Firmato il CCNL Sanità 2022-2024: nuove classificazioni e potenziamento degli incarichi

Firmato il CCNL Sanità

Il panorama del lavoro nel Comparto Sanità ha visto un significativo aggiornamento con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2022-2024, firmato presso la sede dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) il 27 ottobre 2025 alle ore 14:40.

Il contratto, che riguarda il personale a tempo indeterminato e determinato delle Aziende e degli Enti del comparto, è stato siglato dall’ARAN, rappresentata dal Presidente Cons. Antonio Naddeo, e da diverse organizzazioni e confederazioni sindacali, tra cui CISL FP, FIALS, NURSIND, NURSING UP, CONFSAL, CGS e CSE, mentre FP CGIL, CGIL, UIL FPL e UIL non hanno apposto la firma. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Titolo III, si evidenziano l'istituzione di nuovi profili professionali e una profonda riorganizzazione del sistema delle carriere e degli incarichi.

Istituzione di nuovi profili e aggiornamento delle classificazioni

Il nuovo CCNL riforma l'ordinamento professionale:

  1. Educatore professionale socio pedagogico: viene istituito, senza incremento di spesa, nel ruolo tecnico dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari. Il suo ruolo è incentrato sulla promozione della prospettiva pedagogico-educativa e sulla costruzione di percorsi formativi per il benessere individuale e sociale, in riferimento agli apprendimenti estrinseci nell'ambito patologico e riabilitativo. Il requisito d'accesso è il diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione (classe L-19). Il contratto specifica che questo profilo si distingue dall’Educatore professionale socio-sanitario (disciplinato dal DM 520/1998).
  2. Assistente Infermiere: è previsto nell'Area degli Assistenti, ruolo sociosanitario. L'entrata in vigore di questo profilo è tuttavia subordinata al recepimento, tramite specifico DPCM, degli Accordi Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 e del 18 dicembre 2024.

A seguito di tali integrazioni, l'Allegato A (Declaratoria delle aree e dei profili) del precedente CCNL 2.11.2022 è sostituito.

Rimodulazione delle carriere e progressioni tra aree

L’Art. 18 definisce le nuove modalità di progressione tra le aree immediatamente superiori. Tali progressioni avvengono tramite procedura selettiva interna, fermo restando l’obbligo di riservare almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno.

La selezione si basa sulla comparazione di diversi fattori:

  • Valutazioni di performance individuale conseguite negli ultimi tre anni di servizio.
  • Assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.
  • Possesso di titoli di studio o competenze professionali ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno.
  • Numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

In caso di progressione tra le aree, il dipendente è esonerato dal periodo di prova, salvo il caso di progressione a un profilo di ruolo diverso.

Il nuovo sistema degli incarichi di funzione

Il contratto introduce un sistema dettagliato per il conferimento e la gestione degli incarichi di funzione professionale (Titolo III, Capo II).

Incarichi nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari:

  • Incarico di base: al personale neoassunto o a chi non è titolare di incarichi di complessità media o elevata, è automaticamente riconosciuto un incarico di funzione professionale di complessità base. L'indennità per questo incarico è fissata a Euro 1.000 annui (per 13 mensilità), con possibilità di incremento fino a un ulteriore 50% tramite contrattazione integrativa.
  • Incarichi di media/elevata complessità: l'accesso a ruoli come "professionista specialista," "professionista esperto," o "funzione professionale" richiede il possesso di titoli specifici (come master o requisiti della L. 43/2006) e un’esperienza professionale variabile (3 o 5 anni a seconda del ruolo e della complessità).

L’Indennità di funzione per gli incarichi complessi (media ed elevata) è composta da una parte fissa (minima) e una parte variabile (massima). Ad esempio, l’indennità per un incarico di funzione Organizzativa o Professionale di Elevata Complessità è compresa tra un minimo di 9.501 Euro e un massimo di 13.500 Euro lordi annui per 13 mensilità. L'indennità superiore a 5.000 euro assorbe il compenso per lavoro straordinario.

