Chi ha conseguito il titolo di infermiere in un Paese non appartenente all’Unione europea non può esercitare in Italia sulla base del solo titolo estero: serve il decreto di riconoscimento del Ministero della Salute e, successivamente, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) territorialmente competente.1,2
L’obbligo vale anche per i cittadini italiani o comunitari che abbiano studiato fuori dall’Unione europea, e anche quando il titolo sia già stato riconosciuto in un altro Stato membro.2,3 Il riconoscimento può essere subordinato a una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) quando la formazione estera presenta lacune rispetto all’ordinamento italiano.4,5
-
Perché il riconoscimento è un passaggio obbligato
L’infermiere è, nell’ordinamento italiano, una professione sanitaria regolamentata: l’esercizio è subordinato al possesso di un titolo abilitante valido in Italia e all’iscrizione all’Albo professionale. Il titolo conseguito all’estero non produce automaticamente questi effetti. Senza il decreto ministeriale di riconoscimento e senza la successiva iscrizione all’Albo, l’attività assistenziale svolta a qualunque titolo integra l’ipotesi di esercizio abusivo della professione, con conseguenze penali per il professionista e responsabilità per il datore di lavoro, che ha un obbligo autonomo di verifica dell’iscrizione dei propri dipendenti.2,6
È un punto che merita di essere chiarito subito, perché nella pratica quotidiana molti professionisti stranieri arrivano in Italia con un contratto già firmato e scoprono solo dopo che la loro posizione amministrativa non è regolare. Il percorso va avviato prima dell’inserimento in servizio, salvo il ricorso al canale derogatorio regionale descritto al paragrafo 8.
Chi deve presentare la domanda
- Il cittadino non comunitario che ha conseguito il titolo di infermiere in un Paese extra-UE;
- Il cittadino comunitario (o italiano) che ha conseguito il titolo in un Paese extra-UE: la procedura applicabile è quella extracomunitaria, non quella europea;7
- Il titolare di un titolo extra-UE già riconosciuto in un altro Stato membro dell’Unione: in questo caso il Ministero valuterà anche le integrazioni formative e l’esperienza professionale maturate nel Paese che ha effettuato il primo riconoscimento.2
-
La cornice normativa di riferimento
Il quadro giuridico si regge su pochi testi, che conviene conoscere perché sono quelli citati nei provvedimenti ministeriali e nei ricorsi:
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione)
- Ingresso per motivi di lavoro in casi particolari, anche al di fuori delle quote ordinarie stabilite dal decreto flussi.
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 49-50 (e art. 40, c. 21); D.P.R. 334/2004
- Procedura di riconoscimento dei titoli sanitari extracomunitari, definizione delle misure compensative e individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il nulla osta al lavoro per gli infermieri.
D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE), artt. 19, 22-25
- Disciplina generale dei livelli di qualifica, condizioni per il riconoscimento e applicazione delle misure compensative all'interno dell'Unione Europea.
D.M. Salute 29 luglio 2010, n. 268
- Modalità pratiche di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, con l'indicazione delle sedi autorizzate all'espletamento.
D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin)
- Ordinamento degli ordini professionali sanitari, obbligo di iscrizione all’Albo per l'esercizio della professione e relative funzioni di vigilanza deontologica.
Art. 13 D.L. 18/2020; art. 6-bis D.L. 105/2021; art. 15 D.L. 34/2023 e successive proroghe
- Disciplina del regime derogatorio e temporaneo per l’esercizio delle professioni sanitarie e sociosanitarie con riconoscimento affidato alle singole Regioni.
