Cosa non è tutelato dal diritto d'autore?

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L'importanza di definire cosa non è tutelato dal diritto d'autore aiuta moltissimo chi vuole scrivere una tesi, un ebook o un articolo su InfermieriAttivi per comprendere cosa può utilizzare liberamente, rispettando i diritti morali dell'autore.

Quando pensiamo al diritto d'autore, alcuni pensano a quanti soldi si faranno ma molti autori fra le entrate dell'editore e le tasse si dovranno accontentare del fatto che tutti ne riconoscano la paternità ovvero i diritti morali.

L'obiettivo di questo elenco è ampliare le possibilità di reperire materiale utile per scrivere con serenità ovvero, conoscere cosa non è tutelato dal diritto d'autore.

La scelta di pubblicare può essere fatta anche in autonomia aprendo un blog e anche quello è coperto dal diritto d'autore.

Chi crea un'opera letteraria, scientifica o artistica originale, come poesie, articoli, film, canzoni o sculture, è tutelato dal diritto d'autore o copyright. Nessuno a parte l'autore ha il diritto di pubblicare o riprodurre l'opera. (1)

Quindi l'autore cede i diritti patrimoniali e mantiene i diritti morali di essere sempre citato.

Il diritto d’autore non protegge le idee, i concetti, i principi, i dati, le scoperte, i processi, i metodi, ma solo la forma in cui sono espressi. (2)

Quando si realizza un testo questi è tutelato da diritto d'autore, ma mi piace molto l'esempio sulla teoria della relatività, in quanto l’articolo «I fondamenti della teoria della relatività generale» negli «Annali della fisica» di Albert Einstein è protetto dal diritto d’autore.

Mentre la teoria della relatività in sé, invece, può essere utilizzata, sebbene non con le stesse parole del testo originale di Einstein. 

Quello è un caso che nel concreto evidenzia che ogni docente può prendere tutte le idee che vuole, ma deve dirle con parole proprie, altrimenti se copia una pagina web e se ne attribuisce il merito, viola i diritti dell'autore di chi ha elaborato quel testo e quelle immagini. 

Ci sono opere senza diritti d'autore:

  1. Opere di pubblico dominio

  • Opere il cui diritto d'autore è scaduto. In Italia, questo avviene generalmente 70 anni dopo la morte dell'autore.
  • Opere che l'autore ha esplicitamente dedicato al pubblico dominio.
  1. Opere create da enti pubblici:

  • Leggi, decreti, sentenze, atti parlamentari.
  • Documenti ufficiali di enti governativi.
  1. Idee, procedure, metodi e sistemi:

  • Il diritto d'autore protegge l'espressione di un'idea, ma non l'idea stessa.
  • Procedure, metodi di funzionamento, concetti matematici non sono protetti, attenzione, nella procedura potrebbe essere tutelato una parte del contenuto, come il format, le immagini e i diagrammi.
  1. Notizie di cronaca:

  • I fatti di cronaca in sé non sono protetti, ma lo è l'elaborazione giornalistica originale.
  1. Opere con licenze libere:

  • Alcune opere sono rilasciate con licenze che ne permettono la libera riproduzione e condivisione, come le licenze Creative Commons. Le licenze CC però si suddividono in diverse tipologie vedi il sito.
  • Gli articoli scientifici possono essere condivisi in modalità open-access che si distingue in  deposito o self-archiving (“Green Open Access”) e pubblicazione in riviste o volumi Open Access (“Gold Open Access”). Vedi l'articolo open access.

 

Foto di Red Nguyen

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