include integralmente la maturazione dei ratei di tredicesima mensilità, delle ferie e dei premi legati alla performance (erogati proporzionalmente all'effettivo apporto), escludendo unicamente le indennità accessorie strettamente legate alla presenza fisica in turno (come l'indennità di lavoro notturno, festivo o il lavoro straordinario)11.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, i 5 mesi di congedo obbligatorio spettano a partire dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia (o in Italia, per le adozioni internazionali)2.

2.2 Il congedo di paternità obbligatorio e le nuove frontiere dei diritti

L'Articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001 ha cristallizzato il diritto (e il dovere) del padre lavoratore di fruire di un congedo obbligatorio, la cui durata è attualmente fissata a 10 giorni lavorativi7. Tali giorni raddoppiano a 20 in caso di parto plurimo o gemellare2.

Questo istituto presenta caratteristiche procedurali rigorose:

  • Fruizione temporale: I giorni possono essere goduti, anche in via non continuativa (giornate singole), nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (o all'ingresso in famiglia in caso di adozione)7.
  • Indipendenza: Il congedo spetta al padre indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo e può essere fruito contemporaneamente a quest'ultimo7.
  • Preavviso: Il dipendente pubblico deve comunicare all'amministrazione le date prescelte con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza legati a un parto prematuro7.
  • Indivisibilità oraria: A differenza di altri istituti, il congedo di paternità obbligatorio non è frazionabile a ore7.
  • Trattamento economico: Come per la maternità, l'Azienda Sanitaria garantisce la retribuzione al 100%2.

Un'evoluzione giurisprudenziale di portata storica ha recentemente investito questo istituto. Con la Sentenza n. 115/2025 del 21 luglio 2025 (recepita dall'INPS con il Messaggio n. 3322/2025), la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis laddove non estendeva il diritto al congedo obbligatorio alla "madre intenzionale". Pertanto, in una coppia formata da due donne, legalmente riconosciute come genitori nei registri dello stato civile, la lavoratrice che non ha partorito gode del medesimo diritto ai 10 giorni (o 20) di congedo obbligatorio originariamente riservati alla figura paterna7.

3. Il Congedo Parentale (Ex astensione facoltativa): un ecosistema normativo complesso

Il congedo parentale (Art. 32 del D.Lgs. 151/2001) rappresenta il principale strumento di flessibilità per l'assistenza al bambino negli anni successivi al parto. La disciplina di questo istituto per il personale sanitario è il risultato di un delicato incastro tra i miglioramenti introdotti dal CCNL e le recenti riforme legislative operate dalle Leggi di Bilancio, che ne hanno ampliato sia la durata anagrafica sia la portata economica.

3.1 Estensione dei limiti di età e durata complessiva

La novità più dirompente, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), riguarda l'estensione del limite anagrafico. Il diritto di astenersi dal lavoro, precedentemente fissato entro il 12° anno di vita del minore, è stato elevato fino al compimento del 14° anno di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento)5.

I limiti di durata temporale massima, volti a favorire la condivisione del carico di cura, sono strutturati come segue:

  • Madre lavoratrice: ha diritto a un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati)5.
  • Padre lavoratore: ha diritto a un massimo di 6 mesi, che possono essere elevati a 7 mesi qualora egli fruisca di almeno 3 mesi (continuativi o frazionati) di astensione. Questa misura funge da incentivo diretto al coinvolgimento paterno5.
  • Limite di coppia: Complessivamente, i due genitori non possono superare i 10 mesi di congedo parentale. Tale limite globale sale a 11 mesi qualora il padre eserciti il diritto all'estensione di cui al punto precedente5.
  • Genitore solo: In caso di genitore unico (per decesso, grave infermità dell'altro genitore, o affidamento esclusivo), questi ha diritto a fruire dell'intero pacchetto di 11 mesi5.

Tutti i periodi di congedo parentale sono pienamente computati nell'anzianità di servizio e non comportano alcuna decurtazione sulle ferie, sui riposi o sulla tredicesima mensilità, garantendo la progressione di carriera dell'infermiere11.

3.2 Il trattamento economico: il binario parallelo tra CCNL e Legge

La determinazione della retribuzione spettante durante il congedo parentale richiede un'attenta analisi, poiché l'infermiere beneficia di una tutela contrattuale (CCNL) che si sovrappone a una tutela legislativa generale.

La tutela Contrattuale (CCNL Sanità): I primi 30 giorni al 100% L'Articolo 44, comma 3, del CCNL Sanità 2022-2024 (confermato nelle preintese 2025-2027) stabilisce che i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero (100%)3. Questa condizione di estremo favore si applica indipendentemente dall'età del figlio, purché la fruizione avvenga entro il limite massimo legislativo (ora 14 anni)7.

