La corresponsabilità dell’équipe operatoria nelle pezze ritenute in addome: limiti del principio di affidamento, profili medico-legali e caso clinico 

sala operatoria

La ritenzione di materiale chirurgico nel cavo addominale – in particolare di garze, pezze laparotomiche e strumenti – rappresenta uno degli eventi sentinella più gravi in ambito chirurgico, con rilevanti implicazioni cliniche, organizzative, medico-legali e assicurative.

Tale evento, oltre a configurare una violazione delle buone pratiche clinico-assistenziali, integra frequentemente un’ipotesi di colpa professionale plurima, con responsabilità concorrente dei membri dell’équipe operatoria.

In qualità di infermiere specialista in infermieristica legale e forense, l’analisi di tali eventi impone una lettura integrata che tenga conto:

  • del quadro normativo vigente (Legge n. 24/2017, cd. Legge Gelli-Bianco),
  • delle linee guida e buone pratiche accreditate,
  • dei principi civilistici e penalistici in tema di responsabilità in équipe,
  • della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Le “pezze ritenute” costituiscono un evento prevenibile, classificato come never event, che implica un fallimento sistemico nei processi di conteggio, comunicazione e leadership intraoperatoria.

Inquadramento normativo: sicurezza delle cure e responsabilità professionale

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) ha rafforzato il principio secondo cui la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute (art. 1), ponendo in capo alle strutture sanitarie un obbligo organizzativo e gestionale volto alla prevenzione del rischio clinico.

L’art. 7 della Legge 24/2017 distingue chiaramente:

  • la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (artt. 1218 e 1228 c.c.),
  • dalla responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria (art. 2043 c.c.), salvo rapporto contrattuale diretto con il paziente.

Nel caso di pezze ritenute, l’evento avverso rientra tipicamente in una fattispecie di colpa organizzativa e professionale, che coinvolge:

  • chirurgo primo operatore,
  • aiuti,
  • anestesista (per aspetti di vigilanza clinica e timing),
  • infermiere strumentista,
  • infermiere di sala (circolante).

La responsabilità è spesso configurata come responsabilità solidale e concorrente, in quanto ciascun componente dell’équipe riveste una propria posizione di garanzia nei confronti del paziente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Conteggio chirurgico e obblighi professionali infermieristici

Il conteggio di garze, ferri e strumenti rappresenta una procedura standardizzata, prevista dalle raccomandazioni ministeriali sul rischio clinico e dalle buone pratiche internazionali (WHO Surgical Safety Checklist).

Sul piano professionale, l’infermiere strumentista e l’infermiere di sala:

  • sono tenuti a eseguire il conteggio iniziale, intraoperatorio e finale,
  • devono documentare l’esito in cartella operatoria,
  • hanno l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi discrepanza.

Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell’affermare che il conteggio non esonera il chirurgo dalla responsabilità finale di verifica del campo operatorio, né può essere utilizzato come meccanismo di deresponsabilizzazione.

Il principio di affidamento e i suoi limiti in sala operatoria

Uno degli snodi più delicati in ambito forense è il ricorso, da parte dei sanitari, al cd. principio di affidamento, secondo cui ciascun componente dell’équipe può fare affidamento sul corretto adempimento dei compiti da parte degli altri.

In ambito chirurgico, tale principio trova però limiti stringenti. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che:

  • il principio di affidamento non opera quando l’errore altrui è riconoscibile ed evitabile,
  • il chirurgo mantiene una posizione apicale e di garanzia, che comporta un dovere di supervisione sull’intera procedura, inclusa la verifica dell’assenza di corpi estranei.

La giurisprudenza ha chiarito che il chirurgo non può limitarsi a invocare l’errore dell’infermiere strumentista o del personale ausiliario per escludere la propria responsabilità, poiché l’obbligo di controllo del campo operatorio è parte integrante della prestazione chirurgica.

