divisa infermieri

6. L'istituto della prescrizione: un baluardo distintivo del pubblico impiego

Un ulteriore fronte processuale fondamentale, che si materializza nel momento in cui l'infermiere ha consolidato il diritto di intentare una causa contro la propria Azienda Sanitaria, riguarda la tempestività dell'azione e la falce inesorabile delle scadenze temporali legali. Il dipendente pubblico che intenda azionare le vie legali per rivendicare i crediti retributivi legati ai tempi di vestizione e consegne non corrisposti in passato (oppure per rivendicare il corretto inquadramento di tali tempi qualora la propria specifica azienda sia tuttora morosa o inadempiente rispetto all'applicazione dei CCNL 2018-2021) deve necessariamente e preliminarmente confrontarsi con le complesse maglie dell'istituto civilistico della prescrizione, regolata in materia di crediti di lavoro dagli artt. 2948, n. 4, e 2955, n. 2 del Codice Civile italiano.

La norma base stabilisce che i crediti retributivi (come appunto il pagamento dello straordinario per i minuti di vestizione) si prescrivono nel lasso di tempo di 5 anni. Tuttavia, la controversia giuridica più infuocata, che ha monopolizzato il dibattito del diritto del lavoro moderno, non risiede nella durata della prescrizione in sé, bensì nell'individuazione esatta del cosiddetto dies a quo, ovvero l'istante preciso e il giorno esatto da cui il termine quinquennale comincia a decorrere.28

6.1 L'impatto della "stabilità reale" e l'orientamento tranciante delle sezioni unite

Per decenni, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del diritto del lavoro ha statuito fermamente che la prescrizione per i crediti retributivi di lavoro iniziasse a decorrere durante la normale esplicazione del rapporto di lavoro (in costanza di rapporto) soltanto se quest'ultimo fosse stato validamente assistito dalla cosiddetta "stabilità reale".28 Per stabilità reale si intende il regime di massima tutela contro i licenziamenti illegittimi, incarnato storicamente nell'originario Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che garantiva al dipendente licenziato ingiustamente l'immediata e obbligatoria reintegrazione nel posto di lavoro, annullando di fatto la ritorsione datoriale. Nei rapporti lavorativi marginali o dimensionalmente piccoli, privi di tale ferrea tutela, la giurisprudenza riteneva invece che la prescrizione non potesse scattare durante il lavoro, ma dovesse restare "congelata" e iniziare a decorrere solo al termine della cessazione del rapporto di lavoro.

Questo istituto protettivo si fondava sul preminente assunto psicologico che il lavoratore, vivendo costantemente nel metus (il timore reverenziale e fattuale di ritorsioni e del licenziamento senza tutele), non fosse posto in una condizione di sufficiente libertà morale e materiale per denunciare e far valere i propri diritti monetari contro il proprio datore di lavoro finché era contrattualmente e gerarchicamente alle sue dipendenze.28

Con i dirompenti interventi legislativi che hanno riformato il mercato del lavoro italiano, specificamente le riforme introdotte dalla L. 92/2012 (la cosiddetta Legge Fornero) e, in maniera ancora più incisiva, dal D.Lgs. 23/2015 (le disposizioni sul Contratto a Tutele Crescenti previste dal Jobs Act), nel settore privato la garanzia della "stabilità reale" è stata in gran parte smantellata e sostituita da una tutela puramente indennitaria e monetaria per quasi tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo.29 Questo mutamento epocale ha spinto la giurisprudenza di legittimità (cfr. l'importante sentenza della Cassazione n. 26246/2022) a compiere un clamoroso revirement, statuendo che, per l'intero settore privato post-riforme, la prescrizione non decorre più in costanza di rapporto, proprio in quanto il dipendente vive nuovamente esposto al metus del licenziamento indennizzabile ma definitivo.29

Eppure, per il pubblico impiego contrattualizzato, e di conseguenza per gli infermieri operanti alle dipendenze delle aziende ospedaliere pubbliche e delle ASL, la situazione giuridica è rimasta diametralmente opposta, granitica e impermeabile alle riforme del settore privato. Il colossale e sistemico contenzioso sulla materia è stato risolto in maniera perentoria e definitiva dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 36197 del 28 dicembre 2023.31

Il consesso supremo dei giudici ha stabilito un principio di diritto invalicabile: nel pubblico impiego, la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre e inesorabilmente in corso di rapporto, fin dal giorno successivo a quello in cui la retribuzione maggiorata doveva essere erogata.34 La Suprema Corte ha motivato questa drastica diversità dichiarando "l'inconfigurabilità, in capo al pubblico dipendente, di una soggezione psicologia di perdere il posto di lavoro".34 Questo assunto si poggia sul fatto che il dipendente pubblico, sia esso assunto con contratto a tempo indeterminato o persino a tempo determinato, beneficia di "un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto", che si articola in complesse e iper-garantiste procedure disciplinari, pressanti controlli sindacali incrociati e un generale bilanciamento di interessi legali di natura pubblicistica.31 All'interno del rigido perimetro della Pubblica Amministrazione, il licenziamento ritorsivo, discriminatorio o immotivato scaturito dall'aver civilmente richiesto il pagamento di ore straordinarie è configurabile come un'ipotesi del tutto residuale, scolastica, e comunque severamente sanzionata con l'automatica nullità dell'atto e l'immediata reintegra del lavoratore ai sensi delle rigorose disposizioni del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).33

6.2 Conseguenze operative inappellabili per l'infermiere ricorrente

L'impatto pratico, processuale ed economico di questo assetto normativo validato dalle Sezioni Unite è dirompente. Se un infermiere dipendente di un ospedale pubblico matura la volontà di intentare causa per vedersi riconoscere arretrati relativi a, per ipotesi, 15 minuti giornalieri di tempo vestizione negati illegittimamente dalla sua ASL negli ultimi dieci anni, egli non può permettersi il lusso di attendere passivamente il momento del pensionamento, delle dimissioni o del trasferimento ad altro ente per avviare in serenità l'azione legale.34

L'infermiere deve obbligatoriamente predisporre e inviare formali atti interruttivi della prescrizione (diffide stragiudiziali tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R, formulate dal sindacato o da un legale) tempestivamente e con cadenza periodica. In assenza di atti interruttivi notificati, per via del meccanismo delineato dalle Sezioni Unite, tutto il monte ore e i relativi crediti retributivi maturati in epoca antecedente al ristretto quinquennio (calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso o della prima diffida formale) sono irrimediabilmente decaduti e perduti nel nulla, provocando un ammanco di decine di migliaia di euro per il lavoratore.34

Questa spada di Damocle crea un paradosso giuridico notevole: a differenza dei suoi omologhi operanti in piccole cooperative sociali e in ampie frange della sanità privata non convenzionata (soggetti al flessibile regime privatistico del Jobs Act, dove possono accumulare i crediti e chiederli tutti insieme al momento delle dimissioni), l'infermiere forte e iper-tutelato del Servizio Sanitario Nazionale è in realtà chiamato a un attivismo contrattuale e legale immediato, coraggioso e incessante per tutelare i propri diritti economici pregressi contro le lentezze o le inadempienze della propria Azienda.31

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