L'analisi dei permessi e dei congedi per il personale infermieristico e socio-sanitario richiede una comprensione preliminare di due fattori determinanti: l'esatto inquadramento contrattuale dei profili richiesti e la metodologia di successione normativa tra gli ultimi contratti collettivi.  

ATTENZIONE:

Desidero sottolineare che questa è un analisi automatica realizzata con Gemini pro 2.5 nel novembre 2025, ha solo uno scopo informativo su un argomento delicato come l'interpretazione e l'applicazione del CCNL, quindi le informazioni che seguono hanno il mero scopo informativo e divulgativo, nel caso ci siano discordanze con quanto applicato dal proprio datore di lavoro è necessario chiedere il supporto ad un sindacato o a un legale specializzato nel lavoro.

Inquadramento dell'Infermiere

L'Infermiere, figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, trova la sua collocazione nell'Allegato A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 (sottoscritto il 27.10.2025).

  • Area di appartenenza: Area dei professionisti della salute e dei funzionari
  • Ruolo: Ruolo sanitario
  • Declaratoria: "Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico".

L'appartenenza a questa Area, che richiede il possesso di laurea abilitante , definisce l'Infermiere come un professionista con autonomia e responsabilità, destinatario di tutte le norme contrattuali riferite a tale Area.

Inquadramento dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS)

L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato nel medesimo Allegato A.

  • Area di appartenenza: Area degli operatori
  • Ruolo: Ruolo sociosanitario
  • Declaratoria: "Operatore sociosanitario".

Il profilo, che richiede l'attestato di qualifica specifico , svolge attività di assistenza diretta e supporto, collocandosi in un'area contrattuale distinta da quella infermieristica.

Ilprincipio di "conferma" e la successionedei CCNL

Una lettura superficiale del nuovo CCNL sottoscritto il 27.10.2025 potrebbe indurre in errore. La richiesta dell'utente di analizzare "il nuovo CCNL" deve essere interpretata alla luce della tecnica normativa utilizzata.

Il CCNL 2022-2024 non è un testo unico che abroga e sostituisce integralmente il precedente. Al contrario, si basa su un principio di continuità e modifica. L'Art. 3 (Conferme) del nuovo contratto è la chiave di volta per comprendere l'intero sistema dei permessi. Esso stabilisce che: "Le disposizioni contenute nel CCNL del 2.11.2022... continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme... del CCNL".

L'indice del CCNL 2025, nel Titolo IV, Capo III "Permessi, assenze e congedi", elenca solo gli articoli dal 39 al 45. Questi articoli (relativi a L. 104, malattia e genitorialità) sono stati riscritti e, pertanto, sostituiscono i loro omologhi del 2022.

Tuttavia, istituti fondamentali come i permessi per motivi personali (ex Art. 51/2022), i permessi per visite mediche (ex Art. 54/2022), il diritto allo studio (ex Art. 62/2022) o i permessi per lutto e matrimonio (ex Art. 50/2022) non sono presenti nel Capo III del CCNL 2025. Non essendo stati "espressamente disapplicati", essi restano pienamente in vigore. La loro vigenza è ulteriormente confermata dal fatto che il CCNL 2025 li richiama esplicitamente in altre sue parti (ad esempio, l'Art. 9 richiama l'Art. 62/2022 ; l'Art. 29 richiama l'Art. 51/2022 ).

Di conseguenza, per rispondere esaustivamente alla richiesta, è necessario analizzare un sistema normativo ibrido:

  1. Istituti novellati: disciplinati dagli Artt. 39-45 del CCNL 2025.
  2. Istituti confermati: disciplinati dagli articoli pertinenti del CCNL 2.11.2022.

L'uniformità della disciplina per infermieri e OSS

Nonostante l'Infermiere e l'OSS appartengano ad Aree contrattuali diverse (rispettivamente, Professionisti e Operatori), un'analisi trasversale della disciplina normativa oggetto di questo report evidenzia una sostanziale uniformità.