Le novità legislative: le leggi di bilancio (80% e 30%)

Oltre i primi 30 giorni garantiti al 100% dal CCNL, subentra la normativa generale. Un lungo percorso normativo (Legge di Bilancio 2023, 2024 e infine 2025/2026) ha modificato le percentuali di indennizzo per i mesi successivi:

  1. Mesi Indennizzati all'80%: Per i genitori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, la legge garantisce, in alternativa tra i genitori, ulteriori periodi retribuiti all'80%. Nello specifico, si tratta di complessivi 3 mesi (per la coppia) indennizzati all'80%, fruibili rigorosamente entro il 6° anno di vita del bambino4. Criticità applicativa per la Sanità: Poiché il CCNL già copre il primo mese (30 giorni) al 100%, l'indennità all'80% prevista dalla Legge di Bilancio si applicherà concretamente al secondo e al terzo mese di congedo parentale richiesti dalla coppia19. Se questi mesi vengono richiesti quando il bambino ha già compiuto i 6 anni (e fino ai 14), la retribuzione crolla automaticamente al 30%5.
  2. Mesi Indennizzati al 30%: I restanti mesi di congedo necessari per raggiungere il limite dei 9 mesi totali indennizzabili per la coppia (quindi dal 4° al 9° mese) sono retribuiti al 30%, fruibili fino al 14° anno di età del figlio5.
  3. 10° e 11° Mese (Non Indennizzati): Qualora la coppia superi i 9 mesi complessivi, l'eventuale decimo o undicesimo mese di congedo non prevede alcuna retribuzione (0%), a meno che il reddito individuale del genitore richiedente non sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS. Solo in questo caso limite, scatta un indennizzo del 30%4.

Per sintesi e chiarezza operativa, si propone la seguente tabella riassuntiva del trattamento economico per il personale del comparto Sanità:

Periodo di congedo parentale

Trattamento economico spettante

Limite Anagrafico del figlio

Riferimento normativo

Primi 30 Giorni (1° mese)

100% della retribuzione

Fino a 14 anni

Art. 44, c. 3, CCNL Sanità3

2° e 3° Mese

80% della retribuzione

Fino a 6 anni (Se fruiti dopo i 6 anni, scende al 30%)

Leggi di Bilancio 2024/2025/20265

Dal 4° al 9° Mese

30% della retribuzione

Fino a 14 anni

D.Lgs. 151/2001 e L. 199/20255

10° e 11° Mese

0% (Non retribuito)

Fino a 14 anni (Al 30% solo in caso di reddito minimo garantito)

D.Lgs. 151/2001, art. 34 c. 34

(Tabella 1: Schema del trattamento economico del Congedo Parentale per gli Infermieri del SSN, aggiornato alle disposizioni 2026).

3.3 Il congedo parentale su base oraria

Le esigenze di un professionista turnista non sempre richiedono l'assenza per l'intero turno di lavoro. L'Articolo 45 del CCNL Sanità, recependo il D.Lgs. 151/2001, disciplina minuziosamente la fruizione del congedo parentale su base oraria1.

  • Calcolo del monte ore: Per convertire i giorni di congedo in ore, l'azienda sanitaria utilizza l'orario convenzionale giornaliero del dipendente. Per un infermiere che lavora su 5 giorni settimanali (settimana corta), una giornata di congedo equivale a 7 ore e 12 minuti; per chi è articolato su 6 giorni, equivale a 6 ore3. Il dipendente accumula così un monte ore annuale, dal quale vengono scalate le singole ore di assenza11.
  • Limiti di fruizione: Il congedo orario non può essere fruito per frazioni inferiori a 1 ora3.
  • Incompatibilità: Non è possibile cumulare, nella medesima giornata lavorativa, il congedo parentale a ore con altre tipologie di permessi orari (es. permessi per motivi personali), eccezion fatta per i permessi ex Legge 104/1992 e i riposi per allattamento, che godono di una tutela rafforzata24.
  • Preavviso: Mentre il congedo parentale giornaliero richiede un preavviso di almeno 5 giorni, il congedo richiesto su base oraria esige un preavviso ridotto a soli 2 giorni lavorativi, consentendo una maggiore reattività di fronte a imprevisti familiari (es. ritardo nell'apertura degli asili, indisposizione improvvisa)7.

4. Il congedo per la malattia del figlio

Distinto dall'astensione facoltativa, il congedo per la malattia del figlio è un istituto progettato per le fasi acute di morbilità della prole. Anche in questo ambito, l'integrazione tra CCNL e legislazione nazionale crea un sistema a doppio livello.

