È capitato a molti turnisti: ci si ammala a ridosso del fine settimana o durante un ciclo di turni, il medico rilascia un certificato che copre anche una giornata segnata a tabellone come riposo, e guardando il cartellino marcatempo compaiono 6 ore (o 7.12 ore, a seconda dell’articolazione) accreditate a favore del dipendente.
Da qui nasce il dubbio: «Se sono andato “su” di 6 ore ma quel giorno non dovevo lavorare, me le pagano? Mi stanno togliendo qualcosa?»
Vediamo come funziona la gestione dell’orario convenzionale nel pubblico impiego e perché la malattia sul riposo non è uno straordinario.
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1. La regola dell’orario convenzionale
Nel CCNL del Comparto Sanità, l’orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore. Per calcolare ferie, permessi e malattie nei servizi a turno continuo (h24 o h12), i software di rilevazione presenze non possono usare la durata del singolo turno reale (es. 7, 8 o 12 ore), ma utilizzano il cosiddetto debito orario convenzionale:
- 6 ore al giorno se l'orario è articolato su 6 giorni settimanali;
- 7 ore e 12 minuti al giorno se l'orario è articolato su 5 giorni settimanali.
Quando viene registrato un giorno di malattia con certificato telematico, il sistema computa l'assenza per il valore convenzionale giornaliero (es. 6 ore) per coprire la giornata.
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Cosa succede se la malattia cade sul turno di lavoro vs sul riposo?
Il meccanismo dell'orario convenzionale agisce come una bilancia:
- Malattia su giorno di turno lungo (es. 12h o pomeriggio di 7h20):
Il lavoratore doveva fare 12 ore, ma il sistema scarica solo 6 ore di malattia. In quella settimana il dipendente risulterebbe in debito orario rispetto alla pianificazione originaria. - Malattia su giorno di riposo programmato:
Il lavoratore quel giorno doveva fare 0 ore. Il certificato copre l'intera giornata e il sistema carica 6 ore di orario convenzionale. Di conseguenza, il monte ore settimanale va in attivo (il cosiddetto "andare su di 6 ore").
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Quelle 6 ore vengono retribuite?
No, e non possono essere liquidate come straordinario.
Nessun contratto pubblico prevede la monetizzazione delle ore convenzionali maturate durante la malattia. Lo stipendio mensile resta quello tabellare fondamentale previsto dal CCNL (salvo le consuete decurtazioni degli accessori per i primi 10 giorni ai sensi dell’art. 71 D.L. 112/2008).
Quelle 6 ore rappresentano un credito orario compensativo:
- Servono ad assorbire eventuali debiti orari generati da assenze su turni lunghi durante il ciclo di turnazione.
- Rimangono nella banca ore/monte ore a debito/credito dell'azienda, ma non costituiscono ore di lavoro effettivamente prestate suscettibili di maggiorazione per straordinario.
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Serve davvero farsi certificare il giorno di riposo?
Un errore comune è farsi rilasciare la proroga o l'inizio del certificato durante un giorno in cui si è già a casa per riposo da calendario:
- Fasce di reperibilità: Essere formalmente in malattia durante il riposo obbliga al rispetto delle fasce di controllo per la visita fiscale (ore 9-13 e 15-18 tutti i giorni, festivi compresi).
- Comporto: I giorni di riposo o festivi interni a una prognosi continua vengono computati nel totale dei giorni di malattia ai fini del periodo di comporto (il limite massimo di conservazione del posto).
- Riposo settimanale costituzionale: A differenza delle ferie (che si sospendono se subentra una malattia debitamente certificata), il giorno di riposo programmato coperto da malattia non dà automaticamente diritto al recupero di una successiva giornata di stacco festivo, a meno che non ci sia una specifica regolamentazione interna aziendale.
In sintesi: la malattia sul riposo fa salire il contatore orario puramente per effetto dell'algoritmo di calcolo contrattuale (orario convenzionale), ma non produce compensi aggiuntivi e comporta invece i vincoli medico-legali dell'assenza per malattia.
