Le parole proibite

lettere, parole

Nelle prime giornate di autunno le sere sono ancora permeate dalla luce ma fresche, la vivacità ed il fragoroso rumore delle sere d’estate lascia spazio al silenzio e all’immobilismo.

La vita che nella stagione precedente pullulava per le strade al crepuscolo adesso preferisce restare a casa, nelle sere d’autunno ogni forma di vita sembra sparire.

Qualcuno tra voi lettori la sera scorsa, passata a casa tra amici, ha proposto di iniziare una partita ad un gioco da tavolo. Dalla seconda sedia a sinistra il vostro amico con maggiore spirito di iniziativa nel momento della scelta, in cui tutti dicono “per me è uguale”, avrà alzato la voce proponendo di giocare a Taboo.

È un gioco apparentemente semplice, in cui attraverso indizi si arriva alla parola misteriosa ma attenzione, ci sono le parole proibite.

Si ha in mano la propria carta con al vertice la parola da indovinare e sotto questa ci sono quelle da non dire, le cosiddette parole tabù, altrimenti gli indizi sarebbero troppo semplici per arrivare alla soluzione. Mischiamo le carte e peschiamo… ecco la parola da indovinare “Infermiere”.

La mia carta la vedo così:

INFERMIERE 

  • Professionista sanitario
  • Responsabile
  • Autonomo
  • Consapevole
  • Processo assistenziale

Ma fate attenzione potreste avere un’edizione passata, una delle prime, cosiddetta Vintage, ed ecco che la carta apparirà in questo modo:

INFERMIERE

  • Professionista sanitario ausiliario
  • Mestierante
  • Dipendente
  • Esecutore
  • Mansionario

Posiamo per un attimo la carta e sfogliamo le pagine del libro di storia, torniamo al Regio decreto del 2 maggio 1940, n. 1310. Il Regio decreto enuncia le mansioni dell’infermiere professionale e del generico, riguardo il professionale non parla di assistenza diretta al paziente ma di compilazione, registrazione, custodia e controllo. 

Il professionale ha l’obbligo di gestire e controllare l’esecuzione delle mansioni assegnate al generico essendone responsabile. L’art. 2 al punto “a” riporta che l’infermiera professionale si occupa di “assistenza completa dell'infermo, alle dirette dipendenze del medico”.

Quindi l’assistenza al paziente da parte del professionale se fosse stata ordinata, diretta, o fosse avvenuta insieme al medico.

Assistenza al paziente nell’esecuzione di prestazioni mediche, quindi a scopo diagnostico o terapeutico come evidente dai punti che compongono l’art. 3 del Regio decreto:

Dietro ordinazione del medico, l'infermiera professionale può eseguire le seguenti manovre o interventi:

a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
b) ipodermoclisi - sorveglianza di fleboclisi;
c) rettoclisi;
d) frizioni, pennellature, impacchi;
e) coppette, vescicanti, sanguisugio;
f) applicazioni elettriche più semplici;
g) medicazioni comuni e bendaggi;
h) clisteri avacuanti, medicamentosi e nutritivi;
i) lavande vaginali;
l) cateterismo nella donna e in caso d'urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell'uomo, purché non siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del sanitario;
m) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico dietro richiesta e sotto la responsabilità del medico;
n) lavanda gastrica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità del medico;
o) intubazione d'urgenza;
p) massaggi e ginnastica medica;
q) tamponamento vaginale d'urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico;
r) tamponamento nasale anteriore d'urgenza;
s) applicazione di lacci emostativi d'urgenza;
t) respirazione artificiale;
u) bagni terapeutici e medicati;
v) prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico.
Prelevamento di tamponi orofaringei.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.

L’evoluzione normativa del Regio decreto è rappresentata dalla legge repubblicana DPR n.225/74 il cosiddetto “Mansionario”.

Questa legge modifica la terminologia non cambiando la sostanza, l’infermiere professionale controlla e vigila sulla corretta esecuzione dell’assistenza diretta al paziente.

Qui riporto l’art.6 della suddetta legge che è tutt’ora vigente lì dove presente l’infermiere generico. 

Art. 6.

