D.M 739/94

lady justice 2388500 640Il DM 739/1994 è un punto di svolta nella professione infermieristica che vede l'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

Questo articolo è un pilastro fondamentale per la nostra professione ed è presente in numerose domande all'università, nei concorsi e per accedere alla Laurea Magistrale per infermieri.

Vengono poste domande del tipo:

  • L'infermiere, come indicato dal D.M. n. 739/1994, giuridicamente:
  • Secondo il comma 4 del DM 739 4/9/94 l'infermiere:

Una letta all'articolo integrale è utile per comprendere il DM ma soprattutto per rispondere bene alle domande concorsuali.

Tratto dalla Gazzetta Ufficiale

MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 14 settembre 1994, n. 739

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere. (GU Serie Generale n.6 del 09-01-1995) note:

Entrata in vigore del decreto: 24/1/1995

.....

A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                              
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale e' responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le eta' e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivita'; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita' e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica e' intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacita' che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanita' pubblica: infermiere di sanita' pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanita', ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2.
  1. Il diploma universitario  di  infermiere,  conseguito  ai  sensi dell'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,  e  successive  modificazioni,   abilita   all'esercizio   della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  del  comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n.502/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 3.
  1. Con decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati,  conseguiti  in  base  al precedente    ordinamento,   che   sono   equipollenti   al   diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 359

 

Foto di jessica45 da Pixabay 

Pin It

Articoli più letti