Gli istituti relativi a ferie, permessi, assenze per malattia e congedi, sia quelli novellati nel CCNL 2025 (Artt. 35-45) sia quelli confermati dal CCNL 2022, si riferiscono genericamente a "il dipendente", senza introdurre distinzioni basate sull'Area di appartenenza. Pertanto, salvo specifiche eccezioni non pertinenti a questo ambito (come l'Art. 34 sulle attività esterne), la disciplina che segue si applica in modo identico sia al profilo dell'Infermiere sia a quello dell'Operatore Socio-Sanitario.

Gestione delle ferie e dei riposi (CCNL 2025, Capo II)

Il Capo II del Titolo IV del CCNL 2025 ridefinisce la gestione delle ferie, introducendo anche meccanismi sperimentali.

Ferie e recupero festività soppresse(Art. 35)

L'Art. 35 disciplina la maturazione e la fruizione delle ferie.

  • Maturazione (Art. 35, c. 2-3): la durata delle ferie retribuite è stabilita in:
  • 28 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni (settimana corta).
  • 32 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni.
  • Regime per Neoassunti (Art. 35, c. 4): per i dipendenti "assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione", è previsto un regime ridotto per i primi tre anni di servizio:
  • 26 giorni lavorativi (su 5 giorni).
  • 30 giorni lavorativi (su 6 giorni).
  • Festività Soppresse (Art. 35, c. 6): al dipendente (Infermiere o OSS) spettano inoltre 4 giornate di riposo ai sensi della L. 937/77, da fruire prioritariamente nell'anno solare, e la giornata del Santo Patrono della località.
  • Fruizione e Monetizzazione (Art. 35, c. 9-10): il contratto ribadisce con forza due principi:
  1. Irrinunciabilità: le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Obbligo di pianificazione: l'azienda ha un ruolo attivo nel "presidiare il godimento" delle ferie. Deve concordare la pianificazione (quella estiva entro il primo quadrimestre) e ha l'obbligo di invitare formalmente il dipendente a fruirne, per garantirne il recupero psico-fisico.
  • Sospensione (Art. 35, c. 15): la fruizione delle ferie è sospesa in caso di malattia che si protragga per più di 3 giorni, in caso di ricovero ospedaliero, o per eventi luttuosi che diano diritto ai permessi specifici.

Disciplina sperimentale: ferie fruibili ad ore (Art. 37)

Il CCNL 2025 introduce, in via sperimentale, uno strumento per facilitare lo smaltimento dell'arretrato.

  • Finalità: L'istituto è attivabile "al fine di ampliare le possibilità di fruizione delle ferie maturate e non godute relative ad anni precedenti quello in corso" (Art. 37, c. 3). Non è, quindi, uno strumento per fruire a ore le ferie dell'anno corrente, ma una misura legata all'Art. 36 (Misure per lo smaltimento delle ferie pregresse).
  • Condizioni: La fruizione oraria non è un diritto soggettivo incondizionato. Avviene "su base volontaria", "previa specifica programmazione con l'Azienda" e deve essere "compatibile con l'organizzazione del lavoro" (Art. 37, c. 3).

Ferie e riposi solidali(Art. 38)

L'Art. 38 disciplina un istituto di solidarietà tra colleghi.

  • Cessione (Art. 38, c. 1): l'Infermiere o l'OSS possono cedere, "su base volontaria ed a titolo gratuito", ferie e festività soppresse a un altro dipendente della stessa azienda.
  • Finalità (Art. 38, c. 1): la cessione è permessa esclusivamente per una finalità: "necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute".
  • Limiti del cedente (Art. 38, c. 1a): il dipendente può cedere solo le giornate eccedenti le quattro settimane annue di cui deve obbligatoriamente fruire (ovvero i 20 o 24 giorni minimi).
  • Limiti del ricevente (Art. 38, c. 7): il dipendente che riceve la donazione può fruirne solo dopo aver esaurito tutte le proprie ferie, festività soppresse, permessi per motivi personali e riposi compensativi.

I permessi retribuiti (disciplina CCNL 2.11.2022 "confermata")

Come analizzato (par. 1.3), i seguenti istituti fondamentali restano disciplinati dal CCNL 2019-2021 (sottoscritto il 2.11.2022), la cui vigenza è confermata dall'Art. 3 del CCNL 2025.

