Meno di un mese fa il comunicato che c'era stato un errore nella tassazione degli straordinari, ne abbiamo parlato nell'articolo "Bonus 5% infermieri: Rischio conguaglio in busta paga per la pronta disponibilità. Ecco il perché (Risposta 272/2025)".
L'agenzia delle entrate ha portato ad una trattenuta aggiuntiva che consisteva nell'adeguamento della tassazione, nel mio caso a novembre non ho visto un aumento rilevante per il contratto.
La richiesta di sindacati e anche del Ministero della Salute ha portato ad una più approfondità analisi da parte dell'agenzia delle entrate che è tornata sui suoi passi.
La conclusione dovrebbe essere, il condizionale è d'obbligo vista la confusione, che a dicenbre i soldi trattenuti verranno restituiti.
La disamina di Gemini è interessante per comprendere come in fondo l'agenzia delle entrate abbia fatto un errore in buona fede.
1. Introduzione: La Genesi del Conflitto Interpretativo nel Contesto della Crisi Sanitaria
L'anno fiscale 2025 si chiude con un evento di straordinaria rilevanza per il diritto tributario applicato al lavoro pubblico, specificamente nel settore sanitario. La vicenda oggetto del presente report riguarda la rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate tramite la Risposta ad interpello n. 308 del 9 dicembre 2025 1, con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha formalmente ritrattato la propria precedente posizione espressa nella Risposta n. 272 del 27 ottobre 2025.3 Al centro della disputa vi è l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% (c.d. flat tax incrementale specifica) introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) sui compensi derivanti dalla "pronta disponibilità" per il personale infermieristico.
Questo "passo indietro", come definito nel dibattito pubblico e sindacale 5, non rappresenta un mero tecnicismo burocratico, ma sottende una profonda tensione tra due principi cardine dell'ordinamento: da un lato, il rigore formalistico dell'interpretazione delle norme agevolative fiscali; dall'altro, la necessità sostanziale di garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso incentivi economici efficaci per il personale.
1.1 Il Contesto Legislativo: La Legge di Bilancio 2025
Per comprendere la portata dell'errore interpretativo iniziale e della successiva correzione, è necessario analizzare la ratio legis dell'articolo 1, comma 354, della Legge n. 207/2024. Il legislatore, preso atto della carenza strutturale di organico nel SSN e dell'impossibilità di colmare i vuoti in tempi brevi tramite procedure concorsuali, ha inteso utilizzare la leva fiscale per incentivare l'offerta di lavoro "interno".
La norma ha introdotto un regime di tassazione agevolata (5% in luogo delle aliquote marginali IRPEF che possono variare dal 23% al 43%) per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale infermieristico, con l'obiettivo dichiarato di abbattere le liste di attesa.7
Tuttavia, la formulazione testuale della norma faceva riferimento esplicito alle prestazioni di lavoro straordinario "di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)". È proprio su questo rinvio recettizio alla fonte contrattuale che si è consumato il corto circuito interpretativo tra Agenzia delle Entrate, Ministero della Salute e parti sociali.
1.2 La Rilevanza Sistemica della Questione
La questione trascende il mero calcolo della busta paga di dicembre 2025. Essa tocca i gangli vitali dell'organizzazione del lavoro sanitario. Le ore di "pronta disponibilità" non sono un accessorio eventuale, ma costituiscono l'architrave su cui si regge la continuità assistenziale nei servizi di emergenza-urgenza, nelle sale operatorie e nelle terapie intensive durante le notti e i giorni festivi.8 Escludere queste prestazioni dal beneficio fiscale, come inizialmente prospettato dall'Agenzia, avrebbe comportato un paradosso: tassare maggiormente proprio il lavoro più disagevole e critico per la sicurezza del cittadino.5
2. Il Quadro Normativo Contrattuale: Analisi Comparata degli Istituti CCNL
Per disarticolare la complessità della vicenda, è indispensabile un'analisi esegetica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, fonte primaria per la qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative oggetto di detassazione. I documenti analizzati 3 mostrano una struttura contrattuale rigida, dove ogni tipologia di prestazione è incardinata in specifici articoli.
2.1 L'Articolo 47: Il Lavoro Straordinario "Tipico"
L'articolo 47 del CCNL (spesso citato come riferimento normativo primario) disciplina il lavoro straordinario in senso stretto. Le caratteristiche giuridiche di questa prestazione, come emergenti dal testo contrattuale e dalla prassi applicativa, sono:
- Eccezionalità: Il ricorso allo straordinario non può essere un fattore ordinario di programmazione del lavoro.