-
I requisiti sostanziali del titolo estero
Prima ancora di raccogliere i documenti, è utile verificare se il proprio percorso formativo possiede le caratteristiche minime richieste. Il Ministero valuta la comparabilità del titolo estero con la laurea triennale italiana in Infermieristica, secondo i parametri desumibili dal D.Lgs. 206/2007:4,11
|
Parametro |
Requisito richiesto per l’infermiere |
|
Scolarità di base |
Almeno 10 anni di istruzione precedenti al corso professionalizzante |
|
Durata del corso |
Almeno 3 anni |
|
Livello di qualifica |
Titolo di livello post-secondario, equiparabile al diploma universitario/laurea triennale italiana (livelli c e d, art. 19) |
|
Monte ore professionalizzante |
Almeno 4.600 ore, di cui almeno due terzi di formazione pratica |
|
Valore abilitante |
Il titolo deve abilitare all’esercizio della professione nel Paese in cui è stato conseguito |
Attenzione al monte ore
Il criterio delle 4.600 ore con prevalenza della pratica è, statisticamente, il più frequente motivo di attribuzione di una misura compensativa o di diniego.
Chi proviene da percorsi formativi con forte componente teorica, o con tirocini non documentati ora per ora, dovrebbe procurarsi un piano di studi analitico che distingua espressamente ore teoriche e ore di tirocinio, disciplina per disciplina.4
-
La documentazione da produrre
La domanda si presenta in bollo al Ministero della Salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale (DGPROF), Ufficio 2, secondo la modulistica pubblicata sul portale istituzionale (allegato dedicato alla professione di infermiere). L’elenco che segue riepiloga gli allegati abitualmente richiesti:1,4
|
Documento |
Note operative |
|
Modulo di domanda + marca da bollo da 16,00 € |
Il bollo può essere assolto anche tramite pagamento online sulla piattaforma PagoPA del Ministero.1 |
|
Documento di identità valido |
Passaporto o documento equipollente ai sensi del D.P.R. 445/2000 |
|
Copia autenticata del titolo di studio e dell’eventuale titolo di abilitazione |
Se nel Paese di conseguimento è previsto un esame abilitante distinto |
|
Copia autenticata dell’iscrizione all’Albo estero |
Solo se l’Albo esiste nel Paese di origine |
|
Programmi dettagliati degli studi |
Con indicazione delle discipline e delle ore, distinte fra teoria e pratica |
|
Dichiarazione di Valore in loco (originale) |
Rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio; deve attestare autorità emittente, requisiti di accesso, durata, valore abilitante e attività professionali consentite |
|
Certificato di good standing (onorabilità professionale) |
Data non anteriore a tre mesi |
|
Attestazione di assenza di impedimenti penali e certificato del casellario giudiziario |
Non sono ammesse autocertificazioni per il casellario |
|
Estratto del libretto di lavoro o dichiarazione di assenza di esperienza |
Utile per la valutazione dell’esperienza professionale |
|
Curriculum vitae, certificati di specializzazioni e corsi |
In formato europeo |
|
Eventuale delega |
Se la pratica è gestita da terzi; autenticata da notaio, pubblico ufficiale o rappresentanza diplomatica |
Traduzioni e legalizzazioni: dove si perde più tempo
Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o accompagnati da traduzione certificata conforme dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di rilascio, oppure asseverata presso un Tribunale italiano.4
La Dichiarazione di Valore va richiesta all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per la zona in cui ha sede l’istituzione che ha rilasciato il titolo: i tempi variano sensibilmente da sede a sede e vanno messi in conto nella pianificazione.
-
Istruttoria ed esiti possibili
Il Ministero esamina la documentazione e comunica l’esito con raccomandata all’indirizzo indicato in domanda; i tempi indicativi si attestano intorno ai quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Se il fascicolo è incompleto, l’ufficio richiede l’integrazione e il termine slitta.4
Gli esiti possibili sono quattro:
- Decreto di riconoscimento. La domanda è accolta. Il decreto ha una validità di due anni: entro tale termine deve essere perfezionata l’iscrizione all’Albo, altrimenti perde efficacia e occorre chiederne il rinnovo.4,16
- Attribuzione di una misura compensativa. Il percorso è ritenuto sostanzialmente completo, ma con differenze di materie o di ore rispetto all’ordinamento italiano (paragrafo 6).
