Le 3 forme della “colpa” in ambito sanitario: imperizia, imprudenza e negligenza

normativa

Nel contesto sanitario contemporaneo, la responsabilità professionale rappresenta un tema centrale sia per la tutela del paziente sia per la salvaguardia del professionista.

L’infermiere, quale esercente una professione sanitaria regolamentata, è soggetto a specifici obblighi giuridici, deontologici e organizzativi. In tale quadro, il concetto di colpa assume un ruolo determinante nella valutazione di eventi avversi, errori assistenziali e danni al paziente.

Analisi giuridica e casi clinici esemplificativi dal punto di vista dell’infermiere legale

Dal punto di vista giuridico, la colpa costituisce uno degli elementi soggettivi del reato e, in ambito sanitario, si declina tradizionalmente in imperizia, imprudenza e negligenza.

La recente evoluzione normativa, in particolare con la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), ha ridefinito i confini della responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, incidendo profondamente anche sull’attività infermieristica.

Il presente articolo intende fare chiarezza sui tre profili della colpa, analizzandoli alla luce della normativa vigente e proponendo per ciascuno un caso clinico esemplificativo.

Inquadramento normativo della colpa

Ai sensi dell’art. 43 del Codice Penale, il reato è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In ambito sanitario, la responsabilità penale è oggi fortemente influenzata dall’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, che esclude la punibilità del sanitario per imperizia qualora siano state rispettate le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, salvo i casi di colpa grave.

Resta invece pienamente perseguibile la colpa derivante da imprudenza e negligenza, anche in presenza di linee guida.

Imperizia (la mancanza di competenza)

Definizione

L’imperizia consiste nella carenza di competenza tecnica, preparazione professionale o abilità pratica necessaria allo svolgimento di un atto sanitario. Si configura quando il professionista agisce senza le conoscenze scientifiche o le capacità operative richieste dalla professione e dal contesto clinico.

Per l’infermiere, l’imperizia è strettamente connessa al rispetto del profilo professionale, delle competenze avanzate acquisite e dell’obbligo di aggiornamento continuo (art. 5 Legge 24/2017).

Caso clinico esemplificativo – Imperizia

Un infermiere neoassunto in area critica procede autonomamente alla gestione di un accesso venoso centrale (CVC) senza aver ricevuto adeguata formazione e senza supervisione. Durante la medicazione utilizza una tecnica non sterile, determinando una infezione del sito con sepsi correlata a CVC.

In questo caso, l’evento dannoso è riconducibile a imperizia, poiché l’infermiere ha svolto un atto tecnico complesso senza possedere competenze adeguate e senza attenersi alle buone pratiche assistenziali. La valutazione della responsabilità terrà conto del livello di esperienza, della formazione ricevuta e dell’organizzazione del servizio.

Imprudenza (la mancanza di cautela)

Definizione

L’imprudenza si caratterizza per un comportamento avventato, affrettato o rischioso, posto in essere senza le dovute cautele, pur in presenza delle competenze tecniche necessarie. È un errore di azione, non di conoscenza.

In ambito infermieristico, l’imprudenza si manifesta spesso nel mancato rispetto delle procedure, dei tempi di osservazione o delle misure di sicurezza.

Caso clinico esemplificativo – Imprudenza

Un infermiere somministra un farmaco ad alto rischio (insulina rapida) senza effettuare il doppio controllo previsto dal protocollo aziendale, per accelerare le attività di reparto. Il paziente sviluppa una grave ipoglicemia con perdita di coscienza.

In questo scenario, il professionista possedeva le competenze necessarie, ma ha scelto consapevolmente di omettere una precauzione fondamentale, esponendo il paziente a un rischio prevedibile. La condotta configura imprudenza e rimane penalmente rilevante anche alla luce della Legge Gelli-Bianco.

Negligenza (la mancanza di attenzione)

Definizione

La negligenza consiste in una condotta caratterizzata da disattenzione, trascuratezza o omissione di atti dovuti. È legata a un difetto di cura, vigilanza o diligenza, piuttosto che a un errore tecnico.

Per l’infermiere, la negligenza riguarda frequentemente l’ambito del monitoraggio, della documentazione clinica e della continuità assistenziale.

Caso clinico esemplificativo – Negligenza

Durante il turno notturno, un infermiere non rileva né registra i parametri vitali di un paziente post-operatorio, nonostante le indicazioni in cartella clinica. Il peggioramento clinico (emorragia interna) non viene intercettato tempestivamente, con conseguente shock ipovolemico.

In questo caso, l’evento è riconducibile a negligenza, poiché l’infermiere ha omesso un’attività assistenziale fondamentale e doverosa, violando standard assistenziali e obblighi di diligenza professionale.

Considerazioni conclusive

La distinzione tra imperizia, imprudenza e negligenza non ha un valore meramente teorico, ma assume un ruolo centrale nella valutazione della responsabilità professionale infermieristica.

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto importanti elementi di tutela per il professionista, soprattutto in relazione all’imperizia, ma ha al contempo rafforzato l’importanza del rispetto delle procedure, delle linee guida e della documentazione.

Per l’infermiere, la prevenzione della colpa passa attraverso:

  • formazione continua;
  • aderenza alle buone pratiche clinico-assistenziali;
  • corretta documentazione in cartella clinica;
  • consapevolezza del proprio ruolo e dei propri limiti professionali.

La responsabilità non è solo un rischio giuridico, ma anche uno strumento di qualità e sicurezza delle cure.

Bibliografia 

  • Catania, G. (2020). Responsabilità professionale infermieristica. Milano: McGraw-Hill Education.
  • Di Rosa, G., & Zangrillo, A. (2019). Medicina legale e responsabilità sanitaria. Torino: Giappichelli.
  • Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. (2019). Codice deontologico delle professioni infermieristiche. Roma: FNOPI.
  • Gelli, F., Bianco, G., & Tarro, G. (2018). La sicurezza delle cure e la responsabilità professionale. Roma: Il Pensiero Scientifico.

Normativa di riferimento

  • Codice Penale, art. 43 – Elemento psicologico del reato
  • Codice Penale, artt. 589 e 590 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose
  • Codice Penale, art. 590-sexies – Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 – “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
  • Legge 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche
  • Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

 

Foto di Vie Studio

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