- Imprevedibilità: È rivolto a fronteggiare situazioni emergenziali o picchi di lavoro non gestibili con l'orario ordinario.
- Base Giuridica: Rappresenta il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le 36 ore settimanali.3
Il legislatore del 2024, richiamando espressamente questo articolo, intendeva coprire quelle ore aggiuntive che gli infermieri prestano per coprire turni scoperti o per progetti specifici di abbattimento liste d'attesa.
2.2 L'Articolo 31 (ex 44): La Pronta Disponibilità
Il cuore del conflitto interpretativo risiede nell'istituto della "Pronta Disponibilità", disciplinato dall'art. 31 del CCNL vigente (e precedentemente art. 44 nel CCNL 2019-2021 citato nelle Risposte dell'Agenzia).3
Questo istituto si compone di due fasi giuridicamente e fattualmente distinte, la cui errata sovrapposizione ha generato l'errore dell'Agenzia delle Entrate.
2.2.1 La Fase Passiva (Reperibilità)
La prima fase è quella della "attesa". Il dipendente non è in servizio, ma ha l'obbligo giuridico di essere reperibile e di raggiungere la struttura sanitaria in tempi brevissimi in caso di chiamata.
- Natura: Vincolo alla libertà di movimento, non prestazione lavorativa effettiva.
- Retribuzione: Indennità oraria fissa. Il CCNL 3 fissa tale importo a 1,80 euro lordi per ora di attesa.
- Limiti: Il contratto pone un limite di norma di 7 turni al mese per dipendente (elevabili in casi eccezionali, ma mai oltre i 9 turni al mese per le ARPA).3
Su questa fase, non vi è mai stato dubbio: l'indennità di 1,80 euro non è lavoro straordinario e pertanto non è soggetta a detassazione 5%, rimanendo sottoposta a tassazione ordinaria.9
2.2.2 La Fase Attiva (Chiamata in Servizio)
La seconda fase si attiva nel momento in cui il dipendente, durante il turno di reperibilità, viene chiamato in servizio per un'emergenza.
- Natura: Prestazione lavorativa effettiva, spesso notturna o festiva.
- Qualificazione Contrattuale: L'articolo 31, comma 6, del CCNL 3 stabilisce inequivocabilmente: "In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario".
È qui che si annida il nodo gordiano: se il contratto dice che queste ore sono retribuite "a titolo di straordinario", esse rientrano nella definizione dell'art. 47 (richiamato dalla legge fiscale) o rimangono confinate nell'alveo dell'art. 31/44?
2.3 Le Prestazioni Elettorali
Un terzo genus di prestazioni è rappresentato da quelle rese in occasione delle consultazioni elettorali. Sebbene spesso remunerate con meccanismi simili allo straordinario, queste attività trovano la loro fonte in disposizioni legislative speciali e accordi decentrati specifici, finalizzati a garantire il funzionamento dei seggi speciali ospedalieri o la disponibilità del personale per i pazienti ricoverati durante il voto.
Queste prestazioni, come vedremo, rimarranno escluse dalla sanatoria interpretativa, configurando un ulteriore livello di complessità nella gestione delle buste paga.1
3. L'Errore Interpretativo: La Risposta n. 272/2025
Nell'autunno del 2025, di fronte ai dubbi applicativi delle Aziende Sanitarie, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi. La risposta fornita inizialmente, la n. 272 del 27 ottobre 2025 3, rappresenta l'apice di un approccio formalistico che ha scatenato il caos amministrativo.
3.1 Il Principio di Stretta Interpretazione
L'Agenzia ha fondato il proprio diniego su un principio ermeneutico consolidato in giurisprudenza: le norme agevolative fiscali sono di "stretta interpretazione". Citando la Corte di Cassazione (ord. n. 2778/2021) e la Corte Costituzionale (sent. n. 264/2017), l'Amministrazione ha sostenuto che l'agevolazione non può essere estesa per analogia a fattispecie non espressamente previste.3
3.2 La Dicotomia Formale
Il ragionamento dell'Agenzia nella Risposta 272 è stato sillogistico ma, come si è poi rivelato, fallace nella premessa minore:
- Premessa Maggiore: La legge concede il bonus 5% allo straordinario disciplinato dall'Art. 47 CCNL.
- Premessa Minore: La pronta disponibilità è disciplinata dall'Art. 44 (oggi Art. 31) del CCNL.