- Comunicazione dei motivi ostativi. L’interessato può trasmettere le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento.4
- Decreto di diniego. È impugnabile con ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.4
-
Le misure compensative: prova attitudinale e tirocinio di adattamento
Le misure compensative servono a colmare un divario contenutistico della formazione, non a sanare una durata inferiore del corso.17
Una differenza rilevante rispetto ai cittadini comunitari va sottolineata: mentre per i titoli conseguiti nell’Unione europea la scelta fra prova ed esame spetta di regola al professionista, per i titoli extra-UE è il Ministero a stabilire quale misura assegnare, indicandola nel decreto.5
La scelta, una volta effettuata o imposta, non è modificabile in corso d’opera.18
La prova attitudinale
- Vi partecipano solo coloro che hanno ricevuto il decreto dirigenziale di attribuzione della misura compensativa, con la relativa nota di trasmissione;19
- Si svolge in lingua italiana e si articola in una prova scritta e in una prova pratica/orale; è superata solo se entrambe risultano positive;20
- La prova scritta consiste in trenta quesiti a risposta multipla, con soglia di superamento fissata storicamente a 18 risposte esatte su 30;20
- L’esito finale è espresso in termini di idoneo / non idoneo; in caso di esito sfavorevole la prova va ripetuta integralmente e può essere sostenuta decorsi almeno sei mesi;20
- È prevista una quota di partecipazione di 300 euro, versata all’Ateneo sede della prova; le sessioni sono periodiche e vengono pubblicate sul sito del Ministero (ad esempio la sessione per infermieri e infermieri pediatrici del 16 giugno 2026), con modulistica e scadenze di iscrizione a pena di esclusione.4,19
Il tirocinio di adattamento
È un percorso formativo svolto sotto la supervisione di un referente individuato dalla struttura ospitante, di durata non superiore a tre anni e definita dal decreto ministeriale in base alle lacune rilevate. Ai sensi del D.M. 268/2010 può svolgersi presso Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, IRCCS o strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale convenzionate.
Al termine, la struttura certifica se le lacune formative sono state colmate, se è necessario un ulteriore periodo oppure se la valutazione è sfavorevole; in caso di esito positivo il Ministero emette il decreto di riconoscimento.4,12
Consiglio pratico
Il Ministero invia tutte le comunicazioni per posta raccomandata all’indirizzo indicato in domanda: ogni variazione di residenza o di recapito va comunicata tempestivamente all’ufficio competente, indicando il numero di fascicolo. La mancata ricezione di una convocazione non costituisce, di regola, causa di riapertura dei termini.4
-
Dopo il decreto: l’esame presso l’OPI e l’iscrizione all’Albo
Il decreto ministeriale è condizione necessaria ma non sufficiente. Per esercitare occorre l’iscrizione all’Albo dell’OPI della provincia di residenza o di domicilio professionale, che è subordinata al superamento di un esame presso una commissione istituita dall’Ordine. Qui si colloca una distinzione precisa, spesso fraintesa:3,21
|
Provenienza del professionista |
Oggetto della prova presso l’OPI |
|
Cittadino comunitario |
Sola verifica della conoscenza della lingua italiana |
|
Cittadino non comunitario |
Conoscenza della lingua italiana e, in aggiunta, della normativa che regola l’esercizio professionale in Italia e della deontologia |
La prova è tipicamente orale e prevede lettura e commento di un passo del Codice deontologico, domande sull’ordinamento della professione, sugli Ordini e sulla FNOPI, sull’ECM e, per i candidati extra-UE, sulla legislazione infermieristica. Il materiale di studio è normalmente reso disponibile dalla segreteria dell’OPI su richiesta.21
Superata la prova, si presenta la domanda di iscrizione all’Albo, allegando fra l’altro il decreto di riconoscimento, il documento di identità, il permesso di soggiorno in corso di validità (da rinnovare ad ogni scadenza, pena la cancellazione dall’Albo), il versamento della tassa di concessione governativa e la quota di iscrizione stabilita dall’Ordine.22
-
Ingresso per lavoro: visto, nulla osta e permesso di soggiorno
Per chi risiede ancora all’estero, il riconoscimento si intreccia con la disciplina dell’immigrazione. Il dato più rilevante è che l’assunzione di infermieri stranieri è consentita al di fuori delle quote del decreto flussi: la richiesta di nulla osta può quindi essere presentata in qualunque momento dell’anno, senza attendere l’apertura del click-day.8,9
Sono legittimate a richiedere il nulla osta le strutture sanitarie pubbliche e private, anche per assunzioni a tempo indeterminato, le società cooperative che gestiscano direttamente una struttura, un reparto o un servizio, e le agenzie di somministrazione che abbiano stipulato un contratto con una struttura sanitaria. Presupposto ordinario è che il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute e che il professionista sia iscritto all’Albo.9,23
La domanda si presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente; ottenuto il nulla osta, il professionista richiede il visto d’ingresso per lavoro subordinato alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza e, entro otto giorni dall’ingresso, sottoscrive il contratto di soggiorno e presenta la richiesta di permesso di soggiorno, di durata normalmente pari a quella del contratto.
