Il coordinamento di un reparto o un servizio prima del CCNL Sanità 2016-2018 veniva assegnato con concorso o per decisione della direzione infermieristica o del primario che sceglieva un infermiere.
Nel secondo caso il coordinatore era un infermiere assegnato temporaneamente, scelto per competenza e fiducia ma poteva non avere il titolo richiesto.
La legge n.43/2006 ha introdotto il master di coordinamento che è diventato pienamente operativa con il CCNL Sanità 2016-2018 che ha introdotto gli incarichi di funzione.
I primi coordinatori hanno acquisito questo titolo grazie a dei corsi regionali e per diventate poi effettivamente capo sala e coordinatori dovevano fare un concorso. Dato che negli anni '80 si poteva diventare infermiere a 16 anni alcuni di questi coordinatori sono ancora in carica.
Il master di coordinamento ha avuto un'ampia diffusione e il passaggio dal titolo regionale ad un master ha un costo modesto essendoci anche la possibilità di svolgerlo online.
Per accedere ad un master è necessario avere la maturità e questo potrebbe avere impedito l'aggiornamento del titolo.
L'ARAN ha firmato il rinnovo del contratto con i sindacati e davanti a quesiti di interpretazione degli articoli del CCNL si è posta una domanda:
Il personale già titolare sia dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 21 del CCNL del 21.5.2018 sia dell’incarico di coordinamento, deve comunque, partecipare ai nuovi avvisi di selezione indetti dall’Azienda per il conferimento degli incarichi di funzione previsti dal medesimo CCNL al fine di poter proseguire nell’esercizio delle proprie funzioni?
In sintesi l'interpretazione dell'ARAN dice che con il nuovo CCNL c'è solo il sistema di incarichi e sopprime i concorsi precedenti (LINK).
Ora una breve parentesi, ma se al prossimo CCNL sanità, tutti gli infermieri a tempo indeterminato diventassero incarichi di 3 anni, rinnovati a discrezione del datore di lavoro, sareste contenti? Chiudo parentesi.
Per quanto riguarda ai titoli validi per partecipare agli incarichi di funzione sono attivi solo quelli previsti dalla legge 43 del 2006 che sono previsti dal comma 4 e 5:
ART. 6. (Istituzione della funzione di coordinamento)
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
L'unico titolo valido oltre al master di coordinamento è il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica che ad oggi non è un corso attivo e quindi i possessori andranno ad esaurimento.
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