Permessi per motivi personali e familiari (Art. 51/2022)

Resta confermato il monte ore di 18 ore annuali di permesso retribuito, a disposizione dell'Infermiere e dell'OSS.

  • Fruizione: questi permessi sono fruibili "per motivi personali o familiari", su base oraria (non frazionabili sotto l'ora) e non possono superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero.
  • Condizioni: la fruizione è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio. Il CCNL 2025 richiama esplicitamente questo istituto, ad esempio, nell'Art. 29 (Lavoro Agile) e nell'Art. 51 (Tempo Determinato) , confermandone la piena operatività.

Permessi per eventi specifici (Art. 50/2022)

Restano altresì confermati, e richiamati dal CCNL 2025 , i permessi retribuiti per eventi specifici:

  • Permesso per Matrimonio: 15 giorni continuativi.
  • Permessi per Lutto: 3 giorni lavorativi per evento, per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.
  • Permessi per Concorsi o Esami: 8 giorni l'anno.

Diritto allo studio (Art. 62/2022)

Il cosiddetto "diritto alle 150 ore" è confermato. L'Art. 9, c. 5, lett. h) del CCNL 2025 non solo lo richiama, ma ne affida l'eventuale estensione alla contrattazione integrativa, provandone così la piena vigenza.

  • Istituto: Infermieri e OSS hanno diritto a permessi retribuiti (massimo 150 ore annue) per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari (es. Lauree Magistrali per Infermieri, o lauree triennali per OSS), post-universitari (Master), o di scuola secondaria.
  • Limiti: Il diritto è garantito nel limite di un contingente massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato. Il CCNL 2022 stabilisce i criteri di priorità qualora le domande eccedano il contingente.

Permessi e assenze per tutela della salute (CCNL 2025 e 2022)

Quest'area è stata profondamente riorganizzata. Combina la conferma di un istituto del 2022 (visite mediche) con la riscrittura di tutti gli altri (L. 104, malattia, infortunio).

Permessiper visite, terapie ed esami (Art. 54/2022)

Questo istituto, confermato dal CCNL 2025 (ad esempio, richiamato nell'Art. 51 ), è fondamentale per la gestione della salute del lavoratore senza ricorrere alla malattia.

  • Istituto: Il dipendente (Infermiere/OSS) ha diritto a 18 ore annuali di permessi retribuiti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
  • Modalità: Fruibili su base oraria o giornaliera, richiedono l'attestazione di presenza (non un certificato di malattia).
  • Il Ragionamento (Differenza con Malattia): Questo monte ore è alternativo all'assenza per malattia (Art. 40/2025). Il dipendente che deve effettuare una visita può scegliere:
  1. Usare queste 18 ore (con attestazione): non è soggetto a visita fiscale (fasce di reperibilità) e non intacca il comporto.
  2. Mettersi in malattia (con certificato medico): è soggetto a visita fiscale e intacca il comporto.

Permessi L. 104/1992 (Art. 39/2025)

L'Art. 39 del CCNL 2025 recepisce e contrattualizza la disciplina dei permessi ex Lege 104/1992, introducendo due rilevanti novità.

  1. Fruizione oraria (Art. 39, c. 1): il contratto stabilisce che i 3 giorni di permesso mensile "possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili". Questa opzione, prima soggetta a interpretazioni, è ora un diritto contrattuale chiaro.
  2. Obbligo di programmazione (Art. 39, c. 2): per "garantire la funzionalità degli uffici", il dipendente è tenuto a "predisporre, di norma, una programmazione mensile". Per il personale turnista (come la quasi totalità di Infermieri e OSS), la comunicazione va effettuata "entro il giorno 20 del mese precedente". L'urgenza è salvaguardata (comunicazione nelle 24h precedenti), ma la programmazione diventa la regola gestionale.

Assenze per malattia (Art. 40/2025)

L'Art. 40 riscrive la gestione della malattia ordinaria.

