Videosorveglianza sì, ma basta? I dubbi sul DL Antiviolenza

infermiere affranto

Il Decreto Legge 137 Antiviolenza è entrato in vigore il 2 ottobre 2024. È stato fatto qualcosa di semplice e chiaro: "chi aggredisce un operatore sanitario sul luogo di lavoro commette un reato grave, punibile anche in flagranza entro 48 ore dal fatto, e la documentazione video-fotografica sul luogo di lavoro è ammessa come prova."

Questo DL porterà davvero dei cambiamenti, oppure la clausola di invarianza finanziaria, ovvero il fatto che lo Stato non stanzi fondi aggiuntivi, ne limiterà l’efficacia?

Ovviamente lo vedremo con il tempo, ma una domanda sorge spontanea: chi deciderà se installare la videosorveglianza e se questa verrà utilizzata solo per i reati di violenza?

Il DL è una dimostrazione che il problema è percepito come importante, e finalmente, dal punto di vista pratico, gli operatori sanitari hanno una legge che sembra tutelarli. Tuttavia, come ci insegnano i paesi con leggi severe come gli Stati Uniti, la criminalità non si riduce se non cambiano anche le condizioni di vita quotidiana.

Questo DL non prevede investimenti economici: di conseguenza, non ci sarà formazione per riconoscere i pazienti o utenti a rischio di escalation violenta, né per gli operatori sanitari che dovranno gestirli. Inoltre, i sistemi di videosorveglianza per la sicurezza dovranno essere finanziati sottraendo risorse dal budget destinato alla salute dei cittadini.

Il DL è un primo passo, ma se non sarà seguito da ulteriori interventi, dubito che possa portare a grandi cambiamenti.

La violenza criminale non può essere tollerata, ma potrebbe succedere che, di fronte a un paziente o un utente agitato o che parla ad alta voce (magari perché è sordo), l'operatore sanitario sia esso medico, infermiere o OSS si senta protetto da una legge di cui l’aggressore potrebbe non essere a conoscenza e reagire con rabbia per comportamenti che non comprende.

La violenza è sempre sbagliata, ma è possibile che vengano coinvolte anche persone che stanno vivendo momenti drammatici e avrebbero bisogno di una comunicazione adeguata per essere aiutate.

Anche la questione della videosorveglianza pone dei dilemmi: chi decide se un pronto soccorso ha bisogno di videosorveglianza e se verrà registrato anche l’audio? Le immagini possono mostrare i fatti, ma l’audio spiega il contesto e le motivazioni.

Le riprese nei luoghi di lavoro di medici, infermieri, OSS, pazienti e parenti richiedono di definire chiaramente in quali ambienti saranno effettuate e se la gestione delle registrazioni sarà affidata a istituti di sorveglianza o al datore di lavoro.

La situazione mi sembra complessa e dovrebbe essere affrontata con un progetto chiaro, simile a un percorso di crescita condiviso tra operatori e cittadini, con iniziative adeguate e un processo che si adatti alle specificità locali.

Il DL mi sembra troppo semplicistico: dimostra la volontà di agire, ma senza fare abbastanza.

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 tratto da Normattiva

Art. 1

Modifiche all'articolo 635 del codice penale

  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
    «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».

Art. 2

Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2024

  • MATTARELLA
  • Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
  • Schillaci, Ministro della salute
  • Nordio, Ministro della giustizia
  • Piantedosi, Ministro dell'interno
  • Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Foto di Jonathan Borba

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