4.1 Fino al terzo anno di età: il beneficio contrattuale

Secondo il D.Lgs. 151/2001, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza alcun limite di giorni, per le malattie del bambino nei primi tre anni di vita (0-3 anni), ma senza retribuzione25. Tuttavia, l'Articolo 44, comma 4 del CCNL Sanità introduce una deroga fortemente garantista: per ciascun anno di età del bambino, fino al compimento del terzo anno, l'infermiere ha diritto a 30 giorni di assenza all'anno retribuiti al 100%3.

Tali giorni, autonomi rispetto al congedo parentale, coprono interamente le patologie pediatriche frequenti nella prima infanzia. Qualora le assenze superino i 30 giorni annui prima del terzo anno, i giorni eccedenti non saranno retribuiti3.

4.2 Da 3 a 14 anni: il nuovo diritto alla cura (Legge di Bilancio 2026)

Per i figli più grandi, la Legge di Bilancio 2026 ha operato un intervento estensivo monumentale. Il limite anagrafico per godere dei giorni di assenza per malattia del figlio è stato innalzato dagli 8 anni ai 14 anni di età5. Contestualmente, il monte giorni a disposizione è stato raddoppiato: ciascun genitore ha ora diritto a 10 giorni lavorativi all'anno (e non più 5) per le patologie del figlio tra i 3 e i 14 anni7.

È fondamentale precisare che questi 10 giorni non sono retribuiti (0%), ma la loro fruizione garantisce la conservazione del posto di lavoro, l'esenzione da sanzioni per assenza ingiustificata e, aspetto vitale, il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici7. Tali giorni non impattano sul conteggio delle ferie maturate3.

Modalità di richiesta: L'assenza è subordinata alla presentazione (solitamente via telematica tramite l'INPS o direttamente all'ufficio personale dell'Azienda Sanitaria) del certificato medico di malattia redatto dal pediatra di libera scelta o dal medico curante del figlio7. A differenza della malattia del dipendente, l'assenza per malattia del figlio non è soggetta alle fasce di reperibilità per la visita fiscale domiciliare24.

5. L'Incrocio degli istituti e la continuità delle assenze: casistiche e orientamenti ARAN

Uno dei terreni più scivolosi per i dipendenti e per le direzioni delle professioni sanitarie riguarda il calcolo delle giornate di assenza (inclusione di festivi, weekend, giorni di smonto notte o riposi compensativi) qualora il lavoratore accorpi diverse tipologie di congedo, o inserisca dei giorni di ferie a ponte. La giurisprudenza e gli orientamenti dell'ARAN hanno stabilito regole precise, e spesso controintuitive, basate sul concetto di "effettivo rientro in servizio".

Il principio cardine stabilito dall'ARAN (e consolidato dalle recenti note prot. n. 12316/2025 e CIRS 134) è il seguente: in caso di fruizione frazionata di un congedo parentale o per malattia del figlio, i giorni festivi e i sabati (nel caso di settimana corta) ricadenti tra due periodi di assenza vengono computati come giorni di congedo, a meno che non vi sia stata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa (rientro al lavoro)29.

L'aspetto più critico, che ha generato innumerevoli contenziosi risolti dalle circolari ARAN, è che le ferie o i permessi non costituiscono rientro in servizio32. Di conseguenza, l'interposizione di un giorno di ferie non interrompe la catena del congedo.

Per comprendere appieno le ricadute operative di queste direttive, si espongono di seguito diverse casistiche dettagliate, declinate per il personale amministrativo/ambulatoriale (su 5 giorni) e per il personale infermieristico turnista (H24).