- Conclusione: Ergo, la pronta disponibilità non è straordinario ex Art. 47 e non beneficia del bonus.4
L'Agenzia ha ignorato il dato sostanziale (la natura della prestazione lavorativa resa durante la chiamata attiva) preferendo il dato topografico (la collocazione della norma nel testo contrattuale). Anche se retribuita come straordinario, per l'Agenzia di ottobre 2025 quella prestazione non era lo straordinario incentivato dalla legge di bilancio.10
3.3 L'Impatto Immediato e il Caos di Novembre
Le conseguenze di questa pronuncia sono state devastanti. Le Aziende Sanitarie, agendo come sostituti d'imposta responsabili del corretto versamento delle ritenute, si sono viste costrette ad adeguarsi immediatamente.
Nel mese di novembre 2025, migliaia di infermieri si sono visti recapitare cedolini stipendiali decurtati.8 Le aziende hanno infatti provveduto a:
- Ricalcolare la tassazione su tutte le ore di pronta disponibilità attiva effettuate da gennaio a ottobre 2025.
- Applicare l'aliquota marginale ordinaria (spesso 35% o 43%) in luogo del 5% applicato provvisoriamente.
- Effettuare il recupero delle somme (conguaglio a debito) in un'unica soluzione o rateizzato, erodendo significativamente il netto mensile.6
Questo scenario ha generato una mobilitazione sindacale immediata, con il sindacato Nursind in prima linea nel denunciare l'illogicità di una interpretazione che penalizzava economicamente il personale proprio sulle prestazioni più gravose.5
4. Il "Passo Indietro": La Risposta n. 308/2025 e la Rettifica
La pressione esercitata dai sindacati, unita all'intervento politico del Ministero della Salute e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha costretto l'Agenzia delle Entrate a riesaminare la questione. L'esito di questo riesame è la Risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, che costituisce il cuore della novità normativa.1
4.1 La Nuova Ermeneutica Funzionale
Con la Risposta 308, l'Agenzia abbandona il criterio topografico-formale in favore di un criterio funzionale. Il nuovo ragionamento si articola come segue:
- Identità di Natura: L'Agenzia riconosce che, quando il lavoratore in reperibilità viene chiamato in servizio, sta effettuando una prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, esattamente come nel caso dello straordinario ex Art. 47.
- Rinvio Contrattuale: Viene valorizzato il rinvio operato dall'articolo della pronta disponibilità alla disciplina retributiva dello straordinario. Se il contratto dice che le ore sono pagate "a titolo di straordinario", esse assumono tale natura anche ai fini fiscali.7
- Ratio Legis: Si riconosce che l'intento del legislatore era incentivare tutto il lavoro aggiuntivo necessario a coprire le carenze di organico, indipendentemente dal "capitolo" contrattuale in cui tale lavoro fosse rubricato.
4.2 L'Estensione del Beneficio
Il documento chiarisce in modo definitivo che l'imposta sostitutiva del 5% si applica:
- Alle ore di lavoro straordinario propriamente detto (Art. 47).
- Alle ore di lavoro effettivo prestate a seguito di chiamata in pronta disponibilità (Art. 31/44).7
4.3 Il Limite Invalicabile: Le Prestazioni Elettorali
Tuttavia, l'Agenzia mantiene un punto fermo di esclusione: le prestazioni rese in occasione delle elezioni.
La Risposta 308 conferma che queste attività, pur essendo extra-orario e pur essendo retribuite, non rientrano nell'agevolazione.1
La motivazione risiede nella loro disciplina giuridica autonoma. Esse non derivano dalla necessità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) o di abbattere le liste di attesa (obiettivi della L. 207/2024), ma da esigenze di natura pubblicistica connesse all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, i compensi per i servizi elettorali rimangono soggetti a tassazione IRPEF ordinaria.7
5. Analisi Operativa: Istruzioni per il Conguaglio di Dicembre 2025
La pubblicazione della Risposta 308 il 9 dicembre 2025, a ridosso della chiusura delle elaborazioni stipendiali di fine anno, impone alle Aziende Sanitarie una corsa contro il tempo per rettificare nuovamente i calcoli fiscali, questa volta a favore dei dipendenti.
5.1 Il Meccanismo del Conguaglio a Credito
Per gli infermieri che hanno subito il recupero fiscale a novembre (o nei mesi precedenti) sulle ore di pronta disponibilità, il mese di dicembre 2025 porterà un "conguaglio a credito".12
Operativamente, il sostituto d'imposta (ASL/AO) dovrà:
- Ricalcolare l'Imponibile: Scorporare dal reddito complessivo annuo (soggetto a IRPEF progressiva) tutte le somme erogate nel 2025 per le ore di pronta disponibilità attiva.
- Ricalcolare l'Imposta: Applicare su tale importo scorporato l'aliquota secca del 5%.
