Contenzione fisica intra-ospedaliera: responsabilità civile, penale e deontologica dell’infermiere

paziente

La contenzione fisica — intesa come l’uso di mezzi fisici o meccanici che limitano la capacità di movimento volontario della persona assistita — rappresenta una delle pratiche più delicate in ambito ospedaliero. Valutiamo insieme, non solo gli aspetti clinici e di sicurezza, ma anche le conseguenze giuridiche e deontologiche per il professionista.

Le norme, le linee guida ministeriali e la giurisprudenza italiana hanno chiarito negli anni limiti e responsabilità: per l’infermiere valgono obblighi di valutazione, documentazione, consenso (quando possibile), proporzionalità e ricerca di alternative.  

Quadro normativo e linee guida

In Italia non esiste una legge unica nazionale che regoli puntualmente la contenzione; tuttavia esistono raccomandazioni ministeriali, linee di indirizzo regionali e protocolli aziendali che definiscono criteri operativi, limiti e processi decisionali.

Le Raccomandazioni del Ministero della Salute e i documenti tecnici insistono sul principio che la contenzione deve essere misura ultima (extrema ratio), temporanea, proporzionata e soggetta a revisione continua. Le più recenti linee di indirizzo e documenti tecnico-scientifici promuovono strategie di prevenzione e piani alternativi per ridurre l’uso di mezzi restrittivi.  

Responsabilità penale

Dal punto di vista penale la contenzione può configurare profili di reato quando non è giustificata o non vengono rispettate le cautele previste. La Corte di Cassazione e la giurisprudenza hanno più volte affermato che la contenzione non è un “atto terapeutico” che automaticamente scrimina il comportamento: se la limitazione della libertà è ingiustificata può integrarsi il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) o altri reati collegati a lesioni o morte del paziente.

Il caso emblematico di Mastrogiovanni ha sottolineato come la mancanza di motivazione clinica, la durata indiscriminata della contenzione e la carente documentazione possano portare a condanne per medici e infermieri.

Per l’infermiere, pertanto, la responsabilità penale può scattare quando l’atto è eseguito senza adeguata base giustificativa, senza ordine o supervisione quando necessari, o in modo negligente.  

Responsabilità civile

Sul piano civile l’uso illegittimo della contenzione può dar luogo a risarcimenti per danno non patrimoniale (es. perdita di libertà, sofferenza psichica) e per danni patrimoniali collegati a eventuali lesioni.

La responsabilità può essere diretta (a carico del singolo operatore che ha posto in essere l’atto) o concorrente con la struttura/ente per carenze organizzative, formazione inadeguata o mancanza di protocolli aziendali.

L’infermiere deve quindi documentare la valutazione del rischio, le alternative adottate, il consenso informato quando possibile, le motivazioni cliniche e le verifiche periodiche: la cartella clinica è spesso il primo elemento valutato in giudizio.  

Deontologia professionale dell’infermiere

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) — aggiornato e recentemente novellato — sottolinea l’obbligo dell’infermiere di rispettare dignità, libertà e autodeterminazione della persona assistita, ponendo la relazione di cura e la tutela dei diritti al centro dell’azione professionale.

Il codice impone che ogni intervento restrittivo sia attentamente motivato, proporzionato, temporaneo e documentato, e che l’infermiere persegua ogni possibile alternativa meno invasiva. Inoltre il professionista è tenuto a riferire, coinvolgere la famiglia e collaborare in un approccio multidisciplinare per la gestione del rischio. Violazioni deontologiche possono comportare sanzioni disciplinari da parte degli Ordini/Collegi.  

Buone pratiche operative (ruolo infermieristico)

  1. Valutazione multidimensionale: prima di ogni misura restrittiva eseguire valutazioni del rischio di caduta, agitazione, delirium, stato cognitivo e necessità reale della contenzione.  
  2. Alternativa e preventione: attivare misure alternative (presenza assistenziale aumentata, ambientazione protetta, farmacoterapia appropriata purché proporzionata, supporti di comunicazione).  
  3. Documentazione esaustiva: registrare indicazioni cliniche, valutazione rischi/benefici, autorizzazioni o ordini medici, durata prevista e verifiche temporali (ogni azione documentata è elemento di difesa).  
  4. Coinvolgimento e consenso: quando il paziente è capace di intendere e di volere, ottenere consenso; in assenza, informare e coinvolgere i familiari o i tutori secondo le normative vigenti.
  5. Revisione continua: programmare verifiche frequenti per ridurre al minimo la durata e rimuovere la contenzione appena non più necessaria.  

Strategie di risk management e formazione

Dal punto di vista del clinical risk management la prevenzione delle contestazioni civili e penali passa per protocolli aziendali chiari, formazione continua del personale su tecniche alternative e su principi giuridico-deontologici, e audit periodici sull’uso della contenzione.

Implementare percorsi di “minimizzazione della contenzione” e registri aziendali aiuta a dimostrare la correttezza dell’azione e a tutelare sia il paziente sia il professionista.  

Conclusione — il punto di equilibrio per l’infermiere

L’infermiere che si trovi a dover considerare la contenzione fisica deve bilanciare due obblighi paralleli: la tutela della sicurezza (del paziente e degli altri) e il rispetto della libertà personale.

La chiave per limitare la responsabilità penale, civile e deontologica è la motivazione clinica documentata, l’uso di alternative, il coinvolgimento multidisciplinare, la formazione e il rispetto delle linee guida e dei protocolli aziendali.

Nel dubbio operativo, la trasparenza documentale e la tempestiva comunicazione con il medico responsabile e la famiglia rappresentano protezioni fondamentali sia per la persona assistita sia per il professionista.  

Bibliografia di riferimento per approfondimenti

Testi e monografie
  • Casu, G. (2020). Responsabilità professionale infermieristica. Milano: McGraw-Hill.
  • Fineschi, V. (2019). Medicina legale per professioni sanitarie. Padova: Piccin.
  • Gorini, A., & Prandi, C. (2021). Risk management in sanità: strumenti e responsabilità. Milano: FrancoAngeli.
  • Pera, S. (2018). Infermieristica legale e forense. Roma: Carocci.

Articoli e contributi scientifici
  • Lavazza, A., & Pizzi, C. (2020). La contenzione fisica nei contesti sanitari: profili bioetici e giuridici. BioLaw Journal, 2, 45–62.
  • Scalorbi, S., et al. (2018). L’uso della contenzione: analisi etica e organizzativa. L’Infermiere, 57(3), 32–40.

Linee guida, raccomandazioni e documenti istituzionali
  • Ministero della Salute (2014). Raccomandazione n. 19 – Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e sociosanitari (sezione su gestione del paziente agitato).
  • Ministero della Salute (2017). Linee di indirizzo nazionali per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico.
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS) (2020). Documenti tecnici sulla gestione del paziente con disturbi comportamentali.
  • FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (2022). Codice Deontologico dell’Infermiere.

Normativa e giurisprudenza
  • Corte di Cassazione – Sentenze sul caso Mastrogiovanni (Cass. Pen. Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 50497).
  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13: “La libertà personale è inviolabile”.
  • Codice Penale, artt. 605 (sequestro di persona), 571–572 (abuso dei mezzi di correzione o disciplina).
  • Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) – responsabilità professionale sanitaria.

 

Foto di Tima Miroshnichenko

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