5.1 Esempi operativi per il personale su settimana corta (Lunedì - Venerdì)

Scenario 1: frazionamento puro con rientro effettivo
  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: Congedo Parentale.
  • Venerdì: Lavoro effettivo in reparto.
  • Sabato e Domenica: Giorni non lavorativi / Festivi.
  • Lunedì, Martedì: Congedo Parentale.
  • Analisi ARAN: In questo scenario, l'infermiere ha ripreso concretamente servizio il venerdì. L'effettivo rientro spezza la continuità dell'assenza. Pertanto, il Sabato e la Domenica non vengono computati nel monte giorni del congedo parentale35.
Scenario 2: La "Trappola" dell'interposizione delle ferie (nessun rientro)
  • Martedì, Mercoledì, Giovedì: Congedo Parentale.
  • Venerdì: Ferie.
  • Sabato e Domenica: Giorni non lavorativi / Festivi.
  • Lunedì: Ferie.
  • Martedì, Mercoledì, Giovedì: Congedo Parentale.
  • Analisi ARAN: Questo è l'errore più comune. L'infermiere inserisce le ferie credendo di "isolare" il weekend. Tuttavia, secondo l'orientamento ARAN (confermato anche per i comparti Università e Funzioni Locali, applicabile per analogia alla Sanità nel silenzio del contratto), le ferie non rappresentano un rientro al lavoro. Essendo l'assenza ininterrotta dal punto di vista della prestazione lavorativa, il Sabato e la Domenica vengono assorbiti e conteggiati come giorni di Congedo Parentale (implicando il consumo del contingente di mesi disponibili e l'applicazione della relativa decurtazione economica)12.
Scenario 3: festivi a fine congedo prima del rientro
  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: Congedo Parentale.
  • Sabato e Domenica: Giorni non lavorativi.
  • Lunedì: Lavoro effettivo in reparto.
  • Analisi ARAN: Se al termine di una settimana di congedo il lavoratore rientra regolarmente il lunedì successivo, il Sabato e la Domenica intermedi, che precedono il rientro, non sono computati come congedo parentale35. Il congedo si intende esaurito il venerdì.

5.2 Esempi operativi per il personale turnista (h24) e i riposi compensativi

Per l'infermiere turnista, la dinamica è ancora più stringente. Nel lavoro a turni, non esiste il "sabato e domenica" come pausa standard, ma esistono i giorni di riposo (spesso derivanti dallo "smonto notte" o dal riposo settimanale garantito ogni 7-14 giorni dal D.Lgs. 66/2003)38.

Scenario 4: Assorbimento del riposo settimanale
  • Lunedì: Turno Mattina.
  • Martedì, Mercoledì: Congedo Parentale.
  • Giovedì: Giorno di Riposo programmato (o Smonto Notte).
  • Venerdì, Sabato: Congedo Parentale.
  • Domenica: Turno Pomeriggio (Rientro effettivo).
  • Analisi: L'infermiere ha agganciato due periodi di congedo a cavallo del proprio giorno di riposo. Non essendovi stato un rientro in servizio prima del riposo, la giornata di Giovedì (teoricamente libera) viene computata come giornata di congedo parentale40.
Scenario 5: Il congedo richiesto in un giorno festivo lavorativo
  • Se il turnista è assegnato al lavoro in una giornata festiva da calendario (es. 1° Maggio, o una Domenica) e richiede il congedo parentale proprio per quel turno, l'assenza viene conteggiata come 1 giorno di congedo. L'indennità (es. 100% o 80%) verrà erogata regolarmente in base alla normativa vigente, ma il lavoratore non percepirà le maggiorazioni per lavoro festivo, in quanto non ha reso l'effettiva prestazione40.

Questi orientamenti dimostrano l'importanza di una scrupolosa pianificazione delle assenze, onde evitare che i dipendenti erodano inconsapevolmente il proprio monte giorni di congedo per la mera cadenza del calendario.

6. Tutela della disabilità grave: i permessi Legge 104/1992

Qualora il figlio sia riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della L. 104/1992), il sistema normativo e contrattuale offre una potente corazza di tutele, progettate per consentire l'erogazione di cure intensive e continuative.

6.1 I permessi mensili (3 Giorni o 18 Ore)

L'istituto più noto prevede la concessione di 3 giorni di permesso mensile retribuito al 100%3. Il CCNL Sanità 2022-2024 (Art. 39) ha regolamentato in via definitiva la possibilità per l'infermiere di fruire di questi permessi in modalità oraria, nel limite massimo di 18 ore mensili (calcolate riproporzionando i 3 giorni sull'orario convenzionale di 6 ore)3. I permessi orari ex L. 104/92 sono compatibili con la percezione dei buoni pasto, se fruiti in turni che prevedono la pausa pranzo, e non riducono la maturazione delle ferie o della tredicesima11.

La Riforma del referente unico: Il D.Lgs. 105/2022 ha abolito la figura del "referente unico dell'assistenza"13. Fino al 2022, solo un familiare poteva fruire dei permessi per assistere un determinato disabile. Oggi, il diritto è riconosciuto a più soggetti (es. sia il padre che la madre infermieri), i quali possono fruire dei 3 giorni mensili in via alternativa tra loro per assistere lo stesso figlio (fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili sul singolo disabile)13.