- Determinare il Differenziale: Sottrarre l'imposta del 5% dall'imposta ordinaria precedentemente trattenuta (che poteva essere del 23%, 35% o 43%).
- Restituzione: La differenza positiva costituisce un credito netto che verrà versato direttamente nella busta paga di dicembre (o gennaio, a seconda dei tempi tecnici di elaborazione).12
5.2 Gestione delle Voci Stipendiali
Per evitare ulteriori errori e contenziosi, i sistemi di payroll dovranno implementare una codifica rigorosa delle voci retributive, distinguendo tre categorie fiscali:
|
Tipologia di Prestazione |
Riferimento CCNL |
Regime Fiscale Dicembre 2025 |
Note Operative |
|
Straordinario Ordinario |
Art. 47 |
Flat Tax 5% |
Già applicata correttamente. Nessun conguaglio necessario se non vi sono stati errori pregressi. |
|
Pronta Disponibilità (Attesa) |
Art. 31 (ex 44) |
Tassazione Ordinaria |
L'indennità oraria (1,80€) non è lavoro, ma indennità di disagio. Non detassabile. |
|
Pronta Disponibilità (Attiva) |
Art. 31 (ex 44) |
Flat Tax 5% |
Oggetto del revirement. Richiede scorporo dall'imponibile ordinario e ricalcolo al 5%. Genera rimborso. |
|
Prestazioni Elettorali |
Leggi Speciali |
Tassazione Ordinaria |
Confermata l'esclusione. Nessun rimborso spettante. |
5.3 Impatto sulla Certificazione Unica 2026
Queste operazioni di rettifica avranno un impatto diretto sulla Certificazione Unica (CU) 2026 relativa ai redditi 2025. Le somme detassate dovranno essere esposte nella sezione relativa ai redditi soggetti a imposta sostitutiva, riducendo l'imponibile IRPEF complessivo. Questo potrebbe avere effetti positivi indiretti per il lavoratore, abbassando l'aliquota media e potenzialmente dando accesso ad altre agevolazioni legate al reddito complessivo (es. decontribuzione, assegno unico).
6. Prospettive Future e Sviluppi Normativi (2026)
La risoluzione del conflitto interpretativo sul 2025 apre la strada a una riflessione più ampia sulla tassazione del lavoro sanitario, che troverà spazio nella legislazione futura.
6.1 La Legge di Bilancio 2026: Verso il 15%
Le informazioni disponibili indicano che il Governo sta lavorando a una riforma strutturale della tassazione accessoria per il pubblico impiego. Le fonti 14 suggeriscono che, a partire dal 2026, l'attuale regime frammentario potrebbe essere sostituito o affiancato da una tassazione agevolata al 15% applicabile a una platea più vasta di indennità.
Questa nuova misura dovrebbe coprire non solo lo straordinario, ma anche le indennità di turno, notturne, festive e di disagio, attualmente escluse dalla flat tax del 5% (che copre solo lo straordinario). Tale evoluzione mira a superare la logica emergenziale (incentivare solo lo straordinario) per abbracciare una logica di valorizzazione strutturale del disagio lavorativo tipico delle professioni sanitarie.
6.2 La Sostenibilità del Modello
Il caso del 2025 ha evidenziato i limiti di norme scritte con riferimenti contrattuali troppo rigidi. Il futuro assetto normativo dovrà necessariamente adottare definizioni più ampie e funzionali, evitando di ancorare i benefici fiscali a specifici numeri di articolo del CCNL che possono mutare con i rinnovi contrattuali (come avvenuto nel passaggio dall'art. 44 all'art. 31).
7. Conclusioni
La vicenda della detassazione degli straordinari per gli infermieri nel 2025 si conclude con un esito favorevole per i lavoratori, ma lascia in eredità importanti lezioni per il legislatore e l'amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato capacità di ascolto e rettifica, ammettendo che l'errore iniziale nella Risposta 272/2025 derivava da una lettura eccessivamente burocratica che tradiva la volontà del legislatore. Il passaggio a una interpretazione funzionale nella Risposta 308/2025 restituisce coerenza al sistema: se si chiede agli infermieri di sacrificare il proprio tempo libero per garantire le urgenze notturne (pronta disponibilità), non si può negare loro l'incentivo fiscale promesso solo perché la norma contrattuale è rubricata in un articolo diverso.
Per le Aziende Sanitarie, il mese di dicembre 2025 sarà caratterizzato da un intenso lavoro amministrativo per processare i conguagli a credito. Per gli infermieri, questo significa un recupero di potere d'acquisto proprio alla fine dell'anno, sanando un vulnus che aveva generato forte malcontento. Resta ferma, tuttavia, la necessità di una normativa fiscale più chiara e stabile, capace di accompagnare il SSN nelle sfide di organico che continueranno anche negli anni a venire.
