Bonus 5% infermieri: Rischio conguaglio in busta paga per la pronta disponibilità. Ecco il perché (Risposta 272/2025)

tasse

Il recente parere dell'Agenzia delle Entrate, la Risposta n. 272/2025, ha tracciato una linea netta sull'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% per gli infermieri, un'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

L'interpretazione ha stabilito che la "pronta disponibilità" è esclusa dal beneficio, generando confusione.

Molti operatori si sono chiesti perché, visto che anche il lavoro festivo, se pagato come straordinario, sembra rientrare nell'agevolazione. Sebbene i due istituti contrattuali sembrino identici, la loro differenza, seppur sottile, è cruciale dal punto di vista fiscale.

L'Interpretazione restrittiva dell'agenzia

Il fulcro del parere dell'Agenzia si basa sul principio giuridico della "stretta interpretazione" delle norme agevolative 2. In ambito fiscale, un beneficio non può essere esteso per analogia a casi non espressamente previsti.

La Legge di Bilancio 2025 ha concesso il beneficio del 5% esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario "di cui all'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019-2021".

L'Agenzia ha quindi escluso:

  • Pronta Disponibilità: (disciplinata dall'Art. 44 del vecchio CCNL e dall'Art. 31 del nuovo).

  • Prestazioni in Sede Elettorale: (disciplinate da altre norme).

La motivazione è che, pur essendo "retribuibili a titolo di straordinario", esse "non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all'articolo 47".

La "Finezza": Pronta Disponibilità (Art. 31) vs. Lavoro Festivo (Art. 67)

Qui emerge la differenza cruciale, di due istituti che sembrano simili ad una prima lettura, ma la differenza non è economica ma puramente giuridico-formale.

1. Pronta Disponibilità (Art. 31 CCNL 2022-24) - NIENTE 5%

Quando un infermiere viene chiamato in servizio durante la pronta disponibilità, il contratto (Art. 31, comma 6) stabilisce che tali ore "sono retribuite a titolo di straordinario".

  • L'analisi fiscale: L'espressione "a titolo di" indica solo la modalità di pagamento. Sta dicendo al datore di lavoro: "usa la stessa tariffa dello straordinario per pagare queste ore". Non sta trasformando la natura giuridica di quell'ora di lavoro. L'ora lavorata resta, legalmente, "servizio di pronta disponibilità" (Art. 31), e non "lavoro straordinario" (Art. 47).
  • Conclusione: Dato che la legge fiscale ha agevolato solo l'Art. 47, e la pronta disponibilità è un istituto diverso (Art. 31), quest'ultima è esclusa.

2. Lavoro Festivo (Art. 67 CCNL 2022-24) - SÌ AL 5% (su opzione)

Quando un infermiere lavora in un giorno festivo, il contratto (Art. 67, comma 5) offre al dipendente una scelta 7. Una di queste opzioni, la (b), è la:

"...corresponsione del compenso per lavoro straordinario... di cui all'art. 47...".

  • L'analisi fiscale: La formulazione qui è completamente diversa. Il CCNL non dice "pagato come se fosse straordinario". Permette al dipendente di scegliere di essere pagato invocando direttamente e formalmente l'istituto giuridico del "compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 47".
  • Conclusione: In questo caso, il compenso ricevuto è giuridicamente proprio quello menzionato dalla legge fiscale (Art. 47). Pertanto, rientra nel perimetro dell'agevolazione al 5%.

In sintesi: la differenza

La Pronta Disponibilità (Art. 31) è un istituto che imita la paga dello straordinario, ma resta un istituto a sé. Il Lavoro Festivo (Art. 67) è un istituto che permette di utilizzare l'istituto dello straordinario (Art. 47) come forma di compenso. Per il principio di stretta interpretazione, solo il secondo caso, che invoca formalmente l'Art. 47, accede al beneficio.