-
Il canale derogatorio: il riconoscimento regionale temporaneo
Accanto alla procedura ordinaria esiste, dal 2020, un regime speciale nato per fronteggiare la carenza di personale. L’art. 13 del D.L. 18/2020, richiamato dall’art. 6-bis del D.L. 105/2021 e dall’art. 15 del D.L. 34/2023, consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie in deroga agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999 e al D.Lgs. 206/2007. Il termine, più volte prorogato (al 31 dicembre 2027 con la legge sul decreto flussi del 2024), è stato da ultimo esteso al 31 dicembre 2029, con rinvio alla Conferenza Stato-Regioni per l’armonizzazione delle procedure.13,14,15,24
Che cosa cambia, in concreto
La competenza è regionale: l’istanza si presenta alla Regione o Provincia autonoma, che istituisce appositi elenchi dei professionisti autorizzati; le aziende sanitarie e le strutture private accreditate attingono da tali elenchi.25,26
L’autorizzazione è temporanea e territorialmente limitata: vale per l’ambito della Regione che l’ha rilasciata e per il periodo previsto dalla norma; non comporta l’iscrizione all’Ordine professionale e non equivale al riconoscimento ministeriale del titolo.27
Non è un percorso alternativo definitivo: chi intende stabilirsi in Italia dovrebbe comunque avviare la procedura ordinaria di riconoscimento, anche perché l’operatività del regime derogatorio dipende dalle scelte attuative delle singole Regioni e ha già dato luogo a contenzioso amministrativo sulle procedure più semplificate.27
-
Errori ricorrenti e raccomandazioni operative
- Avviare il rapporto di lavoro prima del riconoscimento: è la situazione più rischiosa, sia per il professionista sia per la struttura.
- Sottovalutare i tempi: fra Dichiarazione di Valore, traduzioni asseverate, istruttoria ministeriale ed eventuale misura compensativa, un percorso realistico si misura in mesi, non in settimane.
- Lasciare scadere il decreto: la validità biennale è un termine rigido; senza iscrizione all’Albo il provvedimento perde efficacia.4,16
- Trascurare la preparazione linguistica e normativa: per i candidati extra-UE la prova presso l’OPI verte anche su Codice deontologico, ordinamento professionale ed ECM.21
- Affidarsi a intermediari non qualificati: la procedura è gratuita nella sua istruttoria ministeriale (salvo bollo e, se dovuta, la quota di 300 euro per la prova attitudinale). Per l’assistenza informativa esistono canali pubblici, come il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso il Dipartimento per le Politiche europee e il centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA).11,28
-
Come accedere ai concorsi pubblici per infermieri
Il riconoscimento del titolo e l’iscrizione all’Albo aprono la strada al lavoro dipendente e libero-professionale, ma non equivalgono automaticamente al diritto di partecipare a un concorso pubblico. L’accesso al pubblico impiego resta disciplinato dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che individuano quali categorie di stranieri possono concorrere e a quali condizioni.30,34
Chi può partecipare, a normativa vigente
Per i profili sanitari, infermiere compreso, l’accesso ai concorsi delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, oltre che ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle seguenti categorie di cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti:31,32
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’ex carta di soggiorno, rilasciata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 a chi risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni);31
- titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;32
- familiari extra-UE di un cittadino dell’Unione europea — coniuge, partner unito civilmente, figli a carico — muniti di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente ai sensi del D.Lgs. 30/2007.31
Restano invece generalmente esclusi dai concorsi ordinari i titolari di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro o per studio e i semplici richiedenti asilo non ancora riconosciuti, salvo deroghe specifiche previste dal singolo bando.32,34 I profili infermieristici non rientrano fra i ruoli per cui il D.P.C.M. 174/1994 riserva l’accesso alla sola cittadinanza italiana, riserva che riguarda essenzialmente le funzioni che comportano l’esercizio diretto di pubblici poteri (Forze Armate e di Polizia, magistratura, carriere diplomatica e prefettizia).30,34
Un’evoluzione normativa da monitorare
Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni in legge nel maggio 2025 (il cosiddetto “Decreto Cittadinanza 2025”), ha introdotto novità che ampliano, in alcuni casi, le possibilità di accesso degli stranieri al pubblico impiego.