L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

  1. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
  2. raccolta degli escrementi;
  3. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
  4. bagni terapeutici e medicati, frizioni;
  5. medicazioni semplici e bendaggi;
  6. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
  7. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
  8. somministrazione dei medicinali prescritti;
  9. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
  10. sorveglianza di fleboclisi;
  11. respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

  1. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
  2. a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
GUI

Le pagine scorrono rapide sotto le dita e si arriva a trent’anni fa, il 14 settembre 1994. È la data in cui si scrive una pagina storica per l’infermieristica, l’emanazione del profilo professionale, l’infermiere entra a far parte delle professioni sanitarie.

Il DM n.739/94 attribuisce all’infermiere la responsabilità dell’assistenza infermieristica.

Si compone di 3 articoli, nell’art.1 si disegna la figura dell’infermiere come responsabile dell’assistenza generale infermieristica, si riportano i titoli da conseguire per ricoprire questo incarico, si definisce l’assistenza infermieristica “preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa”.

Nel comma 3 dell’art.1 si dice che "L'infermiere identifica i bisogni, formula i relativi obiettivi, pianifica gli obiettivi, li gestisce e valuta". Gestire che differisce da eseguire.

Il comma prosegue con altri due punti, l’infermiere “agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali” e “per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”. 

Il decreto investe l’infermiere dell’onere della responsabilità giuridica del proprio operato che è disciplinare, civile e penale. 

Conferisce autonomia decisionale, coscienza, consapevolezza e discrezionalità.

L’infermiere ha giudizio clinico, decide cosa è necessario fare e se è necessario che lo faccia in prima persona o attribuirlo alle figure di supporto. Viene individuata quale figura idonea alla formazione di altro personale, compreso quello di supporto.

All'interno dell'articolo 2 del DM 739/94viene stabilito che il diploma universitario di infermiere (oggi laurea di I livello) è abilitante all'esercizio della professione previa iscrizione all'Albo professionale.

Il DM 739/94 si conclude con l'articolo 3, il quale stabilisce l'equipollenza tra il Diploma Universitario di Infermiere ed i titoli preesistenti per l'accesso alla professione ed ai pubblici uffici.

Passa un lustro, viene redatta e promulgata la Legge n. 42/99, l’infermiere passa dalla mansione tecnica (professionale) a quella intellettuale (professionista).

L’art. 1 della citata legge pone una linea sull’aggettivo finale “Professionista sanitario ausiliario”.

Il DPR n.225/74 che istituiva il mansionario viene abrogato ad eccezione dell’art.6 riportante le mansioni dell’infermiere generico lì dove presente.

La legge indica dei criteri guida e dei criteri limite della professione riassunti qui sotto: 

Criteri guida e criteri limite della professione infermieristica

Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri (dimensioneinfermiere.it)

Cosa resterà di questi anni ’90?

Sicuramente non l’infermiere generico. La fine del XX secolo porta via con sé anche questa figura, conseguenza naturale dell’evoluzione normativa compiuta. Il vuoto lasciato dall’infermiere generico viene colmato immediatamente con l’ASSS (ausiliario socio sanitario specializzato).

I portantini livello 3 divengono livello 4 e rientrano nelle attività previste dal comma 1 dell’art 6 del DM 225/74:

L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

  1. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

Dopo la graduale riduzione dell’infermiere generico nasce l’OTA (operatore tecnico addetto all’assistenza), svolge attività igienico-domestico-alberghiere. Per la disciplina completa si rimanda a https://lnx.opifoggia.it/operatore-tecnico-addetto-allassistenza/

Con il nuovo millennio viene siglato l’Accordo Stato-regioni nel febbraio 2001. L’accordo disciplina la figura dell’OSS (operatore socio-sanitario), lo Stato delinea le caratteristiche generali lasciando alle singole regioni il compito di formarlo.

Quindi l'OSS è un'evoluzione dell'OTA cioè l'OSS può svolgere l'attività OTA anche a domicilio, occupandosi delle ADL (attività di vita quotidiana) ed anche di attività di svago e animazione come sancito dalla suddetta legge.

L'OSS è una figura che amplia la propria attività igienico-domestico-alberghiera occupandosi anche di impegnare la persona nelle sue attività esistenziali cioè ludiche, ricreative, affettive.

Ognuno deve prendere un settore assistenziale. L’OSS si occupa delle attività alberghiere cioè le ADL, accompagna, sostituisce la forza che ci vuole per completare le attività quotidiane di vita. L'OSS fa l'accompagnatore.

Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:

  1. assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 
  2. intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 
  3. supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

Tale tipo di attività che erano compito del generico, nel 2001 vengono assegnate a questa nuova figura provando così che le mansioni del generico sono state attribuite dal legislatore alla figura di supporto e non al professionale.

La divagazione appena terminata la ritengo necessaria, in quanto conoscere le altre figure e le loro competenze specifiche migliora e rende più nitido il proprio ruolo.

Tornando a scrivere con il pastello bianco, le competenze professionali dell’infermiere sono disciplinate dal codice deontologico che è lo strumento che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell’esercizio della specifica attività professionale infermieristica.

Il Codice Deontologico fissa le norme dell’agire professionale dell’Infermiere e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con l’assistito (ultima revisione 2019).

Ricalca i contorni del profilo infermieristico anche il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Sanità (acronimo CCNL) del triennio 2019-2022 riconoscendo che l'infermiere NON deve svolgere mansioni igienico-domestico-alberghiere. Il CCNL parla di autonomia, responsabilità e capacità organizzative.

L’infermiere deve coordinare, deve organizzare le altre figure che ruotano intorno al paziente. Ha discrezionalità operativa e giudizio clinico.

L’infermiere svolge attività pericolose quali la somministrazione della terapia, registra e certifica davanti alla legge con un atto pubblico quello che fa, scrivendo in consegna, in cartella.

Il CCNL disciplina che dal 1° gennaio 2023 per i professionisti della salute del ruolo sanitario è stato disapplicato il suffisso collaboratore professionale sanitario e nel trattamento economico riconosce l’indennità infermieristica. Prevede per ogni incarico un livello di complessità con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio.

Dichiara che il personale del ruolo sanitario rappresenta un punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi.

L’infermiere si occupa della gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi.

Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni addetto nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Purtroppo, nella quotidianità che sia negli spogliatoi, nelle medicherie, nei corridoi oppure in corsia, dai dirigenti alle coordinatrici passando per colleghi infermieri e operatori nonostante il percorso di studi e l’esperienza maturata, i concetti registrati finora sembrano essere sfumati, si ha la sensazione di essere in un minestrone, di essere forza-lavoro senza una connotazione precisa.

Vi lascio con un numero, il 60% della forza-lavoro nel settore sanitario è rappresentata da infermiere e infermieri. Continuiamo a porci domande, la quotidianità è fluida non statica. I dogmi lasciamoli ad altri.

Riprendiamo in mano la carta, è ora di giocare.

Sitografia:

POST SCRIPTUM:

Per completezza di informazioni, per i curiosi e per chi ha voglia di approfondire riporto qui a fondo pagina alcuni articoli, per me rilevanti, delle leggi che rappresentano l’evoluzione normativa della professione infermieristica, articoli del CCNL ed estratti di una sentenza del tribunale di Roma del 2019 riguardante il tema trattato.

Le competenze professionali dell’infermiere sono regolate dalla legge 42/99 che all’art. 1 comma 2 enuncia:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V (mansioni dell’infermiere generico), il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

L’articolo suddetto richiama il D. lgs n.502/92 avente come obiettivo la programmazione sanitaria nazionale e la definizione dei livelli uniformi di assistenza che all’art. 6 comma 3 riporta:

A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

Legge n.251/200 art. 1:

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

  1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
  2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
  3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
  4. l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
  5. la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Legge n.43/2006:

Art. 1, comma 1

Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

Art. 6, comma 1

(Istituzione della funzione di coordinamento).

In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

  1. professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  2. professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  3. professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  4. professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

CCNL triennio 2019-2022

L’art.15 del CCNL disciplina che dal 1° gennaio 2023 per i professionisti della salute del ruolo sanitario è stato disapplicato il suffisso collaboratore professionale sanitario. Lo stesso articolo al comma 8 nel trattamento economico riconosce l’indennità infermieristica

L’art 24, comma 7 prevede per ogni incarico un livello di complessità con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio.