In altri termini, il principio di affidamento non scrimina in presenza di obblighi di controllo incrociato e di errori macroscopici, come nel caso della ritenzione di una pezza laparotomica.

Giurisprudenza recente: responsabilità in équipe e corpi estranei

La giurisprudenza più recente ribadisce l’estensione della responsabilità a tutti i componenti dell’équipe.

In particolare, il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 7713, ha riaffermato che, in caso di malpractice, la struttura risponde contrattualmente e che la prova dell’esatto adempimento grava sui convenuti, con specifico riferimento agli obblighi di diligenza e controllo nelle procedure sanitarie.

Ulteriori sentenze della Cassazione hanno stabilito che:

  • ciascun membro dell’équipe è responsabile non solo delle proprie mansioni, ma anche degli errori evidenti degli altri componenti,
  • il controllo dello strumentario e dei materiali spetta all’intera équipe, con posizione di garanzia rafforzata in capo al chirurgo operatore.

Caso clinico 

Anamnesi e intervento

Paziente di sesso femminile F.C., 58 anni, sottoposta a intervento di colectomia sinistra per neoplasia del colon in struttura privata accreditata nel Lazio. Intervento condotto in elezione, senza complicanze intraoperatorie immediate.

Decorso post-operatorio

Nei giorni successivi, la paziente sviluppava dolore addominale persistente, febbre, leucocitosi e segni di ileo paralitico. Una TC addome con mezzo di contrasto evidenziava una formazione compatibile con corpo estraneo tessile in sede sottocolica sinistra.

Reintervento

Veniva eseguita laparotomia esplorativa con rimozione di una pezza laparotomica ritenuta, associata a raccolta ascessuale. La paziente riportava un prolungamento della degenza, complicanze infettive e danno biologico temporaneo e permanente.

Valutazione medico-legale

La consulenza tecnica d’ufficio accertava:

  • mancato corretto conteggio finale,
  • carente documentazione perioperatoria in cartella clinica,
  • omessa verifica del campo operatorio da parte del chirurgo.

Veniva dunque riconosciuto un nesso causale diretto tra la ritenzione della pezza e le complicanze insorte.

Sentenza del Tribunale di Roma 

In fattispecie analoghe, il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata nel 2024 (RG 73716/2019, sent. n. 4495/2024), ha condannato la struttura sanitaria e riconosciuto la responsabilità concorrente dei sanitari per carente diligenza e inosservanza delle buone pratiche, ribadendo l’onere probatorio a carico della struttura e dei professionisti in caso di eventi avversi prevenibili.

Sebbene non sempre le sentenze riportino nel dispositivo la qualifica specifica di “pezza ritenuta”, l’orientamento del Tribunale capitolino è consolidato nel ritenere tali eventi espressione di colpa grave organizzativa e professionale.

Profili di responsabilità infermieristica

Dal punto di vista infermieristico-forense, la responsabilità dello strumentista e del circolante si configura quando sia dimostrata:

  • la violazione delle procedure di conteggio,
  • l’omessa segnalazione di discrepanze,
  • la falsificazione o incompletezza della documentazione.

Tuttavia, la giurisprudenza tende a escludere che l’infermiere possa essere individuato come unico responsabile, in quanto l’evento è espressione di una dinamica multiprofessionale.

Il tentativo, talvolta riscontrabile nella prassi difensiva, di “scaricare” la responsabilità sull’infermiere mediante il principio di affidamento, non trova pieno fondamento giuridico, soprattutto in presenza di una posizione apicale del chirurgo e di obblighi di controllo condivisi.

Implicazioni assicurative e organizzative

Con il DM n. 232/2023, attuativo della Legge Gelli-Bianco, è stata rafforzata l’operatività dell’azione diretta del danneggiato nei confronti delle compagnie assicurative, con effetti rilevanti anche per i sinistri da pezze ritenute.