Trattandosi di una disciplina di recente attuazione e ancora oggetto di chiarimenti applicativi, conviene verificare il testo vigente e le eventuali circolari attuative prima di escludere la propria posizione da un bando.32
Requisiti specifici del bando: titolo, Albo e lingua
- Titolo di studio. I bandi richiedono la laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o un titolo equipollente; se il titolo è stato conseguito all’estero, la procedura di riconoscimento ministeriale deve essere già stata avviata, e in molti bandi è ammessa la partecipazione con riserva a chi ha presentato istanza di riconoscimento entro la scadenza, fermo restando l’obbligo di perfezionarla prima dell’immissione in servizio.33
- Iscrizione all’Albo OPI. È requisito imprescindibile per l’ammissione alla prova in quasi tutti i bandi; alcuni avvisi ammettono con riserva chi ha già presentato domanda di iscrizione, ma il perfezionamento resta comunque condizione per l’assunzione.33
- Equivalenza dei titoli non disciplinata a livello UE. Quando non trova applicazione una disciplina europea di riconoscimento automatico, all’equivalenza dei titoli di studio e di servizio ai fini dell’ammissione e della nomina provvede il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.30
- Conoscenza della lingua italiana. È richiesta ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994 ed è generalmente verificata in sede di prova concorsuale, oltre che, come visto, dall’esame OPI propedeutico all’iscrizione all’Albo.
- Godimento dei diritti civili e politici nel Paese di origine e assenza di condanne penali ostative al pubblico impiego, secondo i requisiti generali richiesti a tutti i candidati.33
Il percorso operativo, in pratica
- Completare il riconoscimento del titolo e, se possibile, l’iscrizione all’Albo prima dell’uscita del bando che interessa, oppure avviarli tempestivamente in modo da poter documentare l’istanza entro la scadenza.
- Attivare un’identità digitale (SPID, CIE o CNS), necessaria per l’invio della domanda tramite il portale InPA — il portale unico del reclutamento nella pubblica amministrazione — o le piattaforme dedicate delle singole aziende sanitarie.
- Verificare nel singolo bando la formulazione esatta del requisito di cittadinanza: la dicitura tipica è “cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie equiparate dalla legge”, ma le categorie ammesse vanno sempre controllate riga per riga.33
- Predisporre per tempo le traduzioni giurate, le autentiche e, ove richieste, le apostille sui documenti che il bando chiede in allegato.
- In caso di vincita di concorso con titolo ancora in fase di riconoscimento, rispettare rigorosamente i termini imposti dal bando per il perfezionamento della pratica: molti avvisi fissano un termine breve, anche di 15 giorni, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento se non già avviata.32,34
12. Siti istituzionali di riferimento
Di seguito le fonti ufficiali da consultare e da citare, distinte per funzione. Le pagine ministeriali sono soggette ad aggiornamento: prima di avviare la pratica è sempre opportuno verificare modulistica e recapiti nella versione più recente.
