2022 art 50 permessi

Il Capo IV che tratta dei permessi, assenze e congedi riguardante la partecipazione ai concorsi presenta dei cambiamenti. Nel nuovo CCNL Sanità 2019-2021, l'Art. 50 "Permessi giornalieri retribuiti" sancisce che i giorni di assenza per lo svolgimento di prove o per aggiornamento professionale facoltativo saranno pari a 8 giornate l'anno.

Per capire meglio le differenze vediamo nel precedente CCNL 2016-2018 cosa era riportato:

a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;

Adesso il comma 1 si modifica così:

a) partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le aree – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line, comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;

Ci sono quindi, alcuni cambiamenti da prendere in considerazione:

  • le progressioni tra le aree dovranno prevedere dei concorsi interni e questi daranno la possibilità di avere la giornata di permesso,
  • l'aggiornamento professionale potrà avere i permessi anche se la didattica è online, quindi i corsi in diretta (modalità didattica sincrona) saranno coperti dai permessi, ma non è chiaro se anche i corsi ECM che sono "in differita" (modalità didattica asincrona) danno diritto ai permessi

b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

Permessi per matrimonio un grande cambiamento:

2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente – compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Questo comma è interessante e tiene presente la possibilità che uno o tutti e due gli sposi possano ammalarsi o avere positività transitorie come il COVID-19, oggi sarebbe impossibile da risolvere e i 15 giorni andrebbero persi mentre adesso si possono fruire entro i 12 mesi.

3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti) del CCNL del 21 maggio 2018.

L'articolo 50 del nuovo CCNL presenta delle novità interessanti per l'aumento delle possibilità di utilizzo.