L'effetto economico: il conguaglio in busta paga

Per gli infermieri che hanno già percepito compensi per pronta disponibilità tassati al 5%, l'interpretazione dell'Agenzia ha un effetto retroattivo. Quei compensi erano soggetti a tassazione ordinaria.

L'Azienda Sanitaria, in qualità di sostituto d'imposta, è ora tenuta a recuperare la differenza d'imposta non versata.

Simulazione (RAL 32.000 €):

  • RAL di Riferimento: 32.000 €.
  • Aliquota Marginale Corretta: Con una RAL di 32.000 €, qualsiasi reddito aggiuntivo (come i 1.000-2.000 € di pronta disponibilità) ricade interamente nello scaglione IRPEF al 35% (previsto per i redditi sopra i 28.000 €). A questa va sommata l'addizionale regionale e comunale (stimabile in media in un 2,5%). L'aliquota marginale corretta è quindi circa del 37,5%.
  • Aliquota Applicata (Errata): 5%.
  • Aliquota da Recuperare (Conguaglio): 37,5% - 5% = 32,5%.

Conseguenze sulla busta paga:

  • Caso 1: 1.000 € percepiti (erroneamente al 5%)
  • Tasse pagate: 50 €
  • Tasse dovute (al 37,5%): 375 €
  • Conguaglio a debito: 325 €
  • Caso 2: 2.000 € percepiti (erroneamente al 5%)
  • Tasse pagate: 100 €
  • Tasse dovute (al 37,5%): 750 €
  • Conguaglio a debito: 650 €

Questo importo apparirà come una trattenuta (conguaglio IRPEF a debito) nelle prossime buste paga, riducendo di fatto il netto percepito dal dipendente fino al saldo del debito fiscale.

Per concludere

La Risposta n. 272/2025 dell'Agenzia delle Entrate, sebbene fornisca un chiarimento definitivo, restringe notevolmente il campo di applicazione del beneficio fiscale. La distinzione formale tra un pagamento "a titolo di" straordinario e un pagamento che è "compenso per" straordinario (ex Art. 47) determina chi ha diritto al 5%.

Domandarsi se chi ha scritto l'articolo di legge facendo espressamente riferimento all'art.47 sapesse che in fondo l'agevolazione sarebbe arrivata ai pochi straordinari che vengono pagati è d'obbligo.

L'effetto della risposta dell'Agenzia delle Entrate è duplice, il primo è uno schiaffo a tutti i sindacati che sono pagati per guardare i cavilli contrattuali e hanno tralasciato un cavillo non da poco, soprattutto visto che il CCNL 2022-24 è stato rinnovato con quella norma in essere. 

Il secondo effetto è che un infermiere dipendente pubblico che fa la pronta disponibilità si vedrà applicare nei prossimi mesi il recupero della tassazione, non pagata, con una trattenuta unica, chiamata conguaglio che di solito viene applicata nei mesi di dicembre o gennaio.

Bibliografia degli articoli interpretati

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), Art. 1, commi 354-355: Istituzione dell'imposta sostitutiva al 5%.
  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 272/2025: Parere interpretativo sull'applicazione dell'agevolazione.
  • CCNL Comparto Sanità 2019-2021, Art. 44: Disciplina (nel vecchio contratto) il servizio di pronta disponibilità.
  • CCNL Comparto Sanità 2019-2021, Art. 47: Disciplina (nel vecchio contratto) il lavoro straordinario, unico articolo citato dalla legge fiscale.
  • CCNL Comparto Sanità 2022-2024, Art. 31: Disciplina (nel nuovo contratto) il servizio di pronta disponibilità, con rinvio alla modalità di pagamento.
  • CCNL Comparto Sanità 2022-2024, Art. 67: Disciplina (nel nuovo contratto) l'indennità di turno e il lavoro festivo, con rinvio formale all'Art. 47 .

  • Scarica il CCNL 2019-20201.79 MB
  • Scarica il CCNL 2022-20241.17 MB
  • Scarica la risposta dell'agenzia delle entrate n. 272/20251.86 MB

 

Foto di Pixabay

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