Incarichi per aree inferiori:

  • Il personale delle Aree degli Assistenti e degli Operatori può accedere a incarichi di funzione professionale (base, media o elevata) purché in possesso di almeno dieci anni di esperienza nel profilo di appartenenza.
  • È stato stabilito un limite massimo: la percentuale di incarichi conferibili a questo personale non può eccedere il 12% degli incarichi istituiti nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

Durata e revoca degli incarichi:

Gli incarichi (escluso quello di base) hanno durata di cinque anni e il rinnovo è subordinato a una valutazione positiva. In caso di revoca per riorganizzazione aziendale, il personale dell’Area Professionisti della Salute e dei Funzionari conserva la parte fissa dell’indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell’incarico revocato fino alla sua naturale scadenza.

Misure economiche e indennità

Il Titolo VIII stabilisce il trattamento economico e gli incrementi.

2025 aumenti tabellari

  • Incrementi stipendiali: a decorrere dall’1.1.2024, gli stipendi tabellari sono incrementati. Gli aumenti lordi mensili per 13 mensilità sono fissati, per ciascuna area, come segue:
    • Area Elevata Qualificazione: 193,90 €
    • Area Professionisti della Salute e Funzionari: 135,00 €
    • Area Assistenti: 127,00 €
    • Area Operatori: 120,00 €
    • Area Personale di Supporto: 115,00 € Tali incrementi riassorbono e ricomprendono gli importi dell'anticipazione economica già erogata negli anni precedenti.
  • Rivalutazione indennità: vengono rivalutati i valori mensili lordi dell’Indennità di specificità infermieristica e dell’Indennità tutela del malato e promozione della salute, con effetti differenziati dall'1.1.2024 e dall'1.1.2025.
  • Fondi: il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e il Fondo premialità e condizioni di lavoro sono incrementati pro-capite dall'1.1.2024. Le risorse aggiuntive di cui alla Legge n. 213/2023 sono destinate integralmente ai premi collegati alla performance individuale, con prioritaria destinazione al personale infermieristico.
  • Indennità di Turno e Notturno/Festivo: l’indennità di turno giornaliera ammonta a 2,07 Euro. L’indennità oraria per il servizio notturno (tra le 22:00 e le 6:00) è pari a 4,00 euro, e per il servizio festivo è di 2,55 euro lorde.

Organizzazione del lavoro e tutele

Il CCNL apporta modifiche anche alla gestione del rapporto di lavoro (Titolo IV):

  • Orario di lavoro: l’orario ordinario è di 36 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni. Vengono riconosciuti fino a 15 minuti complessivi e forfettari (risultanti dalle timbrature) per vestizione, svestizione e passaggio di consegne per il personale sanitario e sociosanitario che opera in unità operative che garantiscono continuità assistenziale sulle 24 ore.
  • Ferie: il dipendente ha diritto a un periodo di ferie retribuito e non monetizzabile (salvo cessazione del rapporto). Le ferie pregresse possono essere fruite ad ore in via sperimentale.
  • Pronta disponibilità: non possono essere previsti più di sette turni di pronta disponibilità al mese per ciascun dipendente. L’indennità oraria per la pronta disponibilità è di 1,80 Euro lorde.
  • Lavoro agile e da remoto: l'adesione al lavoro agile è consensuale e volontaria. Viene stabilita una fascia di contattabilità e garantito il diritto alla disconnessione negli orari non compresi in tale fascia. Si favorisce l’accesso ai lavoratori con esigenze di salute o di assistenza familiare.
  • Patrocinio legale: l'azienda/ente assume a proprio carico gli oneri di difesa (civile o penale) per fatti connessi al servizio, purché non sussista conflitto di interesse. In caso di aggressioni subite dal personale, l'Ente assume ogni onere di difesa e può offrire supporto psicologico.

Prospettive future

In una Dichiarazione Congiunta, le parti concordano sulla necessità di avviare un confronto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e le Regioni su temi cruciali per il futuro del pubblico impiego, tra cui il superamento dei tetti per il trattamento economico accessorio, l'avvio delle procedure per la nuova contrattazione 2025-2027, e lo sviluppo delle carriere e del welfare integrativo.

Inoltre, è stato concordato un approfondimento sui servizi di mensa, la pausa per il recupero psico-fisico e la flessibilità dei turni.

Link ARAN 2025.10.27 - CCNL comparto definitivo alla firma

 

Foto di Pixabay

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