Ciò comporta per le strutture:

  • necessità di audit clinico,
  • revisione delle procedure di sala operatoria,
  • formazione continua del personale,
  • implementazione di sistemi tecnologici (RFID, garze radiopache, tracciabilità digitale).

Per concludere

La ritenzione di pezze in addome rappresenta un evento sentinella paradigmatico della corresponsabilità dell’équipe operatoria. Sul piano giuridico e forense, si configura come evento prevenibile, che integra una colpa professionale plurima e una responsabilità solidale tra struttura e operatori.

Il principio di affidamento non può essere utilizzato quale strumento di deresponsabilizzazione, in quanto la posizione di garanzia impone a ciascun professionista – e in particolare al chirurgo – un dovere di vigilanza attiva e di controllo finale.

Dal punto di vista infermieristico-legale, emerge con forza la necessità di rafforzare il ruolo documentale, comunicativo e assertivo degli infermieri di sala, affinché il conteggio non sia un mero atto formale, ma un presidio sostanziale di sicurezza delle cure.

Solo un approccio sistemico, multiprofessionale e giuridicamente consapevole può ridurre il rischio di tali eventi e contenere l’esposizione a contenziosi sempre più complessi e onerosi.

Bibliografia 

  • Cassazione Civile, Sez. III. (2016). Sentenza n. 344 del 13 gennaio 2016. Responsabilità medico-professionale e onere della prova.
  • Cassazione Penale, Sez. IV. (2021). Sentenza n. 12144 del 2021. Buone pratiche clinico-assistenziali e responsabilità professionale in équipe.
  • Ministero della Salute. (2015). Raccomandazione n. 2: Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico. Roma: Ministero della Salute.
  • Ministero della Salute. (2017). Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Roma: Ministero della Salute.
  • Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO). (2009). WHO Guidelines for Safe Surgery: Safe Surgery Saves Lives. Geneva: World Health Organization.
  • Parisi, C. (2024). Responsabilità della struttura sanitaria per malpractice medica e incompletezza della cartella clinica. Rivista Responsabilità Medica, 18 giugno 2024.
  • Rossetti, M. (2022). La responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli-Bianco. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
  • Scarselli, G. (2021). Responsabilità civile e sanitaria. Torino: Giappichelli.
  • Zatti, P., & Rodotà, S. (2020). Il diritto alla salute e la responsabilità medica. Bologna: Il Mulino.

Sitografia

Atto e sentenza del Tribunale di Roma (estratto tecnico-redazionale)

Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Civile
Sentenza n. 4495/2024
R.G. n. 73716/2019
Data di pubblicazione: 12 marzo 2024

Massima redazionale (uso scientifico–professionale)

In tema di responsabilità sanitaria, la ritenzione di materiale chirurgico (garza/pezza laparotomica) nel sito operatorio integra un’ipotesi di colpa professionale e organizzativa, costituendo evento prevenibile secondo le buone pratiche clinico-assistenziali.
La responsabilità grava in via contrattuale sulla struttura sanitaria, nonché in via concorrente sui sanitari dell’équipe operatoria, in ragione delle rispettive posizioni di garanzia e degli obblighi di controllo del campo operatorio e delle procedure di conteggio.

Principi affermati dal Tribunale
  • configurabilità di responsabilità solidale tra struttura e operatori;
  • irrilevanza del mero conteggio infermieristico quale causa di esonero del chirurgo;
  • inapplicabilità piena del principio di affidamento in presenza di obblighi di controllo incrociato;
  • riconoscimento del danno biologico, morale e da prolungamento della degenza.
Reperibilità dell’atto

Le sentenze integrali del Tribunale di Roma sono consultabili:

  • tramite Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia,
  • banche dati giuridiche (DeJure, Italgiure, OneLegale, Il Foro Italiano),
  • oppure mediante richiesta di copia conforme presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Roma.

 

Foto di DΛVΞ GΛRCIΛ

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