  • Periodo di Comporto (Art. 40, c. 1): Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi. Ai fini del calcolo, "si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso". È possibile richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito (c. 2).
  • Trattamento Economico (Art. 40, c. 11): Il trattamento economico subisce uno scalettamento:
  • Primi 9 mesi: 100% della retribuzione.
  • Successivi 3 mesi (dal 10° al 12°): 90% della retribuzione.
  • Successivi 6 mesi (dal 13° al 18°): 50% della retribuzione.
  • Obblighi (Art. 40, c. 13-15): Vengono ribaditi l'obbligo di comunicazione tempestiva dell'assenza e l'obbligo di reperibilità nelle fasce di visita fiscale, anche se in possesso di autorizzazione medica ad uscire.

La tripartizione delle tutele: malattia, gravi patologie, infortunio

L'architettura contrattuale del 2025 delinea tre regimi di tutela della salute distinti, con gestioni e "contatori" separati. La comprensione di questa tripartizione è essenziale per Infermieri e OSS.

  • Regime 1: malattia Ordinaria (Art. 40/2025) Come descritto sopra. Si applica alla malattia comune. Rientra nel comporto di 18 mesi (su 3 anni) e subisce la decurtazione economica progressiva.
  • Regime 2: gravi Patologie (Art. 41/2025) Questo articolo crea un regime di tutela speciale.
  • Ambito: si applica a "patologie gravi che richiedano terapie salvavita" (es. emodialisi, chemioterapia).
  • Disciplina: i giorni di ricovero, Day Hospital, accesso ambulatoriale, i giorni di effettuazione delle terapie e, significativamente, i giorni di assenza dovuti agli "effetti collaterali" sono "esclusi dal computo delle assenze per malattia" (Art. 41, c. 1).
  • Implicazioni: questo crea, di fatto, un "comporto" separato e illimitato per la gestione della patologia grave, che non intacca il monte giorni dell'Art. 40. Il trattamento economico è garantito al 100% (Art. 41, c. 1).
  • Regime 3: infortunio sul Lavoro e Malattia Professionale (Art. 42/2025) Questo istituto è di importanza critica in ambito sanitario (es. infortunio in itinere, puntura accidentale, patologie muscolo-scheletriche da movimentazione).
  • Disciplina: l'Art. 42 stabilisce un terzo regime.
  • Comporto: il dipendente ha diritto alla conservazione del posto "fino a guarigione clinica" e comunque entro un proprio periodo di comporto (18 mesi, prorogabili di altri 18).
  • Implicazioni: il contratto specifica che questo periodo è "diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria" (Art. 42, c. 1). Un infortunio sul lavoro, quindi, non consuma il comporto della malattia comune (Art. 40) e viceversa.
  • Trattamento economico: al dipendente spetta la retribuzione al 100% per l'intero periodo (Art. 42, c. 1).

Congedi per la tutela della genitorialità (CCNL 2025, Capo III)

Il CCNL 2025 interviene anche sulla genitorialità, non solo richiamando la legge (D.Lgs. 151/2001) ma migliorandone significativamente il trattamento economico.

Congedi di maternità e paternità (Art. 44)

L'Art. 44 stabilisce che durante i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori (disciplinati dagli Artt. 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs. 151/2001), al lavoratore o alla lavoratrice spetta "l'intera retribuzione" (Art. 44, c. 2).

I "pacchetti" CCNL a piena retribuzione

Il vero valore aggiunto del contratto si trova nei commi 3 e 4 dell'Art. 44, che introducono due tutele economiche (retribuite al 100%) che si aggiungono a quelle legislative.

  1. Tutela 1: primi 30 giorni di Congedo Parentale (Art. 44, c. 3) Nell'ambito del congedo parentale facoltativo (D.Lgs. 151/2001), "i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente... sono retribuiti per intero". Questi 30 giorni non riducono ferie, riposi e sono valutati per intero ai fini dell'anzianità.
  2. Tutela 2: congedo per Malattia del Figlio (Art. 44, c. 4) Questo è un istituto separato dal congedo parentale. Per la "malattia del figlio", "fino al terzo anno di vita del bambino", ai genitori (Infermiere o OSS) sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno... di assenza retribuita al 100%. Questo credito di 30 giorni/anno (fino ai 3 anni del figlio) è una tutela specifica del CCNL.

Congedo parentale su base oraria(Art. 45)

Infine, l'Art. 45 disciplina le modalità tecniche per la fruizione oraria del congedo parentale (sia quello legale sia i primi 30 giorni retribuiti dal CCNL).