6.2 Prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario

I genitori di figli disabili gravi hanno accesso a istituti di lungo respiro:

  1. Prolungamento del congedo parentale: Ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs 151/2001, il normale congedo parentale può essere prolungato per un periodo complessivo non superiore a 3 anni (incluso il congedo ordinario già fruito). Coerentemente con la Legge di Bilancio 2026, tale prolungamento è ora richiedibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio26. Il trattamento economico per il periodo di prolungamento è fissato per legge al 30% della retribuzione13. Il prolungamento è alternativo alla fruizione dei permessi mensili o ai riposi giornalieri (2 ore)43.
  2. Congedo straordinario (Art. 42, c. 5 D.Lgs. 151/2001): Questo istituto concede ben 2 anni di congedo continuativo o frazionato nell'arco dell'intera vita lavorativa per l'assistenza al disabile grave13. Durante questi due anni, l'infermiere percepisce un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita (fissa e continuativa, entro un tetto massimo annuo rivalutato ISTAT), comprensiva di contribuzione figurativa, ma non matura ferie, tredicesima o TFR per i periodi di assenza2. L'istituto è stato recentemente esteso, in via sussidiaria e in caso di impossibilità dei genitori, anche ai conviventi di fatto o alle unioni civili43.

7. Strumenti integrativi: dai permessi prenatali all'esonero contributivo (Bonus Mamme)

L'impianto delle tutele si ramifica anche in istituti che intervengono prim'ancora della nascita, o che garantiscono flessibilità organizzative e sgravi economici.

7.1 Permessi prenatali e riposi per allattamento

Le infermiere in stato di gravidanza hanno diritto (Art. 14 D.Lgs. 151/2001) a permessi retribuiti (senza limiti di monte ore) per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche ecografiche che debbano essere eseguiti necessariamente durante il turno di lavoro. L'assenza deve essere giustificata dalla struttura sanitaria erogante7.

Successivamente al parto, e fino al primo anno di vita del bambino, intervengono i riposi giornalieri per allattamento (Artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001)7. Tali riposi, godibili anche dal padre in caso di madre lavoratrice autonoma o per scelta alternativa, si quantificano in base alla durata del turno:

  • Per turni pari o superiori a 6 ore, l'infermiere ha diritto a 2 ore di riposo retribuito (spesso fruite come ingresso posticipato o uscita anticipata)7.
  • Per turni inferiori a 6 ore, il permesso è di 1 ora7. In caso di parti plurimi, le ore di riposo giornaliero si raddoppiano7. Questi permessi sono retribuiti al 100% e incidono per intero sull'anzianità di servizio.

7.2 Esenzione da lavoro notturno e pronta disponibilità

A tutela del delicato orologio biologico infantile e dell'equilibrio psicofisico della madre, il legislatore e i contratti aziendali hanno normato l'incompatibilità con i turni gravosi.

  • Divieto assoluto: È categoricamente vietato adibire le donne in stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino al lavoro notturno (dalle ore 24:00 alle ore 06:00)44.
  • Esenzione facoltativa: La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni (o, in sua vece, il padre convivente) può richiedere, con atto scritto, l'esenzione dallo svolgimento del lavoro notturno. Tale diritto si estende fino a 12 anni in caso di genitore unico affidatario, e senza limiti di età per chi assiste figli disabili gravi ex L. 104/927. In giurisprudenza e nelle prassi applicative aziendali, tale esenzione si estende per analogia anche all'istituto della Pronta Disponibilità (Reperibilità) qualora essa cada in orario notturno, poiché la potenziale chiamata in servizio renderebbe inapplicabile la tutela del riposo e della cura del minore7.

7.3 Mobilità per ricongiungimento (Art. 42-bis) e Ferie Solidali

Esclusivamente per il Pubblico Impiego, l'Art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 disciplina la mobilità temporanea per ricongiungimento familiare. Un infermiere con prole inferiore ai tre anni di età può richiedere di essere assegnato, per un periodo massimo di tre anni, presso una diversa Azienda Sanitaria (o altra Pubblica Amministrazione) situata nella stessa provincia o regione in cui è impiegato l'altro genitore. Nonostante tale istituto sia subordinato al "previo assenso" di entrambe le amministrazioni, la giurisprudenza amministrativa richiede che un eventuale diniego dell'azienda di appartenenza sia rigorosamente motivato da eccezionali e indifferibili esigenze organizzative1.

Il nuovo CCNL (Art. 38) ha inoltre regolamentato le Ferie e i Riposi Solidali1. Un dipendente può cedere, a titolo gratuito e in forma anonima, le proprie giornate di ferie maturate (limitatamente alla quota eccedente i 20 giorni annuali minimi garantiti) in favore di un collega della stessa Azienda Sanitaria che necessiti di assistere figli minori bisognosi di cure costanti per gravi patologie, qualora quest'ultimo abbia già esaurito tutto il proprio plafond di ferie, riposi e congedi a disposizione1.

