Sicurezza e tutele per il personale sanitario: un focus su rischio radiologico e riposo biologico

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Sanità dedica un'attenzione particolare alla salute e sicurezza del personale esposto a rischi professionali specifici.

Gli articoli 109 e 110, in particolare, delineano le tutele per chi opera in ambienti con rischio radiologico, introducendo misure compensative e periodi di riposo speciali.

L'Articolo 109, intitolato "Indennità di rischio radiologico", riconosce al personale non tecnico sanitario di radiologia medica esposto in modo permanente a tale rischio un'indennità mensile di € 103,29, erogata per 12 mensilità. Questa indennità, finanziata dal fondo di cui all'Art. 103, sottolinea l'importanza di compensare i lavoratori per la potenziale esposizione a fattori di rischio. La norma prevede inoltre un rigoroso accertamento delle condizioni ambientali nelle "zone controllate", in conformità con le normative vigenti, e stabilisce visite mediche semestrali per il personale coinvolto. Gli esiti di tali accertamenti sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, garantendo trasparenza e coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

A completamento delle tutele, l'Articolo 110, "Riposo biologico", introduce un diritto fondamentale per il personale esposto al rischio radiologico, inclusi questa volta i tecnici sanitari di radiologia medica. Si tratta di 15 giorni consecutivi di riposo biologico, da fruire entro l'anno solare in un'unica soluzione. Questo periodo, che non incide sul computo delle assenze come ferie o festività soppresse, è proporzionato ai mesi di effettiva esposizione, computando come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. L'obiettivo è fornire un lasso di tempo dedicato al recupero fisico e alla minimizzazione degli effetti cumulativi dell'esposizione, evidenziando un approccio proattivo alla tutela della salute a lungo termine.

Questi due articoli rappresentano un esempio concreto dell'impegno del CCNL Sanità nel salvaguardare la salute e il benessere dei professionisti che quotidianamente operano in contesti a rischio, garantendo non solo un riconoscimento economico, ma anche tempi e modalità specifiche per il recupero e la prevenzione.

Art. 109 Indennità di rischio radiologico

1. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità.

2. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.

3. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 2 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 5 (Informazione).

4. L’indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

Art. 110 Riposo biologico

1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell’art. 109 comma 2 (Indennità di 152 rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione.

2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i 15 giorni di cui al comma 1, le ferie e le festività soppresse.

 

Foto di Pixabay

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