Tabella Riepilogativa delle Variazioni Interpretative
|
Fase Temporale |
Documento di Riferimento |
Interpretazione Adottata |
Effetto in Busta Paga |
|
Gennaio - Ottobre 2025 |
Legge 207/2024 |
Incertezza applicativa / Applicazione prudenziale |
Applicazione macchia di leopardo (alcune ASL applicavano il 5%, altre no). |
|
27 Ottobre 2025 |
Risposta AdE n. 272/2025 |
Interpretazione Restrittiva |
Esclusione Pronta Disp. dal beneficio. Recupero tasse arretrate a Novembre (buste paga "leggere"). |
|
9 Dicembre 2025 |
Risposta AdE n. 308/2025 |
Interpretazione Estensiva (Rettifica) |
Inclusione Pronta Disp. nel beneficio. Restituzione tasse a Dicembre (buste paga "pesanti"). |
|
Prospettiva 2026 |
Legge di Bilancio 2026 (Ipotesi) |
Nuova Flat Tax 15% su indennità accessorie |
Allargamento base imponibile agevolata, ma aliquota più alta (15% vs 5%). |
Documento redatto ad uso professionale per l'analisi delle dinamiche giuslavoristiche e fiscali nel comparto sanità.
Bibliografia
- Risposta n. 308/2025 - Agenzia Entrate, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9487538/Risposta+n.+308_2025/c128f45f-a88d-d626-af80-1e5905318c87
- Risposta n. 308/2025 - Agenzia Entrate, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta-n-308_2025
- 2025_10_27-CCNL-comparto-definitivo.pdf
- Risposta n. 272/2025 - Agenzia Entrate, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta-n-272_2025
- Straordinari infermieri, il passo indietro dell'Agenzia delle entrate dà ragione al Nursind, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/straordinari-infermieri-il-passo-indietro-dellagenzia-delle-entrate-da-ragione-al-nursind/
- Straordinari degli infermieri: Palazzo Chigi smentisce l'Agenzia delle Entrate - Nurse24.it, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/straordinari-infermieri-palazzo-chigi-smentisce-agenzia-entrate.html
- Entrate – Risposta n. 308/2025 : Infermieri, detassazione degli straordinari estesa anche alle ore di reperibilità. - Lavorosi, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/prelievo-e-adempimenti-fiscali/entrate-risposta-n-3082025-infermieri-detassazione-degli-straordinari-estesa-anche-alle-ore/
- Controversie sui Tagli agli Straordinari degli Infermieri: Il Governo Smentisce il Fisco su Trattenute Anomale in Busta Paga, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.alm.com/press_release/alm-intelligence-updates-verdictsearch/?s-news-15532426-2025-12-01-controlli-trattenute-ingannevoli-inps-infermieri-sanita-nazionale
- Flat tax infermieri: quando si applica (e non) il 5% sullo straordinario. I chiarimenti delle Entrate | LeggiOggi, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.leggioggi.it/flat-tax-infermieri-quando-al-5-per-cento/
- Entrate – Risposta n. 272/2025 : Sanità. Lo straordinario è distinto dalla reperibilità., accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/prelievo-e-adempimenti-fiscali/entrate-risposta-n-2722025-sanita-lo-straordinario-e-distinto-dalla-reperibilita/
- Pronta disponibilità degli infermieri, l'Agenzia delle Entrate conferma: è straordinario, vale la flat tax al 5% - IlPersonale.it, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.ilpersonale.it/pronta-disponibilita-degli-infermieri-lagenzia-delle-entrate-conferma-e-straordinario-vale-la-flat-tax-al-5/
- Bonus 5% infermieri: Rischio conguaglio in busta paga per la pronta disponibilità. Ecco il perché (Risposta 272/2025) - InfermieriAttivi, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7464-bonus-5-infermieri-rischio-conguaglio-in-busta-paga.html
- Conguaglio IRPEF dicembre 2025, sorpresa in busta paga, più soldi o meno - SoldiOnline, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.soldionline.it/notizie/economia-politica/conguaglio-irpef-dicembre-2025-sorpresa-in-busta-paga-piu-soldi-o-meno
- Indennità di turno, notte e disagio: dal 2026 scatta la tassazione agevolata al 15 per cento, accesso eseguito il giorno dicembre 12, 2025, https://www.infermieristicamente.it/articolo/19993/indennita-di-turno,-notte-e-disagio:-dal-2026-scatta-la-tassazione-agevolata-al-15-per-cento
