Legge concretezza, videocamere ma non per la sicurezza

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sorvegliana lavoratoriLa legge n 56 del 19 giugno 2019 dal titolo "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", sarà in vigore a partire dal 07/07/2019.

La legge ha 6 articoli e molti modificano articoli di altre leggi, ma l'articolo 2 è dedicato alle misure contro l'assenteismo dal posto di lavoro che interessa i lavoratori del comparto e i dirigenti.

L'articolo 1 identifica i passaggi per la realizzazione del nucleo concretezza, un nucleo ispettivo di 23 dirigenti e 30 ad altro livello alla modica cifra di oltre 4 milioni di euro, persone che verificheranno le situazioni a livello nazionale in tutti gli enti pubblici compresa la sanità.

L'articolo 2 nel primo comma riporta "sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso".

La legge entra in vigore il 7 luglio e da quel giorno le aziende pubbliche potranno inserire i sistemi elettronici avanzati per la verifica dell'inizio e fine turno, sistemi biometrici come l'impronta digitale o quelli del viso e la videosorveglianza degli accessi saranno una realtà.

Cosa vuol dire la videosorveglianza degli accessi?

La piccola frase nella legge è semplice ma non semplicissima, le videocamere dove saranno messe? Agli ingressi di un edificio pubblico o all'interno dell'edificio? Cosa sono gli accessi per la legge? Si riferisce anche alle porte di ingresso degli uffici ed ai punti di passaggio? Non è specificato.

La videosorveglianza è autorizzata, paradossalmente non per la sicurezza di operatori e pazienti che subiscono violenze e furti, ma per evitare l'assenteismo dei dipendenti che se non facevano nulla prima almeno saranno costretti a passare il loro tempo in ufficio.

Vedremo un cambiamento epocale del posto di lavoro nel pubblico impiego o forse lo vedranno le nuove generazioni perchè di solito sono cambiamenti lenti nell'ordine di 10-20 anni e se il passaggio alla sorveglianza sarà gestito bene non sarà percepibile mentre se imposto d'autorità potrebbe trasformare il posto di lavoro in una prigione.

Gli articoli della legge:

  • Art. 1 Istituzione del Nucleo della Concretezza
  • Art. 2 Misure per il contrasto all'assenteismo

1-Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalita', non eccedenza e gradualita' sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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  • Art. 3 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione
  • Art. 4 Disposizioni per la mobilita' tra il settore del lavoro pubblico e quello privato
  • Art. 5 Disposizioni in materia di buoni pasto
  • Art. 6 Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

Scarica la legge n.56 19 giugno 2019

LINK Gazzetta Ufficiale