Se hai donato le tue ferie residue a un "fondo solidale" o a un collega solo perché l'Amministrazione (o il Coordinatore) ti ha detto: "Dalle, tanto se ti dimetti le perdi e non te le paghiamo", sei stato vittima di un'informazione scorretta.

La legge dice che la donazione deve essere spontanea e libera. Se l'hai fatta perché convinto erroneamente di non avere alternativa economica, il tuo consenso non era valido. Hai il diritto di inviare una PEC per revocare quella donazione.

  • Se le ferie non sono ancora state usate da nessuno, devono tornarti indietro e l'ASL deve pagartele.
  • Se sono già state usate, puoi chiedere i danni all'ASL per averti indotto a perdere soldi con informazioni false.

L'analisi tecnica e i ragionamenti giuridici

Il recupero delle ferie solidali cedute (istituto introdotto dal D.Lgs 151/2015 e recepito dai CCNL Sanità) si fonda sulla contestazione della validità dell'atto di cessione. Ecco i pilastri giuridici su cui costruire il ricorso amministrativo:

  1. 1. Il vizio del consenso: dolo o errore essenziale

La cessione delle ferie è un atto a titolo gratuito (una liberalità) che richiede, come requisito essenziale, la volontà libera e non viziata del cedente (Art. 34 CCNL Sanità 2019-2021 e s.m.i.).

  • La falsa rappresentazione: l'affermazione "se non le doni le perdi" era la prassi fino al 2023. Oggi, alla luce della sentenza Corte di Giustizia UE C-218/22 (2024) e dell'Ordinanza Cassazione n. 20444/2025, questa affermazione è giuridicamente falsa. Se l'ASL non dimostra di averti formalmente invitato a godere delle ferie avvisandoti del rischio perdita, è obbligata a pagarle.
  • Conseguenza: avendo tu donato le ferie sulla base di una premessa falsa fornita dal datore di lavoro (o per sua omissione informativa), il tuo atto di cessione è viziato da errore essenziale di diritto (art. 1429 c.c.) o addirittura da dolo incidente (art. 1439 c.c.), rendendo l'atto annullabile.
  1.  La revocabilità della donazione (condizione risolutiva)

I CCNL Sanità prevedono che le ferie solidali "tornino indietro" se non utilizzate (Art. 34 c.9). Finché il collega beneficiario non ne ha effettivamente fruito, il "trasferimento" non è definitivo.

  • Azione: inviando la revoca prima che vengano consumate, l'Amministrazione è obbligata a ripristinare il tuo contatore ferie (il cosiddetto "monte ore").
  1.  La conversione in obbligo monetario

Una volta annullata la donazione e ripristinate le ferie nel tuo contatore:

  • Poiché il rapporto di lavoro è cessato (o sta cessando) per dimissioni;
  • Poiché non hai potuto goderne per fatto imputabile all'azienda (che ti ha indotto a cederle invece di pianificarle);
    Scatta l'obbligo di monetizzazione (indennità sostitutiva) secondo i nuovi principi della Cassazione Lavoro 2025.
  1.  Il risarcimento del danno (piano b)

Se le ferie sono già state "consumate" dal collega (e quindi non possono tornare indietro in natura), l'azione si sposta sul piano risarcitorio.

L'ASL ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) inducendoti a un atto dispositivo patrimoniale svantaggioso. Il danno corrisponde all'importo netto che avresti percepito se te le avessero pagate.

Riferimenti e bibliografia

  • Art. 24 D.Lgs 151/2015: Istituzione delle ferie solidali.
  • Art. 34 CCNL Sanità Pubblica 2019-2021: Regolamentazione contrattuale della cessione "su base volontaria".
  • Codice Civile Artt. 1427-1439: Vizi del consenso (errore e dolo).
  • Corte di Giustizia UE, Sentenza C-218/22 (18 gen 2024): Obbligo di pagamento ferie non godute se manca la "due diligence" datoriale.
  • Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20444 (21 luglio 2025): Conferma del diritto alla monetizzazione nel pubblico impiego anche per dimissionari.

Ecco la guida completa e il modello di PEC per affrontare questa specifica casistica, che purtroppo è frequente: l'azienda spinge alla donazione delle ferie residue "minacciando" che altrimenti andrebbero perse a zero euro.