7.4 Il Bonus Mamme: esonero contributivo fino al 2026

Sul versante fiscale e previdenziale, la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, confermata nei suoi effetti per il triennio 2024-2026) ha introdotto un corposo incentivo economico: l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre (cosiddetto "Bonus Mamme")7.

  • L'agevolazione consiste nell'esenzione totale (100%) del pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico del lavoratore (pari al 9,19% della retribuzione imponibile), fino a un limite massimo annuo di circa 3.000 euro (250 euro mensili)7.
  • Fino al 31 dicembre 2026, il bonus è riconosciuto unicamente alle lavoratrici madri, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo7.
  • Tale misura non riduce il montante pensionistico futuro, poiché la quota non versata in busta paga viene figurativamente compensata dallo Stato. Inoltre, la percezione del bonus è pienamente compatibile con la fruizione di congedi parentali o permessi 104 (ovviamente l'esenzione si applicherà sulla retribuzione residua percepita nel mese di paga)21.

8. Conclusioni

Il mosaico normativo che disciplina i permessi genitoriali nel comparto Sanità Pubblica rappresenta oggi un ecosistema sofisticato, in cui le direttive europee si sono fuse con le conquiste della contrattazione collettiva. Il ruolo dell'infermiere e dell'OSS, essenziale per la tenuta del tessuto sociale del Paese, trova oggi un riscontro in tutele che mirano non solo alla salvaguardia della maternità, ma a una paritaria distribuzione dei carichi familiari.

L'innalzamento dei limiti anagrafici a 14 anni (Legge di Bilancio 2026) per il congedo parentale e per la malattia del figlio, unito alla blindatura del primo mese retribuito al 100% dal CCNL e all'innalzamento all'80% per i due mesi successivi, testimoniano un investimento strutturale sul welfare aziendale.

Tuttavia, l'effettiva fruizione di questi diritti passa necessariamente attraverso una profonda competenza tecnica e amministrativa, soprattutto nell'interpretazione delle regole di frazionamento, nel computo dei festivi (secondo gli stringenti orientamenti ARAN) e nella gestione dei riposi compensativi per i lavoratori turnisti. Solo una puntuale conoscenza di tali meccanismi previene spiacevoli decurtazioni stipendiali e garantisce ai professionisti della salute la serenità necessaria per onorare, con la medesima dedizione, il patto di cura verso i pazienti e verso la propria famiglia.

Bibliografia

  1. CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024 e relative interpretazioni sindacali in materia di genitorialità e permessi. (Guida Genitorialità PA 2026)7.
  2. Parlamento Italiano. (2025). Legge di Bilancio 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Artt. relativi all'estensione dei congedi parentali a 14 anni5.
  3. INPS. (2025). Circolare n. 95 del 26-05-2025. Elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% e istruzioni operative per il flusso Uniemens4.
  4. ARAN. (2025). Orientamenti Applicativi e Pareri in materia di calcolo dei congedi parentali frazionati e giorni festivi. (Nota prot. n. 12316 del 07.07.2025, CIRS 134, CFL 195)29.
  5. Dipartimento della Funzione Pubblica & ARAN. (2011-2026). Pareri e linee guida sull'istituto del riposo settimanale e compensativo per i turnisti in concomitanza con i congedi (RAL 873, messaggi INPS e pareri Ispettorato Lavoro)12.
  6. Parlamento Italiano. (2001). Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (come novellato dal D.Lgs. 105/2022)1.
  7. Corte Costituzionale. (2025). Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025. Estensione del congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale in coppie dello stesso sesso7.
  8. Testo Integrato del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Comparto Sanità e Tabelle di Sintesi (Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Fials) in materia di permessi Art. 104, Malattia del Figlio, Permessi Orari e Turnazione3.
  9. INPS. (2023). Circolare n. 39 del 4 aprile 2023. Novità introdotte dal Decreto Conciliazione (L. 104/92, abolizione referente unico e congedo straordinario per conviventi)43.