  • Modalità (Art. 45, c. 5): i congedi a ore "non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora".
  • Calcolo (Art. 45, c. 2): il monte ore si ottiene moltiplicando le giornate residue di congedo per l'orario convenzionale giornaliero (es. 7 ore e 12 minuti su 5 giorni).

Diritti Sindacali

Diritto di assemblea (Art. 11)

L'Art. 11 del CCNL 2025 disciplina il diritto di assemblea per Infermieri e OSS.

  • Monte ore: spettano 12 ore annue pro capite retribuite per la partecipazione ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro (Art. 11, c. 1).
  • Novità: il contratto recepisce l'evoluzione tecnologica, specificando che "Le assemblee... possono essere effettuate anche in modalità telematica" (Art. 11, c. 3).

Tabella sinottica riepilogativa

La tabella seguente sintetizza i principali istituti di permesso e congedo a disposizione dell'Infermiere e dell'Operatore Socio-Sanitario, risultanti dall'analisi combinata del CCNL 2022-2024 (del 27.10.2025) e del CCNL 2019-2021 (del 2.11.2022).

Istituto

Norma di Riferimento

Destinatari (Infermiere/OSS)

Quantità

Note (Trattamento Economico / Fruizione)

FERIE E RIPOSI

Ferie

Art. 35 / 2025

Entrambi

28/32 gg (26/30 primi 3 anni)

100% Retrib.

Ferie a Ore

Art. 37 / 2025

Entrambi

Ore (da ferie pregresse)

Sperimentale, 100% Retrib.

Ferie Solidali

Art. 38 / 2025

Entrambi

Cessione volontaria

Per assistenza figli minori con cure costanti

PERMESSI RETRIBUITI

Permessi Personali/Familiari

Art. 51 / 2022

Entrambi

18 ore / anno

100% Retrib. (Autocertificazione)

Permessi Lutto

Art. 50 / 2022

Entrambi

3 gg / evento

100% Retrib.

Permesso Matrimonio

Art. 50 / 2022

Entrambi

15 gg

100% Retrib.

Diritto allo Studio

Art. 62 / 2022

Entrambi

150 ore (max)

100% Retrib. (Soggetto a contingente 3%)

Permessi L. 104/1992

Art. 39 / 2025

Entrambi

3 gg / mese o 18 ore / mese

100% Retrib. (Obbligo programmazione)

Permessi Visite/Terapie

Art. 54 / 2022

Entrambi

18 ore / anno

100% Retrib. (Alternativo a malattia; no visita fiscale)

TUTELA SALUTE

Assenza Malattia

Art. 40 / 2025

Entrambi

Comporto 18 mesi (su 3 anni)

100% (9 mesi), 90% (3 mesi), 50% (6 mesi)

Gravi Patologie (Terapie)

Art. 41 / 2025

Entrambi

Illimitato (per terapie/effetti)

100% Retrib. (Escluso da comporto Art. 40)

Infortunio Lavoro / Mal. Prof.

Art. 42 / 2025

Entrambi

Comporto separato 18+18 mesi

100% Retrib. (Non cumulabile con Art. 40)

GENITORIALITÀ

Congedo Maternità/Paternità

Art. 44 / 2025

Entrambi

D.Lgs 151/01

100% Retrib.

Congedo Parentale (CCNL)

Art. 44, c.3 / 2025

Entrambi

Primi 30 giorni

100% Retrib.

Malattia Figlio (CCNL)

Art. 44, c.4 / 2025

Entrambi

30 gg / anno (fino a 3 anni età)

100% Retrib.

Congedo Parentale Orario

Art. 45 / 2025

Entrambi

Monte ore (da D.Lgs 151/01)

Retrib. come da legge (o 100% se primi 30gg)

DIRITTI SINDACALI

Diritto di Assemblea

Art. 11 / 2025

Entrambi

12 ore / anno

100% Retrib. (Anche telematiche)

Bibliografia e riferimenti normativi

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2022-2024 (Sottoscritto il 27.10.2025).
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 (Sottoscritto il 02.11.2022).
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Foto di KATRIN BOLOVTSOVA

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