Poiché la giurisprudenza recente ha stabilito che le ferie non si perdono (e vanno pagate), quella "minaccia" costituisce un vizio della volontà che rende annullabile la donazione.

Recupero Ferie Solidali Donate per Errore

13 gen, 09:41

Modello di PEC per revoca donazione e richiesta pagamento

Questo modello è formulato per essere inviato all'Ufficio Risorse Umane e all'Ufficio Legale dell'ASL.

Mittente: [Nome Cognome Infermiere]

PEC:

Destinatario:

Oggetto: REVOCA per vizio del consenso della cessione ferie solidali e DIFFIDA al pagamento dell'indennità sostitutiva (Matr. n.).

Spett.le Direzione Risorse Umane,

Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], infermiere/a dipendente presso Codesta Azienda (o cessato dal servizio in data), matricola n. [Numero], con la presente formula quanto segue.

PREMESSO CHE

  • In data ****, lo scrivente ha sottoscritto un modulo di cessione di n. [Numero giorni/ore] di ferie/permessi a titolo di "ferie solidali" ai sensi della normativa contrattuale vigente.
  • Tale adesione è stata prestata esclusivamente a seguito delle indicazioni fornite dalla struttura amministrativa/dirigenziale, secondo le quali tali ferie, se non cedute, sarebbero andate irrimediabilmente perse e non retribuite al momento delle dimissioni, in applicazione del D.L. 95/2012.
  • Tale presupposto giuridico si è rivelato falso e fuorviante alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE (Causa C-218/22 del 18/01/2024) e della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20444 del 21/07/2025), che impongono la monetizzazione delle ferie residue qualora il datore di lavoro non dimostri di aver attivamente invitato il dipendente a fruirne con adeguato preavviso.

CONSIDERATO CHE

Il consenso prestato dallo scrivente all'atto della cessione risulta pertanto viziato da errore essenziale e dolo incidente (artt. 1429 e 1439 c.c.), in quanto la volontà di cedere è stata determinata unicamente dalla falsa convinzione — indotta dall'Amministrazione — dell'impossibilità di monetizzare tale credito. In assenza di tale falsa rappresentazione della realtà giuridica, lo scrivente non avrebbe mai disposto la cessione a titolo gratuito di un proprio diritto patrimoniale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO

la disponibilità alla cessione delle suddette ferie solidali, dichiarando nullo e privo di effetti l'atto di adesione precedentemente sottoscritto per vizio del consenso.

CHIEDE E DIFFIDA

  • Il riaccredito immediato delle giornate/ore cedute nel proprio monte ferie individuale (qualora non ancora fruite dal beneficiario).
  • La liquidazione economica (monetizzazione) di tali giornate, unitamente alle altre ferie residue maturate e non godute, nel cedolino di liquidazione finale delle competenze di fine rapporto.

IN SUBORDINE

Qualora le ferie cedute risultassero già fruite da terzi e dunque non ripetibili in natura, la presente vale come costituzione in mora e richiesta di risarcimento del danno per un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni illegittimamente ceduti, per responsabilità contrattuale dell'Ente che ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede, inducendo il dipendente a un atto dispositivo patrimoniale sulla base di informazioni non veritiere.

In difetto di riscontro positivo e del relativo pagamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, si adiranno le vie legali presso il competente Giudice del Lavoro, con aggravio di spese e interessi a Vostro carico.

Distinti saluti.

Luogo e Data, __________________

Firma

[Nome Cognome]

ATTENZIONE:

Questo articolo è stato realizzato con Gemini pro che ha valutato le fonti normative e ha dato il suo report.

Vorrei aggiungere due informazioni:

1) il recupero non ha data di scadenza, se non quando le ferie solidali siano state fruite, se un collega ha utilizzato quelle ferie allora non si recuperano più.

2) di quante ferie parliamo? facendo ipotesi se stiamo parlando di 2-3 giorni di ferie, la PEC va bene ma penso che l'ASL rifuterà perchè il costo di un ricorso sarà superiore alle tue spettanze di conseguenza ne approfitteranno, mentre davanti ad un residuo di 20-30 giorni, la PEC io la farei con il consiglio di un sindacato di categoria come Nursind, NursingUP o AADI oppure andando da un legale di fiducia dove è, mi raccomando, necessario chiedere prima quanto ti costerà perchè hanno tariffe importanti.

 

Foto di Karola G

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