Bibliografia

  1. Il diritto al tempo per la cura nel PI privatizzato tra flessibilità e, https://www.lavoropubblicheamministrazioni.it/Article/Archive/index_html?ida=484&idn=38&idi=-1&idu=-1
  2. Maternità facoltativa, obbligatoria, a rischio ... Tutti i congedi parentali, https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/maternita-e-paternita-i-congedi-per-il-dipendente-pubblico.html
  3. Permessi, congedi e assenze nel CCNL Sanità 2022-2024, https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7473-permessi-congedi-e-assenze-nel-ccnl-sanita-2022-2024.html
  4. Circolare numero 95 del 26-05-2025 - INPS, https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.05.circolare-numero-95-del-26-05-2025_14931.html
  5. Congedo parentale 2026: guida completa, indennità 80% e simulatore, https://www.skello.io/it/blog/congedo-parentale
  6. Congedi Parentali 2026: il Limite di Età Sale a 14 Anni, https://centrofiscale.com/congedi-parentali-2026-limite-eta-14-anni/
  7. Genitorialità nel Pubblico Impiego: Guida Completa 2026, https://www.cislfpbari.it/post/guida-genitorialita-pubblico-impiego-2026
  8. IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle, https://www.aovr.veneto.it/apridoc/5756C139A95B46848584B3EA2F87BAFA3683
  9. REGOLAMENTO - Policlinico “Paolo Giaccone”, https://policlinico.pa.it/documents/d/guest/regolamento-prestazioni-aggiuntive-pdf
  10. Guida alla Maternità e ai Congedi Parentali - NurSind Firenze, https://www.nursindfi.it/guida-alla-maternita/
  11. CCNL Sanità 2022-2024: tutte le novità su maternità, paternità e, https://infermieristicamente.it/articolo/19417/ccnl-sanita-2022-2024:-tutte-le-novita-su-maternita,-paternita-e-congedi-parentali
  12. L'assenza per malattia sospende la fruizione del periodo di congedo, https://www.italiascuola.it/pvw/app/1PWITS02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWITS02&page=quesito&id=47085
  13. Ministero dell'istruzione e del merito, https://www.icsanmarcoargentano.edu.it/website/wp-content/uploads/2024/09/Circ._08_Assenze_Personale_docente_e_ATA._Indicazioni_operative.pdf.pades_.pdf
  14. News - Studio Claudio Scognamiglio Avvocati, https://www.studioclaudioscognamiglio.it/news/
  15. CAF - FISI Sindacato Nazionale, https://fisisindacato.it/category/caf/
  16. Congedo Parentale 14 Anni: Guida Completa 2026 per Dipendenti, https://centrofiscale.com/congedo-parentale-14-anni-dipendenti/
  17. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti - CGIL, https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/famiglia-e-infanzia/congedo-parentale-per-i-lavoratori-dipendenti-focus-della-guida-inca-e-cgil-genitori-che-lavorano-pa8moqsj
  18. Il nuovo CCNL comparto sanità 2022-2024 - Antonio Naddeo, https://antonionaddeo.blog/2025/07/08/il-nuovo-ccnl-comparto-sanita-2022-2024/
  19. aspag - ASP Agrigento, http://www2.aspag.it/index.php/dipendenti/item/download/8402
  20. CONGEDO PARENTALE 80% (maternità facoltativa), https://www.studiocampagnoli.it/congedo-parentale-80/
  21. Congedo parentale 2026: le novità su età, indennità e malattia figli, https://fiscomania.com/congedo-parentale-figli/
  22. I diritti di mamma e papà, guida Nursing Up - lapaginadinursingup, https://www.lapaginadinursingup.it/blog-detail/post/306519/i-diritti-di-mamma-e-papa-guida-nursing-up
  23. facciamo il punto sui congedi parentali dall'1/1/2025 per il personale, https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=9186
  24. I permessi retribuiti nel nuovo CCNL - lapaginadinursingup, https://www.lapaginadinursingup.it/blog-detail/post/306222/i-permessi-retribuiti-nel-nuovo-ccnl
  25. CONGEDI PER MALATTIA DEI FIGLI - Patronato INCA CGIL, https://inca.it/tutto-su-assistenza/234-congedi-per-malattia-figli.html
  26. Le modifiche nella legge di bilancio 2026 - Giustoscuola.it, https://giustoscuola.it/it/archivio-notizie/4095-congedo-parentale-e-congedi-per-la-malattia-dei-figli-le-modifiche-nella-legge-di-bilancio-2026.html
  27. LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITÀ PER LE FAMIGLIE - USIF, https://usif.it/notizie/legge-di-bilancio-2026-novit-per-le-famiglie.html
  28. Congedi parentali e malattia del figlio: le novità dal 2026 nelle, https://fpcgil.lombardia.it/2026/02/05/congedi-parentali-malattia-figlio-funzioni-locali-2026/
  29. Nel conteggio del congedo parentale rientrano i sabati e le, https://www.publika.it/nel-conteggio-del-congedo-parentale-rientrano-i-sabati-e-le-domeniche-anche-se-compresi-tra-due-giorni-di-ferie/