Riconoscimento dei Titoli ed Enti di Certificazione
- Ministero della Salute – Scheda "Infermiere, titolo extracomunitario"
- Che cosa si trova: Modulistica, allegato documentale, modalità di invio, pagamento del bollo e contatti dell’Ufficio 2 DGPROF.
- Indirizzo web: salute.gov.it - Servizi Online Riconoscimento Infermiere
- CIMEA – Centro ENIC-NARIC italiano
- Che cosa si trova: Distinzione fra riconoscimento accademico e professionale, quadro normativo per titoli non-UE e servizi di comparabilità.
- Indirizzo web: cimea.it
Ordini Professionali e Iscrizione all’Albo
- FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Che cosa si trova: FAQ istituzionali sull’iscrizione dei professionisti stranieri, Codice deontologico ed elenco degli OPI provinciali.
- Indirizzo web: fnopi.it
- FNOPI – Sezione FAQ
- Che cosa si trova: Chiarimenti sull’oggetto della prova d’esame per cittadini comunitari ed extracomunitari.
- Indirizzo web: fnopi.it/faq
- OPI territoriali (esempi: Bologna, Trento, Reggio Emilia)
- Che cosa si trova: Modulistica per l’esame di lingua e normativa, documenti per l’iscrizione all'albo e calendari delle prove.
- Indirizzi web: ordineinfermieribologna.it · opi.tn.it · opi.re.it
Concorsi pubblici e pubblico impiego
- InPA (Portale del Reclutamento)
- Che cosa si trova: Bandi di concorso di tutte le pubbliche amministrazioni e invio telematico della domanda tramite SPID/CIE/CNS.
- Indirizzo web: inpa.gov.it
- Dipartimento della Funzione Pubblica
- Che cosa si trova: Normativa generale sull’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.Lgs. 165/2001) ed equivalenza dei titoli esteri non disciplinati a livello UE.
- Indirizzo web: funzionepubblica.gov.it
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami)
- Che cosa si trova: Pubblicazione legale e ufficiale di tutti i bandi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche, comprese le modifiche, le proroghe e i diari delle prove.
- Indirizzo web: gazzettaufficiale.it
Ingresso, soggiorno ed esercizio temporaneo
- Ministero dell’Interno
- Che cosa si trova: Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), nulla osta al lavoro subordinato e ingressi fuori quota.
- Indirizzo web: interno.gov.it
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
- Che cosa si trova: Portale "Visti per l’Italia", rilascio della Dichiarazione di Valore in loco e rete consolare/ambasciate.
- Indirizzi web: esteri.it · vistoperitalia.esteri.it
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Normativa generale)
- Che cosa si trova: Testi normativi vigenti di D.P.R. 394/1999, D.Lgs. 206/2007, D.L. 34/2023 (deroghe per professionisti sanitari ucraini/stranieri) e relative proroghe.
- Indirizzo web: gazzettaufficiale.it
- Portali regionali della salute (Veneto, Piemonte, Umbria, Liguria, Toscana)
- Che cosa si trova: Avvisi ed elenchi regionali speciali per l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga, requisiti di ammissione e modulistica.
- Indirizzi web: salute.regione.veneto.it · regione.piemonte.it · regione.umbria.it · alisa.liguria.it
Nota per la redazione e per i lettori
La materia è in evoluzione: il regime derogatorio regionale è stato prorogato più volte e la sua disciplina attuativa è demandata a intese in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le informazioni riportate sono aggiornate a settembre 2026 e vanno verificate sulle fonti istituzionali indicate al paragrafo 11 prima di ogni adempimento.
Riferimenti e fonti
- Ministero della Salute. Infermiere – riconoscimento del titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività professionale. Portale dei servizi online, DGPROF Ufficio 2.
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna. Riconoscimento titoli di infermiere e infermiere pediatrico – modulistica ministeriale.
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza; OPI BAT; OPI Ferrara. Procedure di convalida del titolo di studio per infermieri comunitari e non comunitari.