Art 25, comma 1

  • per il personale del ruolo sanitario: rappresenta un punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi;
  • per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo;

Art. 28, comma 1

  • per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi;
  • per il personale del ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi;

L’art. 43, comma 6: Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni addetto nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Sentenza 6954/2019

“…le mansioni igienico-domestico-alberghiere svolte dal ricorrente per quanto dedotto in ricorso, sono illegittime poiché non attinenti al profilo professionale dell’infermiere, ma proprie del personale ausiliario di supporto…”

“…condannare […] al risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale…”

“…ha dovuto svolgere sempre in maniera marginale ed affrettata le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad es., preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali ecc.; che, invece, in maniera assolutamente prevalente ha svolto attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestiche-alberghiere, come ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e coperte, curare l’igiene personale, ecc.; che, a causa di tale preponderante impegno, non ha potuto praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria professione e cioè non ha potuto assistere il più delle volte alle visite mediche, non si è potuto aggiornare sull’evoluzione terapeutica e patologica dei pazienti, non ha svolto ricerca infermieristica, non si è aggiornato sui processi di nursing, ecc.; che tale situazione è dipesa dal comportamento del datore di lavoro che non ha mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento generale dei malati…”

“…premessa introduttiva di carattere storico circa la figura dell’infermiere, per dimostrare che le mansioni di assistenza diretta non sono proprie dell’attuale professionista laureato….”

“…quando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento, riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c. è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento…”

“…La controversia verte invece sulla legittimità o meno dell’assegnazione, accanto alle dette mansioni certamente proprie della professione, anche di attività che il ricorrente definisce di assistenza diretta, come aprire una bottiglia, porgere un bicchiere, accendere e spegnere il televisore, imboccare i pazienti non autosufficienti, riassettare i letti, far usare padelle e pappagalli ed indi svuotarli e pulirli, ecc. In sostanza, la convenuta non nega che il OMISSIS svolga anche tal genere di atti ma sostiene che gli stessi rientrano tra gli interventi elettivi per soddisfare bisogni fondamentali della persona identificati dalle diagnosi infermieristiche NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)…”

“…In pratica, posta una determinata classificazione del personale da una fonte vincolante per il datore di lavoro, non sarebbe legittimo affidare compiti propri di una determinata categoria di lavoratori a lavoratori appartenenti ad altra categoria per il solo fatto che, per decisione dello stesso datore di lavoro…”

“…Dalla definizione normativa dunque emerge che quella dell’infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie e non dissimilmente da quella medica, attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico ed anche se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale, presuppone necessariamente non un comune saper fare in forza di esperienza ed imitazione, ma un insieme di conoscenze complesse e articolate, tanto che, ex lege, non può essere esercitata se non da persone che abbiano acquisito titolo di laurea ad hoc. Nel quadro delineato dal legislatore e fatto proprio dalla fonte collettiva, l’infermiere è il soggetto preposto a tutto quanto è necessario per assicurare l’assistenza dei pazienti (nell’ambito della propria professione) e, in quanto responsabile in prima persona, a lui è conferita la discrezionalità tecnica di stabilire se un determinato atto debba, in ragione proprio della sua rilevanza, essere compiuto da lui personalmente o se possa essere eseguito – sotto la sua responsabilità – da un suo ausiliario o collaboratore, così come, secondo il codice civile, il professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto ma, sotto la sua direzione e responsabilità, può avvalersi di sostituti ed ausiliari se ciò è consentito dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.)…”

“…se è compito precipuo dell’operatore socio sanitario e dell’infermiere generico (fino a quando lavoratori aventi tale qualifica continuano ad essere in servizio) curare l’attività di assistenza diretta del paziente, cioè compiere tutti gli atti materiali necessari per la consentire la “vita quotidiana” del malato, come espletare le funzioni fisiologiche, ed atti elementari che la condizione stessa di malato non permette, come aprire una bottiglia, accendere il televisore o comporre un numero telefonico, oppure tutti gli atti che assicurano il mantenimento di un ambiente sano e confortevole (far occupare al paziente un letto con lenzuola pulite, tenere in ordine il suo comodino, ecc.), allora tutte tali attività – per la cui esecuzione sono richieste, in generale, conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” e non già “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” nonché “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa” – devono essere, di norma, affidate ai lavoratori inquadrati nella categoria B e non possono invece essere svolte dagli infermieri semplicemente per mancanza o insufficienza di personale di qualifiche inferiori, e non già perché – esercitando la sua responsabilità e la sua discrezionalità operativa – l’infermiere giudica necessario o quanto meno opportuno il proprio personale intervento..”

 

Foto di Pixabay

 

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