  30. Aran, il weekend conta come congedo parentale anche se, https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/aran-weekend-conta-come-congedo-parentale-anche-se-compreso-due-giorni-ferie-AHVeDTJC
  31. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL ... - ARAN, https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-comparto-funzioni-centrali-periodo-2022-2024/
  32. Aran, il weekend conta come congedo parentale anche se, https://community.omniavis.it/t/aran-il-weekend-conta-come-congedo-parentale-anche-se-compreso-tra-due-giorni-di-ferie-nt-enti-locali-edilizia/49774
  33. per l'ARAN il weekend risulta congedo anche tra due giorni di ferie, https://www.modulisticaonline.it/prodotti/testo-news/2/7788/congedo-parentale-per-laran-il-weekend-risulta-congedo-anche-tra-due-giorni-di-ferie
  34. Fruizione consecutiva di L. 104 e congedo parentale - Italiascuola, https://italiascuola.it/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=1PWITS02&page=quesito&id=73649
  35. Congedo parentale e utilizzo consecutivo insieme a giorni di ferie, https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/36474/congedo-parentale-e-utilizzo-consecutivo-insieme-a-giorni-di-ferie
  36. Integrazione di precedente parere circa l'applicazione delle norme, https://crrs.regione.vda.it/quesiti-e-pareri/integrazione-di-precedente-parere-circa-l-applicazione-delle-norme-in-materia-di-fruizione-frazionata-del-congedo-parentale
  37. 17/01/2021 – Malattia insegnanti: come si conta sabato e domenica, https://www.pinodurantescuola.com/orizzontescuola-it-17-01-2021-malattia-insegnanti-come-si-conta-sabato-e-domenica-tutti-i-casi-compreso-part-time/
  38. Pubblico impiego sanità, 5 domande ricorrenti - Nurse24.it, https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/sanita-5-domande-ricorrenti.html
  39. Riposo compensativo: cos'è e come gestirlo I Personio, https://www.personio.it/glossario/riposo-compensativo/
  40. Congedo parentale fruito dal turnista in giornata festiva, se lavorata, https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/congedo-parentale-fruito-turnista-giornata-festiva-se-lavorata-spetta-indennita-ADdOLa4
  41. via Valverde 42 – 37122 VERONA - ULSS 9 Scaligera, https://www.aulss9.veneto.it/apridoc/761CAC3C208A4FE2BF9C57E154200C5B61147
  42. Messaggio numero 3114 del 07-08-2018 - INPS, https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio+numero+3114+del+07-08-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
  43. Legge 104: l'INPS chiarisce permessi e congedi. Stop referente unico, https://www.lapaginadinursingup.it/blog-detail/post/306486/legge-104-linps-chiarisce-permessi-e-congedi-stop-referente-unico
  44. Lavoro notturno: ecco chi è esentato e chi può dire no, https://www.uneba.org/lavoro-notturno-ecco-chi-esentato-e-chi-pu-dire-no/
  45. NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE N. 207 del 30, https://www.ebiten.it/2025/02/26/novita-legge-di-bilancio-2025-legge-n-207-del-30-dicembre-20224/
  46. Legge di Bilancio 2026: le principali misure per lavoratori, imprese e, https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-di-bilancio-2026-le-principali-misure-lavoratori-imprese-e-famiglie
  47. ELEVAZIONE INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE, https://www.terredemilia.confcooperative.it/Opportunit%C3%A0/Circolari/elevazione-indennit192-di-congedo-parentale
  48. I permessi per motivi personali o familiari - La Posta del Sindaco, https://www.lapostadelsindaco.it/rivista-del-sindaco/articolo/1267/i-permessi-per-motivi-personali-o-familiari
  49. Orientamenti applicativi – CIRS134 del 17/02/2025 – Giorni di ferie, https://www.pinodurantescuola.com/aran-26-03-2025-orientamenti-applicativi-cirs134-del-17-02-2025-giorni-di-ferie-residui-del-precedente-anno-scolastico/
  50. ARAN – Congedi parentali: chiarimenti sul computo di sabati e, https://www.almacentroservizi.it/aran/2748-aran-congedi-parentali-chiarimenti-sul-computo-di-sabati-e-festivi-senza-rientro-in-servizio.html
  51. Come si calcolano, ai fini del congedo parentale, i giorni festivi e/o, https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/come-si-calcolano-ai-fini-del-congedo-parentale-i-giorni-festivi-e-o-non-lavorativi-che-ricadono-allinterno-dei-periodi-di-assenza/
  52. Nuovi orientamenti applicativi Aran gennaio 2023 - NeoPA, https://www.neopa.it/nuovi-orientamenti-applicativi-aran-gennaio-2023/

 

Foto di Lisa Fotios

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