- PoliS-Lombardia. Vademecum. Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie – titoli conseguiti extra-UE. Milano.
- Ministero della Giustizia. Titoli professionali: indicazioni pratiche per le misure compensative.
- FNOPI. FAQ – obbligo di iscrizione all’Albo e verifica da parte del datore di lavoro (art. 5, c. 2, D.Lgs.C.P.S. 233/1946, come modificato dalla L. 3/2018).
- Ministero della Salute. Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie – schede di ambito, titoli extracomunitari.
- Testo unico sull’immigrazione, D.Lgs. 286/1998, artt. 27 e 27-quater.
- D.P.R. 394/1999, art. 40, c. 21 e artt. 49-50; Regione Friuli Venezia Giulia, scheda informativa “Infermieri”.
- CIMEA. Riconoscimento professionale: qualifiche di provenienza non-UE, D.P.R. 394/99 artt. 49-50 e D.P.R. 334/04.
- Dipartimento per le Politiche europee. Misure compensative e Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
- D.M. Ministero della Salute 29 luglio 2010, n. 268, art. 7 (sedi del tirocinio di adattamento), richiamato nelle convenzioni ministeriali con gli Atenei.
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 13, convertito con L. 27/2020.
- D.L. 105/2021, art. 6-bis, convertito con L. 126/2021 e successive modificazioni.
- D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 15, convertito con L. 56/2023; L. 187/2024 (conversione del D.L. 145/2024, “decreto flussi”), art. 2, c. 8-bis.
- OPI Palermo. Termini di efficacia del decreto di riconoscimento: art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 394/99; art. 7 D.Lgs. 206/2007.
- Studio legale Stefanelli & Stefanelli. Riconoscimento di titoli professionali esteri e valutazione della durata della formazione.
- Studio legale Stefanelli & Stefanelli. Non sono ammessi ripensamenti sulla scelta della prova compensativa (TAR Lazio).
- Ministero della Salute. Misura compensativa per il riconoscimento delle qualifiche di infermiere e infermiere pediatrico conseguite all’estero – sessione del 16 giugno 2026.
- Ministero della Salute. Prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica di infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario – struttura e criteri di superamento.
- OPI Belluno; OPI Trento; OPI Reggio Emilia. Esame di lingua italiana e di normativa professionale per cittadini stranieri.
- OPI Udine. Documenti e oneri per l’iscrizione all’Albo dei professionisti stranieri.
- Regione Friuli Venezia Giulia. Nulla osta al lavoro per l’assunzione di infermieri extracomunitari residenti all’estero.
- Regione del Veneto. Reclutamento ed esercizio temporaneo di attività sanitaria con qualifiche professionali conseguite all’estero e non riconosciute.
- Regione Umbria. Elenco regionale degli infermieri per l’esercizio temporaneo in deroga: determinazioni dirigenziali 2025-2026.
- Regione Piemonte. Esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di interesse sanitario ottenute all’estero; Regione Toscana, avviso per l’esercizio temporaneo della professione infermieristica.
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso. L’esercizio delle professioni sanitarie per laureati in Paesi extra-UE: natura del riconoscimento regionale e contenzioso amministrativo.
- CIMEA e Dipartimento per le Politiche europee. Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38 (accesso dei cittadini extracomunitari ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni) e D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (individuazione dei posti e delle funzioni per i quali è richiesta la cittadinanza italiana).
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo); D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione europea).
- Concorsando.it. Concorsi pubblici e stranieri: quando e come possono parteciparvi; cittadini extra-UE e rifugiati ai concorsi pubblici. D.L. 28 marzo 2025, n. 36 (“Decreto Cittadinanza 2025”).
- Bandi di concorso per profili infermieristici di aziende sanitarie territoriali (a titolo esemplificativo: ASST di Lecco, ASL di Caserta) — requisiti di cittadinanza, titolo di studio e iscrizione all’Albo.
- Concorso-pubblico.com. Guida ai concorsi pubblici per cittadini extra-UE e titolari di protezione internazionale.
Foto di https://kaboompics.com/
