gavel 2492011 2L'infermiere che sia in un servizio pubblico, privato o come libero professionista è sempre soggetto ad un miglioramento continuo sia per offrire una buona prestazione.

Quando l'agire tecnico e amministrativo non è applicato correttamente secondo procedure consolidate può consentire di incappare nei reati del codice penale.

Questi reati possono essere commessi sia con volontà esplicità ma anche per mancanza di conoscenza.

Tutti gli articoli del codice penale di seguito riportati sono tratti dal sito web normattiva.it, nel febbraio 2023.

Il codice penale è stato pubblicato nel 1930, alcuni articoli hanno sanzioni irrisorie in lire, nel tempo sono stati modificati o aggiornati con delle modifiche successive che trovi sul sito normattiva.it. link REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931. Il Codice Penale in allegato al presente decreto e' stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)

Molti dei reati in elenco ti possono vedere coinvolto come infermiere anche a tua insaputa vero che nel codice penale riportano sanzioni amministrative minime che probabilmente sono state aggiornate.

Tieni presente che la pena inizia subito che tu sia colpevole o innocente, dato che trovarsi in giudizio diventa devastante per i tempi della giustizia italiana, per il costo dell'avvocato e le conseguenti ricadute sull'esercizio della professione.

La soluzione più semplice è avere un'assicurazione che copra la responsabilità professionale e la tutela legale, la FNOPI ne consiglia una che ha un costo veramente basso.

Leggi l'elenco degli articoli del codice penale a cui si è soggetti durante l'esercizio della professione e pensa se durante il tuo quotidiano non ne potresti essere coinvolto/a tuo malgrado:

  1. Lesione personale colposa

  2. Violenza privata  

  3. Omicidio colposo 

  4. Omissione di referto 

  5. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

  6. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 

  7. Commercio o somministrazione di medicinali guasti

  8. Falsità materiale in atti pubblici 

  9. Falsità ideologica in atti pubblici 

  10. Falsità ideologica in certificati connessa da personale esercenti un servizio di pubblica necessità

  11. Rifiuto di atti d'ufficio

  12. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

  13. Rivelazione del segreto professionale

  14. Rivelazione del segreto d'ufficio 

  15. Esercizio abusivo della professione

  16. Omissione di soccorso 

  17. I reati punibili a querela della persona offesa 

Lesione personale colposa 

Art. 590.c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41. ((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni)).

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Violenza privata 

Art. 610. c.p. (Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. ((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.))

Omicidio colposo 

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.

Omissione di referto 

Art. 365. (Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale


Art. 361. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 

Art. 362.c.p. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ((ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)).

Commercio o somministrazione di medicinali guasti 

Art. 443. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Falsità materiale in atti pubblici

Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.

 Falsità ideologica in atti pubblici 

Art. 479. (Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica in certificati connessa da personale esercenti un servizio di pubblica necessità 

Art. 481. (Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita')

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

Rifiuto di atti d'ufficio 

rt. 328. (( (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). ))

((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa)).

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 

Art. 340. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita')

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione fino a un anno.

(Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.) I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Rivelazione del segreto professionale 

Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, (dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari), sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio 

Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). 

((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni)).

Esercizio abusivo della professione 

Art. 348. (Esercizio abusivo di una professione)

((Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo)).

Omissione di soccorso

Art. 593. (Omissione di soccorso) Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se' stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita' (e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.

I reati punibili a querela della persona offesa sono:

  • Minaccia, art. 612 c.p.;
  • Percosse, art. 581 c.p.;
  • Lesione personale lieve, art. 582 c.p.
  • Molestia o disturbo alle persone, art. 660 c.p.;
  • Furto semplice, 624 c.p.

 Foto di Arek Socha da Pixabay