Caposala colpevole anche se l'errore fatale era del Medico

stethoscope 840125 640L'evento in estrema sintesi, un paziente deve fare un intervento chirurgico, il medico lo visita e non riporta che è allergico ad un antibiotico, viene poi ricoverato e va in sala operatoria quindi l'infermiere di sala gli somministra l'antibiotico fatale e il paziente muore.

Il/la Capo Sala (coordinatore di reparto) ritenuto colpevole, fa ricorso ma il verdetto è confermato dalla corte di Cassazione, cosa è successo?

La sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione Penale Sentenza 2192/15) riporta ed identifica il ricorrente come "infermiere professionale Capo Sala".

Un fatto semplicissimo durante la raccolta dei dati anamnestici preoperatori da parte del medico era presente il coordinatore o coordinatrice (non ci è dato saperlo è riportata solo la lettera L ), il dato paziente gravemente allergico non viene riportato dal medico.

Il paziente viene ricoverato, la/lo stesso Capo Sala inizia la terapia preoperatoria e non nota l'errore fatale, manca la segnalazione che il paziente è allergico.

In sala operatoria l'infermiere fa l'antibiotico e purtroppo il paziente muore in brevissimo tempo e non sono riusciti ad intervenire.

I/la Capo Sala che a sua volta non ha provveduto a documentare e segnalare l'allergia fatale a quello specifico antibiotico e quindi la sentenza in primo grado poi il ricorso alla Cassazione.

Tratto dalla sentenza della Cassazione

Nel caso di specie, dev'essere esclusa alcuna violazione dei principi sin qui enunciati, avendo la corte territoriale proceduto alla ricostruzione del fatto concretamente ascritto al L. (e in particolare la partecipazione dell'imputato alle indicazioni terapeutiche contrarie alle esigenze di salute del paziente con l'omissione della segnalazione del problema al personale medico e infermieristico, nonchè di ogni opportuno nuovo controllo circa l'aggiornamento della documentazione riferita al paziente su cui era comparsa la prescrizione del farmaco letale) sulla base delle risultanze dell'istruttoria ritualmente acquisite ad esito del contraddittorio delle parti, e avendo altresì osservato la corrispondenza del nucleo essenziale dell'imputazione colposa contestata (identificabile nel colpevole mancato rilievo e nella conseguente omessa segnalazione del ridetto contrasto tra la prescrizione della terapia farmacologica e le denunciate allergie del paziente) con le condotte omissive accertate in capo al L..

La sentenza è disponibile grazie alla FNOMCEO che l'ha pubblicata nell'articolo "Infermiere – Dovere di vigilanza prescrizione farmaco" (LINK) dove chiedono agli infermieri di vigilare e riferire.

Un passaggio dell'articolo lungo e dettagliato riporta:

Sul punto, varrà osservare come, in considerazione della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attività professionale, non possa non ravvisarsi l'esistenza, in capo all'infermiere, di un preciso dovere di attendere all'attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non già al fine di sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell'efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l'attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame; da tali premesse derivando il ricorso di puntuali obblighi giuridici di attivazione e di sollecitazione volta a volta specificamente e obiettivamente determinabili in relazione a ciascun caso concreto.

L'articolo ovviamente generalizza la sentenza verso tutti gli infermieri.

Al Capo Sala è stato addebitato l'aver agito con imprudenza e imperizia, leggendo fra le righe della sentenza ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso.

Il Capo sala ha partecipato alla visita preoperatoria, ha fatto la terapia preoperatoria, non è riuscito a riguardare non ha avuto un attimo per riguardare la terapia e ha sbagliato, quindi colpevole.

Ma perchè era ovunque, problemi organizzativi o una realtà piccola, ma la domanda più importante è capire perchè è successo?

Se la Capo Sala era inaffidabile o incapace allora non c'è nulla da dire.

Però il dubbio di un capo sala fact totum che era ovunque sia stato preso da fattori ambientali quali stanchezza, problemi organizzativi, carichi di lavoro non ben valutati che sono problemi per la metà dei servizi e abbia consentitemi il termine "infilato" tre o quattro errori fatali per l'assistito è concreto ma alla Cassazione non interessa.

Se così fosse la sentenza da un segnale serio se ci sono prontosoccorsi affollati o reparti con pazienti in barella e sbagliate non è che lavorate in un contesto pericoloso per il paziente, non importa la colpa è e sempre resta in capo all'operatore.

Molto significativa la vignetta che ho visto poco fa nel gruppo "Infermiere Professionista della salute.

Anche se leggendo su Linkedin nel gruppo Infermieri-Attivi concordo con Simona i problemi organizzativi ci sono e bisogna iniziare a rifiutarsi.

Una possibile conclusione da questa sentenza non credo sia quella di FNOMCEO, che l'infermiere professionale Capo Sala deve essere dietro al medico per vedere se scrive o non scrive, ma che quando siamo al lavoro è come se fossimo al volante di un auto e il paziente potrebbe essere il pedone che incrociamo o il nostro passeggero a seconda delle situazioni, se noi non abbiamo curato/organizzato la manutenzione del veicolo e si fa un incidente o se noi non siamo in grado di guidare quel veicolo perchè stanchi ed assonnati e si fa un incidente è colpa nostra.

Mi piacerebbe un parere legale se questa sentenza si riferisce solo al ruolo del Coordinatore o si applica a tutti gli infermieri come suggerisce FNOMCEO.

Foto di Parentingupstream da Pixabay

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