vestizione infermiere

Non molto tempo fa la Procura della Corte dei Conti dell'Umbria aveva avviato un'indagine per una controversia tra l'Ausl e alcuni infermieri.  La questione riguardava il mancato pagamento per il tempo di vestizione e svestizione degli infermieri.

Il processo si tenne allora alla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia. All'udienza del 25 gennaio del 2016 la causa era stata rinviata per una trattativa, la quale aveva portato a una proposta di transazione il 7 aprile del 2017.

Il legale dell'Ausl aveva infatti proposto una transazione di 30.000 euro, che il personale sanitario accettò. Nonostante tutto, però, l'Ausl ritirò successivamente la proposta.

A questo punto, il Tribunale di Perugia condannò il direttore generale e il legale dell'Ausl per colpa grave, per cattiva gestione della vertenza del contenzioso lavoristico e per i motivi del ritiro della transazione, riconoscendo un risarcimento di quasi 88.000 euro.

Tempi di lavoro da retribuire: cosa dice la Cassazione

Nel corso degli anni è capitato parecchie volte di leggere di contenziosi legati alla questione della retribuzione dei tempi di vestizione.

Tra i casi in cui si è letto di una vincita da parte degli infermieri, i quali hanno ottenuto la retribuzione dovuta, abbiamo per esempio quello dei due infermieri dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e quello dei dipendenti dell'Ast di Macerata.

Oltre alla questione della vestizione, si è spesso parlato anche di quella del passaggio delle consegne durante i cambi di turno nel settore sanitario. A questo proposito, la Cassazione parla chiaro e negli ultimi tempi si è espressa con le dovute sentenze, riportate in questo articolo

La retribuzione della vestizione

Partiamo affrontando l'argomento della vestizione.

Secondo la sentenza n. 25478/2023 della Corte Suprema, il tempo-tuta, ovvero il tempo impiegato da un professionista sanitario per indossare l'abbigliamento di servizio, è da considerarsi tempo di lavoro.

Infatti, indossare la divisa è un obbligo per il lavoratore "imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto" (sentenza 3901/2019). 

In questo, gli operatori sanitari differiscono da altri professionisti per il cui lavoro è richiesta una divisa, perché molti di questi hanno tutta la libertà di poter indossare l'abbigliamento necessario già a casa, non intaccando quindi il tempo lavorativo.

A dire dell'ordinanza n. 25477 del 31.08.2023, la durata di vestizione e svestizione sarebbe pari a 10 minuti giornalieri.

La retribuzione del cambio consegne

Il tempo tuta richiede di timbrare il cartellino e di iniziare il lavoro prima dell'orario del turno, si stanno sollevando anche cause per il prolungarsi del turno con le consegne.

La sentenza n. 17326/2023 non riguarda la Sanità, ma altri lavoratori del pubblico impiego, che hanno fatto ricorso ed ottenuto che il tempo per il cambio consegne deve essere retribuito nel caso si tratti di un impegno prolungato.

Quando il passaggio di consegne nel cambio turno riguarda infermieri e personale sanitario, però, la pratica rientra senza alcun dubbio nel tempo lavorativo.

Questo perché il cambio di consegne è fondamentale per l'assistenza al paziente e può quindi rientrare nelle prestazioni lavorative da retribuire. 

Per quanto riguarda il settore infermieristico, il cambio di consegne durante il passaggio di turno è connesso alle "peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica", e per tanto dovrebbe essere considerato straordinario.

Purtroppo è necessario ricordare che i ricorsi e le sentenze nell'ambito lavorativo sono peculiari per la difficoltà di esposizione da un lato e dall'altro che le sentenze si applicano solo ai ricorrenti e non a tutti i lavoratori.