Il tempo tuta è una novità che dovrebbe creare sommosse e indignazioni ma invece andiamo avanti con la nostra routine tranquilla.
Quindi per una mattina dalle 7 alle 14 si marca il cartellino alle 6,45 e si arriva in reparto 5-10 minuti prima, poi alle 14 si saluta e si smarca alle 14.15 se va bene... ma va tutto bene?
Io devo mettermi la divisa è un obbligo, perchè deve essere fatto a carico del mio tempo? E' la domanda che ha creato numerosi processi e sentenze...
Se il buon senso dice che quel giorno sono a disposizione del datore di lavoro dalle 7 dovrei poter marcare il cartellino alle 6.59, ma nessuno fa pochi sono i sindacati che fanno ricorsi o che lottano per il tempo tuta.
Il ricorso al tempo tuta è una cosa molto controversa ne è un un esempio la scelte dell'AIOP che da espressamente l'indicazione di non mettere per iscritto che il dipendente deve cambiarsi prima di andare in reparto, anche se ovviamente non si può scegliere, perchè questo lascia la possibilità di un interpretazione del tipo è solo una questione di igiene personale e non c'è spazio per i ricorsi.
La difficoltà di una corretta determinazione ha creato una serie di ricorsi in diversi contesti lavorativi, dato che se è semplice pensare dal momento che marco il cartellino sono in servizio a carico del datore di lavoro i contesti lavorativi diversi hanno interpretazioni diverse.
Come ad esempio nel caso di una cassiera della COOP che ha perso per mancanza di disposizioni aziendali.
Eppure nel nostro ordinamento, per «orario di lavoro» si intende «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
Se da un lato ci sono state sentenze contro il tempo tuta, dall'altra ci sono state richieste mirate e motivate che hanno vinto e vi riporto un passaggio della sentenza che AADI ha vinto (LINK).
....Va aggiunto che, come risulta incontestato, il personale deve custodire la divisa presso gli armadietti posti all'interno degli spogliatoi e consegnare i capi utilizzati al policlinico per il lavaggio.
Si evidenzia chiaramente non soltanto l'obbligo di indossare la divisa, ma anche la necessità che tale divisa sia indossata esclusivamente all'interno dell'ambiente ospedaliero, durante l'orario di servizio, con divieto assoluto di utilizzarla al di fuori dei limiti temporali e spaziali stabiliti dal datore di lavoro.
Del resto, nello specifico, la divisa ha innanzitutto una finalità di tutela individuale del lavoratore e di protezione dei soggetti con cui quest'ultimo può venire a contatto, e quindi risponde all'esigenza di preservare l’ igiene e la salubrità del luogo di lavoro, ed ha natura cogente proprio in relazione alle particolari mansioni ed al luogo in cui si svolge l’attività lavorativa, tanto da essere previsto al riguardo un obbligo di controllo scrupoloso e di segnalazione di ogni inadempienza rilevata a fini disciplinari.
Deve peraltro negarsi l'esistenza di una disciplina contrattuale collettiva tale da escludere dal tempo dell'orario di lavoro quello impiegato per le operazioni in questione; non si rinviene infatti alcuna specifica regola al riguardo.
Va pertanto certamente affermata la riconducibilità del tempo necessario ad indossare la divisa nell’”orario di lavoro”, con conseguente obbligo datoriale di corrispondere la relativa retribuzione.
In merito alla durata del tempo occorrente per le operazioni in questione, la stessa può essere correttamente determinata, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza e considerando la particolare attenzione che il lavoratore deve avere per l’igiene nel caso specifico, in quindici minuti per ognuna delle due operazioni giornaliere (vestizione e svestizione), come del resto già riconosciuto dall'azienda nei riguardi del personale turnista .
Va infine osservato che, sebbene la parte resistente abbia affermato che "il tempo dedicato alla vestizione/svestizione rientra nell'orario di lavoro e dunque in ogni caso viene retribuito come straordinario” (con ciò tra l'altro in esplicitamente riconoscendo quale tempo lavorativo il “tempo tuta”), non ha tuttavia offerto adeguati elementi probatori al fine di comprovare l'effettiva corresponsione dei relativi emolumenti:
il riepilogo concernente il lavoro straordinario percepito dalla ricorrente (doc. 3 ) non rivela dati univocamente indicativi della riconducibilità di quanto corrisposto al titolo oggetto di domanda;
le "proposte di lavoro straordinario" depositate non si prospettano significative della riferibilità ai tempi per indossare la divisa, e anzi appaiono riferite a motivazioni del tutto diverse (“intervento chirurgico in corso”):
la prova testimoniale richiesta in merito si prospetta oltremodo generica.
Alla luce di quanto premesso, la convenuta deve essere condannata, in favore del lavoratore, al pagamento della retribuzione concernente il "tempo tuta” e quindi di complessivi euro 1830,04, come correttamente quantificato nell'ambito del ricorso (e non specificamente contestato dalla controparte), oltre ad interessi legali sulle frazioni di capitale dalla scadenza al saldo.
Le difficoltà interpretative della materia e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali al riguardo, tali da rendere finanche necessario il ripetuto intervento della Suprema Corte, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 settembre 2014
Il Giudice Rossella Masi
Per un infermiere turnista se vengono considerati 15 minuti a cambio sono 30 a turno e quindi circa 9 ore al mese che andando indietro nel tempo fanno circa 90 ore/anno, una cifra interessante per questo il ricorso di AADI ha visto l'attribuzione di un importo di 1830 euro.
Resta però che se l'azienda vuole che l'infermiere faccia il cambio divisa prima dell'orario ci sono 9 ore da retribuire e quindi può comportare un aumento di stipendio.
Nell'attesa di una presa di posizione normativa del CCNL che potrebbe o dare un aumento di stipendio o aggiornare lo stesso orario di lavoro cancellando la possibilità di ricorsi... chissà.
Foto di Jakub Luksch da Pixabay