La pubblicazione del manuale ECM presentato nel convegno "la formazione continua nel settore salute" è stato l'ultimo tassello per completare l'iter dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari, in particolare ha consentito la definitiva integrazione di CoGeAPS con i dati esistenti e ha chiarito quelle situazioni limite.
CoGeAPS potrà fornire la certificazione di conformità dei professionisti rispetto l'obbligo ECM, i passaggi sono semplici.
Ci sono 10 ordini per 30 professioni e 1.400.000 professionisti; il sistema ECM in sanità ha avuto un impulso con l'ultima normativa che prevedendo gli ordini anche per altre professioni ha inquadrato tutti i professionisti, nessuno escluso.
Il Decreto legislativo 229/99 recante "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE iniziava a definire ruoli e responsabilità della Commissione Nazionale per la Formazione Continua" (CNFC).
Sono passati 20 anni e l'infrastruttura per gestire la formazione continua per i professionisti della Sanità sembra arrivata al suo definitivo compimento dal 2002 quando è iniziata l'assegnazione dei crediti agli eventi formativi.
Il passaggio che mancava era la produzione della certificazione ECM, fino ad oggi un'autocertificazione, dal prossimo anno potrai avere dal tuo Ordine Professioni Infermieristiche (OPI) la certificazione ECM che sarà uno stato di conformità.
La richiesta potrà essere effettuata nel rispettivo OPI o direttamente dal professionista tramite il portale CoGeAPS che invierà una email all'ordine per il rilascio della certificazione.
(Se non sei ancora registrato su CoGeAPS puoi farlo dal LINK)
Lo spiega Matteo Cestari dello staff tecnico del CoGeAPS nel video della sua relazione di chiusura al convegno di Roma sulla Formazione continua.
Esonero o esenzione, ci sono differenze?
Sia l'esonero che l'esenzione devono essere richiesti dal professionista tramite il portale CoGeAPS oppure il proprio OPI, non ci sono meccanismi automatici ma deve essere dichiarato perchè il professionista potrebbe comunque fare corsi ECM.
La grossa differenza fra esonerati o esenti dall'obbligo ECM è data dalla descrizione delle caratteristiche per la fruizione, si è esonerati quando si fa un percorso di studi o di specializzazione, in pratica si usufruisce di formazione sostitutiva, mentre si è in stato di esenzione quando non si può partecipare, ad esempio per maternità.
L'esonero si ha quando ci si iscrive ad esempio ad un master o ad un corso universitario, ma deve essere attinente alla propria professione e viene dato per la frequenza del corso che consente di richiedere di "certificare" la frequenza come crediti ECM. (vedi il video al minuto 12:54)
L'esenzione si verifica per interruzione dell'attività professionale e verranno riconosciuti 2 crediti ogni 15 giorni tot. 48 credtiti/anno, ma è prevista l'incompatibilità con l'attività formativa.
Esonero o esenzione: come fare la domanda?
Attraverso l'OPI o il portale CoGeAPS.
Posso recuperare i crediti dal triennio precedente?
Se un anno fai più crediti del necessario questi si distribuiscono nel triennio, ma è possibile anche spostarli nel triennio successivo.
Quando decorre l'obbligo dei crediti ECM?
L'obbligo dei crediti ECM decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione al proprio ordine, questo non toglie che un neolaureato che si volesse proporre per un avviso a tempo determinato non partecipi a corsi, convegni e congressi per avere dei punti nel curriculum, anche se i crediti ECM acquisiti non hanno peso nel sistema dei crediti ECM.
Il numero di crediti ECM è 150 nel triennio, ma si riduce se è stato completato nell'anno precedente, si riduce se si attiva il dossier formativo, inoltre corsi ECM gratuiti offrono un'ulteriore possibilità rispetto alla formazione offerta dalla propria azienda sanitaria.
Chi non riesce ad avere tutti i crediti ECM?
I crediti ECM da acquisire sono 50 per anno per i tre anni per un totale di 150, ma ci sono delle riduzioni, poi ci sono i corsi/convegni organizzati come formazione obbligatoria dalla propria azienda, eventi gratuiti in formazione a distanza o altre modalità di acquisizione dei crediti, quindi non avere i credii vuol dire scegliere di non farli.
Non avere i crediti ECM vuol dire che non si può certificare l'obbligo ECM.
Cosa comporterà non essere certificati?
Per adesso il propblema maggiore sembra lo abbiano i medici che hanno snobbato la formazione obbligatoria (LINK) mentre i colleghi liberi professionisti che per esercitare sono soggetti all'autorizzazione del rispettivo OPI con una semplice richiesta possono verificare la posizione degli obblighi ECM e in teoria potrebbero vedersi sospesa la possibilità di esercitare in regime libero professionale (il caso è già successo per i medici competenti che se non in regola con i crediti ECM vengono cancellati dall'albo nazionale e non possono più esercitare).
Inoltre, quanto indicato nella formazione ECM non è un obbligo che un altro ente ci impone, ma é lo stesso essere infermieri che ce lo richiede, l'articolo 10 del codice deontologico riporta.... adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.
Per approfondimenti:
Aggiornamento:
Delibera ECM, i crediti del triennio 2017-19 possono essere acquisiti nel 2020