La mancanza di un rinnovo contrattuale, la riduzione dei finanziamenti verso la sanità ci tengono bloccato lo stipendio da anni, poi voci, mail, e un classico non ce n'è per tutti, non si capisce perchè qualcuno passa e qualcuno no.
Il CCNL aveva degli aumenti costanti, nelle voci tabellari, giustificate forse per restare al passo con l'inflazione, oggi bassissima, rinnovi che prevedevano anche passaggi di fascia, ma dal 2009 tutto è fermo, eppure le singole aziende sanitarie possono prevedere degli aumenti di stipendio con i passaggi di fascia.
La raccolta sistematica dei contratti è riassunta nel documento dell'ARAN agenzia (LINK), vi riporto due articoli molto chiari:
(Art. 35 CCNL del 07/04/1999)
1. La progressione economica 24 …omissis… si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 3(pag. 41) (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico) del CCNL 7 aprile 1999 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39(pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica) del medesimo CCNL, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale;
b) per i passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
- dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
2. Nell’ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all’art. 31 comma 3(pag. 41) (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico) del CCNL 7 aprile 1999.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21(pag. 46) (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione) - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello di appartenenza, secondo l’art. 21, comma 9(pag. 46) (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione)
Finanziamento del sistema classificatorio (Art. 37 CCNL 7/4/1999)
1. I passaggi degli artt. 16(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) e 17(pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria) del CCNL 7 aprile 1999 avvengono nei limiti previsti dalla dotazione organica dell’azienda o ente sulla base della programmazione aziendale in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non siano derivanti dalle trasformazioni previste dall’art. 22(pag. 40) (Norma finale e transitoria) CCNL 7 aprile 1999.
Il passaggio di fascia è l'unico modo per vedere un aumento di stipendio senza dover fare straordinari a qualsiasi titolo.
L'articolo 35 chiarisce subito che la progressione di fascia dipende da quanto sono forti i sindacati nella propria azienda.
IMPORTANTE...se da anni non sai nemmeno se c'è un sindacato, non chiederti di chi è la colpa se non c'è una progressione di fascia.